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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2745
DDL0158-0028
Progetto di legge Camera n. 158 - testo presentato - (DDL12-158)
(suddiviso in 42 Unità Documento)
Unità Documento n.28 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C158. TESTIPDL
...C158.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 23.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC158 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Ordinamento del personale).
    1.  Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali di cui
  all'articolo 27, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
  data di
 
                              Pag. 15
 
  entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
  legislativi per provvedere all'ordinamento del personale del
  Corpo della polizia tributaria, tenuto conto di quanto
  previsto agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n.
  312, nonché agli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n.
  216, e con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri
  direttivi:
        a)  previsione delle seguenti qualifiche nell'ambito
  di ciascun ruolo:
        1) ruolo degli agenti ed assistenti: agente, agente
  scelto, assistente;
        2) ruolo dei sovrintendenti: vicesovrintendente,
  sovrintendente, sovrintendente capo;
        3) ruolo degli ispettori: vice ispettore, ispettore,
  ispettore capo, ispettore superiore;
        4) ruolo dei commissari: commissario di prima
  qualifica, commissario di seconda qualifica, commissario di
  terza qualifica e commissario di quarta qualifica;
        5) ruolo dei dirigenti: primo dirigente, dirigente
  superiore, dirigente generale;
        b)  determinazione per ciascun ruolo delle relative
  qualifiche e delle specifiche attribuzioni con l'osservanza
  delle seguenti disposizioni:
        1) al personale appartenente al ruolo degli agenti e
  degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine
  ai compiti istituzionali con il margine di iniziativa e di
  discrezionalità inerente alle qualifiche possedute; agli
  agenti scelti ed agli assistenti possono essere conferiti
  compiti di coordinamento operativo di più agenti in servizio
  di istituto, nonché incarichi specialistici;
        2) al personale appartenente al ruolo dei
  sovrintendenti sono attribuite mansioni richiedenti una
  adeguata preparazione professionale e con i margini di
  iniziativa e di discrezionalità inerenti alle qualifiche di
  ufficiale di polizia giudiziaria e tributaria nonché funzioni
  di coordinamento
 
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  di unità operative a cui detto personale impartisce
  disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui
  risponde;
        3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori
  sono attribuite specifiche funzioni inerenti all'attività
  istituzionale di cui al comma 2 dell'articolo 3, con
  particolare riguardo all'attività investigativa; detto
  personale svolge inoltre funzioni di polizia giudiziaria, con
  particolare riguardo all'attività investigativa; sono altresì
  ed esso attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di
  coordinamento di unità operative e la responsabilità per le
  direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività e
  per i risultati conseguiti.  In caso di temporanea assenza o di
  impedimento, gli ispettori possono sostituire il titolare
  nella direzione di uffici e nel comando di reparti; svolgono,
  in relazione alla professionalità posseduta, compiti di
  formazione ed istruzione del personale del Corpo; gli
  ispettori superiori, in particolare, oltre a quanto sopra
  previsto, sono preposti, di norma, al comando di sezioni o di
  unità operative o di addestramento ed espletano mansioni la
  cui esecuzione richieda continuità di impiego per elevata
  specializzazzione e capacità di utilizzazzione di
  strumentazioni tecnologiche;
        4) al personale appartenente al ruolo dei commissari
  sono attribuite le specifiche funzioni indicate al numero 3)
  della presente lettera, nonché la direzione di uffici e il
  comando di reparti, implicanti un responsabile apporto
  professionale e la valutazione di opportunità nell'ambito di
  direttive ricevute;
        5) al personale appartenente al ruolo dei dirigenti
  sono attribuite oltre alle funzioni previste per i dirigenti
  della polizia di Stato ai sensi della legge 1^ aprile 1981, n.
  121, le funzioni dei dirigenti civili dello Stato, nonché le
  funzioni la cui previsione si renda eventualmente nacessaria
  nel contesto del nuovo ordinamento della polizia tributaria.
  Ai dirigenti superiori ed ai dirigenti generali non sono
  attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia
  giudiziaria;
 
