| (Compiti del dipartimento
della polizia tributaria).
1. Il dipartimento della polizia tributaria, ai fini
dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro delle
finanze, nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e
di pianificazione unitaria in materia di politica
economico-finanziaria, esplica compiti di:
a) classificazione, analisi e valutazione delle
informazioni e dei dati in materia economico-finanziaria
forniti anche dalle altre forze di polizia nonché dagli uffici
finanziari e dalla stessa polizia tributaria;
b) elaborazione della pianificazione generale dei
servizi in materia di prevenzione e repressione di violazioni
economico-finanziarie;
c) ricerca tecnologica, documentazione, studio e
statistica;
d) pianificazione generale e coordinamento delle
pianificazioni operative dei servizi logistici e
amministrativi;
e) pianificazione generale e coordinamento delle
pianificazioni operative della dislocazione degli uffici della
polizia tributaria e dei relativi servizi tecnici.
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2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, è
assegnato al dipartimento, secondo criteri di competenza
tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della
polizia tributaria secondo contingenti fissati dal Ministro
delle finanze con proprio decreto.
3. Per l'espletamento di particolari compiti tecnici
possono essere conferiti, con decreto del Ministro delle
finanze, incarichi anche a soggetti esterni alla pubblica
amministrazione.
4. Qualora l'incarico di cui al comma 3 sia conferito ad un
pubblico dipendente, è necessario il preventivo nulla osta da
parte dell'amministrazione di appartenenza.
5. Il compenso per lo svolgimento dei particolari compiti
di cui al comma 3 è stabilito, in relazione all'importanza ed
alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro delle
finanze di concerto con il Ministro del tesoro.
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