| 1. La Commissione presenta alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica una relazione sulle indagini da essa
svolte ai sensi degli articoli 1 e 2.
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2. La Commissione può altresì presentare, anche
contestualmente alla relazione di cui al comma 1, una
relazione contenente le proposte di provvedimenti legislativi
e regolamentari urgenti, che recepiscano i suggerimenti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), e di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c).
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