| (Nucleo subprovinciale di polizia tributaria).
1. Per esigenze particolari, legate alla conformazione
socio-economica del territorio, sono istituiti i nuclei
subprovinciali di polizia tributaria alle dipendenze dei
nuclei provinciali. L'organizzazione e le dotazioni di
personale e mezzi dei nuclei subprovinciali sono stabiliti con
il regolamento di cui all'articolo 21.
2. Il nucleo subprovinciale è diretto da un funzionario
avente il grado non inferiore a commissario di terza qualifica
ed assolve esclusivamente compiti inerenti al servizio di
istituto.
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3. Nel caso in cui particolari esigenze lo richiedano, è
istituita una sezione tecnicologistico-amministrativa, diretta
da un funzionario con qualifica non inferiore al grado di
ispettore.
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