| (Accesso ai dati ed alle informazioni
e loro uso).
1. L'accesso ai dati ed alle informazioni conservati negli
archivi automatizzati del centro di cui all'articolo 12 e la
loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia
tributaria ed ai funzionari dell'amministrazione
finanziaria.
2. L'accesso ai dati ed alle informazioni di cui al comma 1
è consentito all'autorità giudiziaria ed agli organi della
polizia giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i
procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di
procedura penale.
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3. Per i controlli, le procedure, le sanzioni, e
quant'altro non espressamente previsto dalla presente legge,
si applicano al centro elaborazione dati, di cui all'articolo
12, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo
I della legge 1^ aprile 1981, n. 121.
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