| (Carta dei diritti del turista).
1. La Carta dei diritti del turista è redatta in almeno
quattro lingue e fornisce al turista ogni utile informazione
sulla legislazione nazionale e regionale a tutela dei suoi
diritti in quanto utente delle prestazioni e dei servizi
turistici. In particolare devono essere contenute nella
Carta:
a) notizie sul diritto alla informazione circa la
natura, la qualità ed il costo dei servizi, in particolare per
quanto riguarda la stipulazione dei contratti turistici;
b) informazioni sui diritti e sugli obblighi del
turista quale utente di alberghi, pensioni, motel,
campeggi e villaggi turistici, rifugi alpini, strutture
ricettive agrituristiche, camere e appartamenti in affitto,
ostelli della gioventù e ristoranti;
c) informazioni sui diritti e sugli obblighi del
turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo,
ferroviario, marittimo,
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delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
d) informazioni sui diritti e sugli obblighi del
turista quale utente delle agenzie di viaggio e dei viaggi
organizzati e dei pacchetti turistici in particolare;
e) informazioni sulle polizze assicurative,
sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e
doganali;
f) informazioni sui metodi per far valere i propri
diritti e indicazioni su come entrare in contatto con le
associazioni per la tutela dei diritti degli utenti e dei
consumatori.
2. Le aziende di promozione turistica provvedono alla
maggior diffusione possibile, fra i turisti e gli operatori
turistici, della Carta per i diritti del turista.
3. Le aziende di promozione turistica forniscono agli
operatori turistici che decidono di distribuire agli utenti la
Carta dei diritti del turista e che lo richiedono
espressamente alle aziende di promozione turistica medesime,
una targa, predisposta dall'Ufficio di coordinamento nazionale
di cui al comma 3 dell'articolo 3, con la seguente dicitura:
"In questo esercizio è a disposizione la Carta dei diritti del
turista".
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