| (Sezioni operative).
1. Per l'espletamento del servizio d'istituto, i nuclei di
cui agli articoli 16 e 17 si avvalgono di personale
specializzato che svolge funzioni di polizia ripartito in
sezioni operative, distinte per settori di competenza in
materia di:
a) imposte dirette ed imposte indirette e tasse
sugli affari;
b) dogane, monopoli ed imposte di fabbricazione.
2. Le sezioni operative di cui al comma 1 sono dirette da
funzionari con grado non inferiore a commissario di prima
qualifica.
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