| (Ufficiali ed agenti
della polizia tributaria).
1. Sono ufficiali di polizia tributaria i dirigenti, i
commissari, gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo della
polizia tributaria ed il personale al quale l'ordinamento
dell'amministrazione della polizia tributaria riconosce tale
qualità.
2. Sono agenti di polizia tributaria gli assistenti e gli
agenti del Corpo della polizia tributaria ai quali
l'ordinamento dell'amministrazione della polizia tributaria
riconosce tale qualità.
3. Per le qualifiche di ufficiale ed agente della polizia
tributaria non espressamente previste dalla presente legge, si
applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo
31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
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