| 1. La Commissione ha inoltre il compito di:
a) accertare le connessioni tra le attività di cui
all'articolo 1 e le attività degli enti e delle associazioni
di cui alla lettera a) del comma 2 del citato articolo 1
operanti nel territorio;
b) accertare eventuali modalità con cui si
realizzino distorsioni o illeciti nelle procedure di
aggiudicazione di appalti e di assegnazione di concessioni,
nonché in quelle relative alla stipulazione di ogni tipo di
contratto con il quale si affida a terzi l'esecuzione di
lavori pubblici;
c) individuare e formulare idonei suggerimenti per
modificare i procedimenti amministrativi di erogazione di
fondi pubblici, in modo da improntare ogni atto alla
trasparenza della gestione;
d) accertare che siano utilizzati metodi chiari e
non equivoci nella elaborazione dei progetti di appalti
pubblici, intervenendo in particolare nei casi di
rielaborazione degli stessi da cui conseguano aggravamenti dei
costi derivanti dall'attuazione tardiva dei progetti
stessi;
e) accertare che sia stata operata una scrupolosa
valutazione delle offerte per l'aggiudicazione di appalti di
opere pubbliche, verificando dettagliatamente gli scostamenti
tra la base di aggiudicazione e le offerte risultanti
vincenti, anche in confronto con eventuali prezzi ufficiali
tenuti dalle amministrazioni pubbliche;
f) accertare l'adeguatezza dei metodi seguiti per
la revisione dei prezzi e le modalità dei procedimenti di
collaudo delle opere pubbliche.
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