| 1. Le somme dovute a titolo di sgravio degli oneri
sociali di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22
marzo 1993, n.71, convertito dalla legge 20 maggio 1993,
n.151, da rimborsare alle imprese industriali, in dieci rate
annuali, concorrono alla formazione del reddito d'impresa in
ciascun periodo d'imposta limitatamente all'ammontare della
rata corrisposta annualmente.
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