| (Regolamento organico dell'amministrazione della polizia
tributaria).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, è adottato un regolamento di attuazione della presente
legge in materia di:
a) struttura del dipartimento della polizia
tributaria;
b) struttura delle direzioni centrali e degli
uffici centrali;
c) struttura degli ispettorati e delle divisioni
regionali;
d) struttura degli uffici periferici, degli
organismi decentrati e dei reparti mobili;
e) dotazione di personale e mezzi degli uffici
centrali e competenze del direttore generale e dei direttori
centrali;
f) dotazione di personale e mezzi di tutti gli
uffici periferici;
g) accesso, amministrazione, governo e cessazione
dal servizio del personale;
h) note caratteristiche, fogli matricolari e
documenti caratteristici.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti il Corpo della
polizia tributaria dispone di un servizio navale e di un
servizio aereo organizzato secondo le disposizioni contenute
nel regolamento di cui al comma 1.
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