| (Istituzione del centro elaboraziore dati).
1. E' istituito presso il dipartimento della polizia
tributaria, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera
g) del comma 1 dell'articolo 9, il centro elaborazione
dati (CED), collegato con l'anagrafe tributaria e con il
centro elaborazione dati della polizia di Stato, con le
finalità di raccogliere informazioni e dati ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera a) della presente
legge, nonché per l'applicazione delle disposizioni contenute
nel decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
2. Il centro provvede alla raccolta, elaborazione,
classificazione e conservazione in archivi magnetici delle
informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai
soggetti autorizzati, indicati nell'articolo 13, secondo i
criteri e le norme tecniche fissate da una commissione
presieduta dal dirigente preposto all'ufficio di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'articolo 9, costituita con
decreto del Ministro delle finanze.
3. I criteri e le norme tecniche fissati dalla commissione
di cui al comma 2, sono resi esecutivi con decreto del
Ministro delle finanze.
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