| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3
dell'articolo 3, pari a lire 600 milioni per l'anno 1994, si
provvede
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mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro.
2. All'onere relativo all'istituzione degli osservatori
regionali sul turismo e per la tutela dei diritti del turista
di cui all'articolo 3 provvedono le singole regioni a carico
dei rispettivi bilanci.
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