| (Composizione degli osservatori regionali).
1. Gli osservatori regionali di cui all'articolo 3 sono
organi collegiali nei quali deve essere prevista un'adeguata
rappresentanza delle associazioni per la tutela dei diritti
degli utenti e dei consumatori iscritte negli albi previsti
dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, che operano nell'ambito
regionale, delle associazioni degli operatori turistici, delle
organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo
libero e delle associazioni ambientaliste.
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