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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2700
DDL0156-0003
Progetto di legge Camera n. 156 - testo presentato - (DDL12-156)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C156. TESTIPDL
...C156.
Pag. 2 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC156 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  E' istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta
  per l'accertamento di indebiti arricchimenti conseguiti da
  titolari di cariche pubbliche elettive e di cariche direttive
  di enti e per la conseguente formulazione di suggerimenti
  idonei per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di illecita
  provenienza.
    2.  La Commissione ha, in particolare, il compito di:
        a)  accertare le modalità e le circostanze
  dell'arricchimento illecito da parte di titolari di cariche
  pubbliche elettive di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio
  1982, n. 441, e degli alti dirigenti di pubbliche
  amministrazioni, dei segretari politici e amministrativi dei
  partiti politici, a livello nazionale e regionale, dei
  titolari di cariche direttive di partiti politici e di
  associazioni sindacali, nonché dei magistrati titolari di
  incarichi extragiudiziari, anche in relazione a beni mobili e
  immobili di cui siano venuti in possesso i relativi familiari.
  L'accertamento avviene con la collaborazione della Guardia di
  finanza;
        b)  formulare idonei suggerimenti che permettano la
  devoluzione allo Stato dei beni mobili ed immobili
  appartenenti alle persone di cui alla lettera  a),  che
  abbiano avuto un notevole accrescimento del proprio patrimonio
  e per il quale non sia possibile fornire adeguate
  giustificazioni.  La devoluzione può riguardare anche beni
  appartenenti ai rispettivi familiari o comunque posseduti per
  interposta persona.  Specifiche ed adeguate attenuanti possono
  essere suggerite per coloro che si autodenunziano e
  restituiscono i patrimoni illecitamente conseguiti;
        c)  verificare l'attuazione di quanto prescritto
  dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-156 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0156 TOTPAG=0005 TOTDOC=0010 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPD PAGINIZ=0002 RIGINIZ=001 PAGFIN=0002 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=015600 00 FASCIDC=12DDL0156 SORTNAV=0015600 000 00000 ZZDDLC156 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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