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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


274
DDL0013-0011
Progetto di legge Camera n. 13 - testo presentato - (DDL12-13)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C13. TESTIPDL
...C13.
...Decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1^ marzo 1994. Disposizioni tributarie urgenti.
Articolo 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC13 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.413,
  sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  il comma 2 è sostituito dal seguente:
      "2.  Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
  alle lettere  a)  e  b)  del comma 1 possono essere
  autorizzate, con decreto del
 
                              Pag. 18
 
  Ministro delle finanze, alla costituzione dei centri previa
  delega della propria associazione nazionale.";
          b)  nel comma 3 il primo periodo è sostituito dal
  seguente: "I centri hanno natura privata, non possono avere un
  numero di utenti inferiore a trecento e devono essere
  costituiti nella forma di società di capitali con capitale
  minimo di cento milioni di lire e con obbligo di nomina del
  collegio sindacale anche per le società a responsabilità
  limitata."; nello stesso comma il terzo periodo è
  soppresso;
          c)  nel comma 5 il secondo periodo è soppresso;
          d)  il comma 7 è sostituito dal seguente:
      "7.  Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre
  stabilite congrue garanzie assicurative per un efficace e
  tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte
  dell'utente ovvero del contribuente, con riferimento alle
  sanzioni amministrative irrogate allo stesso in conseguenza
  degli errori formali imputabili al centro o ai soggetti di cui
  all'ultimo periodo del comma 4.  Resta ferma la responsabilità
  dell'utente o del contribuente per il pagamento delle maggiori
  imposte dovute e dei relativi interessi.  Salvo che i fatti
  costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da
  quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie
  avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro
  attività nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a
  cinque milioni di lire.  Le sanzioni amministrative di cui al
  presente comma sono irrogate con separato avviso.";
          e)  nel comma 8- bis,  introdotto
  dall'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
  427, le parole: "nell'anno 1993" sono sostituite dalle
  seguenti: "negli anni 1993 e 1994";
          f)  il primo periodo del comma 13- bis,
  introdotto dall'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993,
  n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
  1993, n. 427, è sostituito dal seguente: "I sostituti
  d'imposta non sono obbligati a svolgere le attività previste
  dal comma 13 qualora abbiano costituito centri di assistenza
  fiscale di cui al comma 20 ovvero abbiano stipulato
  convenzioni con uno o più centri di assistenza di cui alle
  lettere  a)  e  b)  del comma 1 ovvero di cui al comma
  20, esclusi quelli costituiti dalle organizzazioni sindacali
  dei lavoratori dipendenti e dei pensionati anche quali
  promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del
  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
  1947, n.804.";
          g)  nel comma 20 il secondo periodo è sostituito
  dal seguente: "I centri hanno natura privata e debbono essere
  costituiti nella forma di società di capitali con capitale
  minimo di 100 milioni di lire e con obbligo di nomina del
  collegio sindacale anche per le società a responsabilità
  limitata.".
      2.  Nell'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1993,
  n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
  1993, n.75, il comma 8 bis  è sostituito dal seguente:
  "8- bis.  Ai sostituti di imposta con un
 
                              Pag. 19
 
  numero di dipendenti fino a 100 è data facoltà di prestare
  assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano
  richiesta.  A tal fine occorre fare riferimento al numero di
  dipendenti esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
  precedente a quello nel corso del quale dovrebbe essere
  prestata l'assistenza.  Resta fermo l'obbligo di effettuare le
  operazioni di cui alla lettera  d)  del comma 13
  dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.413.".
      3.  Per l'anno 1994 il Ministro della pubblica istruzione
  ha facoltà di non svolgere le attività di assistenza previste
  dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991,
  n.413, fermo restando l'obbligo di tenere conto, ai fini del
  conguaglio da effettuare in sede di ritenute d'acconto, del
  risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei
  redditi presentate ai centri di assistenza fiscale.
 
DATA=940301 FASCID=DDL12-13 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0013 TOTPAG=0024 TOTDOC=0024 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0017 RIGINIZ=040 PAGFIN=0019 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=001300 00 FASCIDC=12DDL0013 SORTNAV=0001300 000 00000 ZZDDLC13 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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