| 1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in
modo tale che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in
almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro
consistenza numerica.
2. La Commissione può avvalersi, nello svolgimento delle
sue funzioni, di esperti in materia finanziaria, contabile e
giudiziaria.
3. La Commissione, nella prima seduta, nomina il
presidente, due vice presidenti e due segretari.
| |