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        c)  istituzione di ruoli per il personale che
  esplica funzioni di polizia e di ruoli per il personale che
  svolge attività tecnicologistico-amministrativa;
        d)  suddivisione del personale che svolge attività
  tecnico-logistico-amministrative anche di carattere esecutivo,
  in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite
  ed ai contenuti di professionalità richiesti;
        e)  gli inquadramenti nei ruoli di cui alla tabella
  A allegata alla presente legge, dovranno essere effettuati
  sulla base dell'anzianità di servizio maturata dal momento di
  iscrizione al rispettivo ruolo di appartenenza secondo i
  seguenti criteri:
        1) i finanzieri scelti ed i finanzieri del disciolto
  Corpo della guardia di finanza, in servizio alla data di
  entrata in vigore della presente legge, sono confermati nei
  gradi di rispettiva appartenenza e sono iscritti nel ruolo
  assistenti e agenti del corpo della polizia tributaria, con la
  medesima anzianità di servizio e grado rivestita, secondo la
  tabella B allegata alla presente legge; gli appuntati del
  disciolto Corpo della guardia di finanza, sono iscritti nello
  stesso ruolo con l'anzianità posseduta ed assumono la
  denominazione di assistenti;
        2) gli allievi finanzieri dei battaglioni allievi del
  disciolto Corpo della guardia di finanza, alla data di entrata
  in vigore della presente legge, sono inquadrati, al termine
  del corso, dopo gli agenti inquadrati nello stesso grado, in
  attuazione di quanto previsto nel numero 1) della presente
  lettera;
        3) gli appuntati e gli appuntati scelti ufficiali di
  polizia giudiziaria del disciolto Corpo della guardia di
  finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della
  presente legge, sono inquadrati, secondo la tabella C allegata
  alla presente legge, nei seguenti gradi del ruolo
  sovrintendenti:
        3.1) nel grado di sovrintendente capo, gli appuntati
  scelti ufficiali di polizia giudiziaria con anzianità di
  servizio minima pari a venticinque anni di servizio;
 
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        3.2) nel grado di sovrintendente, gli appuntati scelti
  ufficiali di polizia giudiziaria che non hanno maturato
  l'anzianita di cui al numero 3.1);
        3.3) nel grado di vice sovrintendente, gli appuntati
  scelti previa frequenza di un corso di qualificazione;
        4) i marescialli, i brigadieri ed i vice brigadieri del
  disciolto Corpo della guardia di finanza, in servizio alla
  data di entrata in vigore della presente legge, sono
  inquadrati, secondo la tabella D allegata alla presente legge,
  nei seguenti gradi del ruolo ispettori:
        4.1) nel grado di ispettore superiore i marescialli
  maggiori aiutanti carica speciale i marescialli maggiori
  aiutanti, i marescialli maggiori ed i marescialli capi;
        4.2) nel grado di ispettore capo, i marescialli
  ordinari ed i brigadieri con anzianità minima nel grado pari a
  nove anni;
        4.3) nel grado di ispettore, i brigadieri con anzianità
  minima nel grado pari a tre anni e sei mesi;
        4.4) nel grado di vice ispettore, i brigadieri con
  anzianità di grado inferiore a tre anni e sei mesi e tutti i
  vice brigadieri;
        5) le anzianità di grado eccedenti quelle indicate al
  numero 4) della presente lettera sono utili per il
  conseguimento del grado superiore in sede di avanzamento; gli
  allievi sottufficiali del disciolto Corpo della guardia di
  finanza, reclutati ai sensi delle leggi 11 dicembre 1975, n.
  627, e 1^ febbraio 1989, n. 53, che frequentano la scuola
  sottufficiali alla data di entrata in vigore della presente
  legge, sono inquadrati, al termine del corso e nell'ordine
  della graduatoria di merito, nel grado di vice ispettore dopo
  i vice brigadieri inquadrati nello stesso grado, in attuazione
  del numero 4.1) della presente lettera;
        6) gli ufficiali del disciolto Corpo della guardia di
  finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della
  presente legge, sono inquadrati nel ruolo dei
 
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  commissari con la medesima anzianità di servizio e di grado
  rivestito, secondo le disposizioni previste per il personale
  della polizia di Stato di pari livello, grado e qualifica;
        7) il personale del disciolto Corpo della guardia di
  finanza cui è riconosciuta l'appartenenza al ruolo
  dirigenziale, in servizio alla data di entrata in vigore della
  presente legge, è inquadrato nel ruolo dei dirigenti con la
  medesima anzianità di servizio e di grado rivestito, secondo
  le disposizioni previste per il personale della polizia di
  Stato di pari livello, grado e qualifica;
        f)  prevedere per il personale appartenente al ruolo
  agenti ed assistenti, il conferimento dei gradi con le
  seguenti modalità e secondo quanto stabilito alla tabella E
  allegata alla presente legge:
        1) agli agenti che abbiano compiuto una permanenza
  minima nel grado pari a cinque anni è conferito il grado di
  agente scelto;
        2) agli agenti scelti che abbiano compiuto una
  permanenza minima nel grado pari a cinque anni è conferito il
  grado di assistente;
        3) i gradi di cui ai numeri 1) e 2) della presente
  lettera sono conferiti con decorrenza dal giorno successivo a
  quello del compimento del periodo minimo di permanenza nel
  grado, con determinazione del direttore generale del Corpo
  della polizia tributaria, o dell'autorità da esso delegata,
  previo giudizio di idoneità all'avanzamento espresso:
        3.1) dal dirigente, sentito il parere formulato da
  almeno una delle autorità gerarchiche da cui l'agente o
  l'assistente dipende;
        3.2) dalla commissione di cui al comma 10 dell'articolo
  9;
        g)  prevedere per il personale appartenente al ruolo
  agenti ed assistenti l'avanzamento per meriti eccezionali e la
  promozione straordinaria per benemerenze di servizio;
 
