| (Regolamento di servizio).
1. Il regolamento di servizio del Corpo della polizia
tributaria è emanato entro
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dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle finanze di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione e per la
funzione pubblica, sentiti i rappresentanti sindacali di cui
all'articolo 27.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le seguenti
materie:
a) ordinamento ed esecuzione del servizio:
b) orario di servizio;
c) reperibilità;
d) residenza;
e) mobilità del personale;
f) ordine gerarchico;
g) disciplina;
h) armamento ed uniformi;
i) scuole e istituti di istruzione;
l) disposizioni varie; alloggi di servizio;
trasporti; mense; ricompense; benessere.
3. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in
vigore della presente legge e quella di entrata in vigore del
regolamento di servizio di cui al comma 1, si applicano, per
quanto non previsto dalla presente legge e purché non in
contrasto con le disposizioni contenute nella legge 1^ aprile
1981, n. 121, le disposizioni già vigenti in materia.
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