| (Reparti mobili).
1. Nell'ambito dei nuclei provinciali di cui all'articolo
17 sono istituiti i reparti mobili della polizia
tributaria.
2. I reparti mobili oltre ad assolvere servizi di sicurezza
e sorveglianza presso ogni sede della polizia tributaria,
possono essere chiamati a concorrere in operazioni di ordine e
sicurezza pubblica ai sensi degli articoli 2 e 16 della legge
1^ aprile 1981, n. 121.
3. I reparti mobili debbono disporre di attrezzature atte a
prestare soccorso in caso di calamità ed il personale che vi
presta servizio deve essere preparato a tale speciale
impiego.
4. I reparti mobili sono diretti da funzionari con grado
non inferiore a commissario di prima qualifica; il personale
dipendente proviene da sezioni speciali di
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allievi-agenti ausiliari, istituite in seno ad ogni istituto
d'istruzione per allievi-agenti ove sarà ammesso personale di
leva.
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