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        h)  prevedere che l'accesso al primo grado del ruolo
  sovrintendenti avvenga, annualmente, con le seguenti
  modalità:
        1) nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al
  31 dicembre di ciascun anno mediante superamento di un corso
  di aggiornamento e formazione professionale, della durata di
  sei mesi, al quale sono ammessi a partecipare, a domanda e in
  relazione all'anzianità posseduta, gli assistenti con almeno
  un anno di anzianità nel grado, distintamente per
  contingenti;
        2) nel limite del 3 per cento dei posti disponibili al
  31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per
  titoli ed esami e superamento di un successivo corso di
  aggiornamento e formazione professionale di durata non
  inferiore a sei mesi al quale sono ammessi gli agenti con
  almeno quattro anni di anzianità nel grado;
        i)  prevedere che l'accesso al primo grado del ruolo
  degli ispettori avvenga, annualmente, con le seguenti
  modalità:
        1) per il 70 per cento dei posti disponibili
  nell'organico, dagli allievi della scuola per ispettori del
  Corpo della polizia tributaria che abbiano superato un
  apposito corso della durata di due anni;
        2) per il rimanente 30 per cento dei posti disponibili
  nell'organico, dagli appartenenti al ruolo sovrintendenti, ai
  quali è riservata una quota pari a due terzi dei posti
  disponibili, e dagli appartenenti al ruolo agenti ed
  assistenti, che abbiano superato un apposito concorso, nonché
  un corso di qualificazione di durata non superiore a tre mesi
  per gli assistenti e di nove mesi per gli agenti scelti e gli
  agenti;
        l)  prevedere per il personale appartenente a tutti
  i ruoli, escluso quello della dirigenza, le seguenti forme di
  avanzamento:
        1) ad anzianità;
        2) a scelta;
        3) per meriti eccezionali;
        4) per benemerenze di servizio;
 
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        m)  attuare gli avanzamenti del personale
  appartenente al ruolo dei sovrintendenti sulla base di quanto
  stabilito dalla tabella F allegata alla presente legge;
        n)  attuare gli avanzamenti del personale
  appartenente al ruolo degli ispettori sulla base di quanto
  stabilito dalla tabella G allegata alla presente legge;
        o)  attuare gli avanzamenti del personale
  appartenente al ruolo dei commissari sulla base delle
  disposizioni normative e regolamentari vigenti per il
  personale di pari qualifica e grado della polizia di Stato ai
  sensi della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive
  modificazioni;
        p)  prevedere per l'accesso al ruolo dei commissari
  un'aliquota del 30 per cento da riservare al personale nelle
  seguenti modalità:
        1) il 20 per cento dei posti disponibili è riservato
  agli ispettori capo e agli ispettori superiori, che non
  abbiano superato i quarantacinque anni di età;
        2) il 5 per cento dei posti disponibili è riservato
  agli appartenenti al ruolo degli ispettori, che siano in
  possesso del diploma di scuola media superiore di secondo
  grado e che non abbiano superato i quaranta anni di età;
        3) il 5 per cento dei posti disponibili è riservato
  agli appartenenti al Corpo della polizia tributaria in
  possesso di laurea in materie economico-giuridiche e che non
  abbiano superato i quarantacinque anni di età.
    2.  I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, ai
  sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
  proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
  concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sentito il
  parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera
  dei deputati e del Senato della Repubblica con le procedure di
  cui al comma 4 del medesmo articolo 14 della legge n. 400 del
  1988.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-158 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0158 TOTPAG=0035 TOTDOC=0042 NDOC=0028 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=031 PAGFIN=0021 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=015800 00 FASCIDC=12DDL0158 SORTNAV=0015800 000 00000 ZZDDLC158 NDOC0028 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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