| (Nucleo provinciale di polizia tributaria).
1. Il nucleo provinciale di polizia tributaria assolve i
compiti di direzione ed organizzazione dei servizi operativi
della polizia tributaria, nonché le funzioni attribuite dalle
leggi e dai regolamenti vigenti.
2. Al nucleo di cui al comma 1 è preposto un dirigente con
grado non inferiore a quello di primo dirigente, alle cui
dipendenze operano funzionari con il grado non inferiore a
commissario di terza qualifica, che hanno il compito di
dirigere ed organizzare quanto attiene al servizio
d'istituto.
3. Presso ogni nucleo provinciale è istituito un servizio
tecnico-logistico-amministrativo per far fronte ai compiti di
cui al comma 1 nell'ambito territoriale di competenza. Il
servizio dipende dalla direzione regionale di cui all'articolo
15.
4. Al servizio di cui al comma 3 è preposto un funzionario
con grado non inferiore a commissario di terza qualifica.
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