| (Compiti istituzionali alla polizia tributaria).
1. Il Corpo della polizia tributaria espleta tutti i
compiti conferitigli dalla
Pag. 3
presente legge, e da ogni altra disposizione vigente in
materia.
2. Sono compiti istituzionali del Corpo della polizia
tributaria:
a) prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e
le violazioni tributarie;
b) prevenire e reprimere i reati di natura
finanziaria e valutaria;
c) prevenire e reprimere i reati di natura
economico-finanziaria aventi finalità di eversione dell'ordine
democratico, di stampo mafioso e di criminalità
organizzata;
d) vigilare, nei limiti stabiliti dalle leggi,
sull'osservanza delle disposizioni di interesse
politico-economico;
e) eseguire la vigilanza in mare per fini di
polizia finanziaria.
3. Fatto salvo l'impiego previsto dall'articolo 16, primo
comma, lettera b) della legge 1^ aprile 1981, n. 121,
gli appartenenti al Corpo della polizia tributaria non possono
comunque essere impiegati in compiti che non siano
direttamente connessi ai servizi d'istituto.
| |