| (Divisione regionale della polizia tributaria).
1. In ogni capoluogo di regione è istituita una divisione
regionale con compiti di coordinamento e di direzione dei
nuclei provinciali, dei nuclei subprovinciali e delle
direzioni regionali dei servizi
tecnico-logistico-amministrativi di cui all'articolo 15.
2. La divisione di cui al comma 1 è retta da un dirigente
con grado e qualifica non inferiori a quella di dirigente
superiore, alle cui dipendenze è posto un dirigente con il
grado non inferiore a quello di primo dirigente che ha il
compito di dirigere e coordinare quanto attiene alle attività
della direzione regionale dei servizi
tecnico-logistico-amministrativi di cui all'articolo 15,
nell'ambito della regione.
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