| (Ordinamento del personale).
1. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali di cui
all'articolo 27, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di
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entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi per provvedere all'ordinamento del personale del
Corpo della polizia tributaria, tenuto conto di quanto
previsto agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n.
312, nonché agli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n.
216, e con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) previsione delle seguenti qualifiche nell'ambito
di ciascun ruolo:
1) ruolo degli agenti ed assistenti: agente, agente
scelto, assistente;
2) ruolo dei sovrintendenti: vicesovrintendente,
sovrintendente, sovrintendente capo;
3) ruolo degli ispettori: vice ispettore, ispettore,
ispettore capo, ispettore superiore;
4) ruolo dei commissari: commissario di prima
qualifica, commissario di seconda qualifica, commissario di
terza qualifica e commissario di quarta qualifica;
5) ruolo dei dirigenti: primo dirigente, dirigente
superiore, dirigente generale;
b) determinazione per ciascun ruolo delle relative
qualifiche e delle specifiche attribuzioni con l'osservanza
delle seguenti disposizioni:
1) al personale appartenente al ruolo degli agenti e
degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine
ai compiti istituzionali con il margine di iniziativa e di
discrezionalità inerente alle qualifiche possedute; agli
agenti scelti ed agli assistenti possono essere conferiti
compiti di coordinamento operativo di più agenti in servizio
di istituto, nonché incarichi specialistici;
2) al personale appartenente al ruolo dei
sovrintendenti sono attribuite mansioni richiedenti una
adeguata preparazione professionale e con i margini di
iniziativa e di discrezionalità inerenti alle qualifiche di
ufficiale di polizia giudiziaria e tributaria nonché funzioni
di coordinamento
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di unità operative a cui detto personale impartisce
disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui
risponde;
3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori
sono attribuite specifiche funzioni inerenti all'attività
istituzionale di cui al comma 2 dell'articolo 3, con
particolare riguardo all'attività investigativa; detto
personale svolge inoltre funzioni di polizia giudiziaria, con
particolare riguardo all'attività investigativa; sono altresì
ed esso attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di
coordinamento di unità operative e la responsabilità per le
direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività e
per i risultati conseguiti. In caso di temporanea assenza o di
impedimento, gli ispettori possono sostituire il titolare
nella direzione di uffici e nel comando di reparti; svolgono,
in relazione alla professionalità posseduta, compiti di
formazione ed istruzione del personale del Corpo; gli
ispettori superiori, in particolare, oltre a quanto sopra
previsto, sono preposti, di norma, al comando di sezioni o di
unità operative o di addestramento ed espletano mansioni la
cui esecuzione richieda continuità di impiego per elevata
specializzazzione e capacità di utilizzazzione di
strumentazioni tecnologiche;
4) al personale appartenente al ruolo dei commissari
sono attribuite le specifiche funzioni indicate al numero 3)
della presente lettera, nonché la direzione di uffici e il
comando di reparti, implicanti un responsabile apporto
professionale e la valutazione di opportunità nell'ambito di
direttive ricevute;
5) al personale appartenente al ruolo dei dirigenti
sono attribuite oltre alle funzioni previste per i dirigenti
della polizia di Stato ai sensi della legge 1^ aprile 1981, n.
121, le funzioni dei dirigenti civili dello Stato, nonché le
funzioni la cui previsione si renda eventualmente nacessaria
nel contesto del nuovo ordinamento della polizia tributaria.
Ai dirigenti superiori ed ai dirigenti generali non sono
attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia
giudiziaria;
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c) istituzione di ruoli per il personale che
esplica funzioni di polizia e di ruoli per il personale che
svolge attività tecnicologistico-amministrativa;
d) suddivisione del personale che svolge attività
tecnico-logistico-amministrative anche di carattere esecutivo,
in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite
ed ai contenuti di professionalità richiesti;
e) gli inquadramenti nei ruoli di cui alla tabella
A allegata alla presente legge, dovranno essere effettuati
sulla base dell'anzianità di servizio maturata dal momento di
iscrizione al rispettivo ruolo di appartenenza secondo i
seguenti criteri:
1) i finanzieri scelti ed i finanzieri del disciolto
Corpo della guardia di finanza, in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono confermati nei
gradi di rispettiva appartenenza e sono iscritti nel ruolo
assistenti e agenti del corpo della polizia tributaria, con la
medesima anzianità di servizio e grado rivestita, secondo la
tabella B allegata alla presente legge; gli appuntati del
disciolto Corpo della guardia di finanza, sono iscritti nello
stesso ruolo con l'anzianità posseduta ed assumono la
denominazione di assistenti;
2) gli allievi finanzieri dei battaglioni allievi del
disciolto Corpo della guardia di finanza, alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono inquadrati, al termine
del corso, dopo gli agenti inquadrati nello stesso grado, in
attuazione di quanto previsto nel numero 1) della presente
lettera;
3) gli appuntati e gli appuntati scelti ufficiali di
polizia giudiziaria del disciolto Corpo della guardia di
finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono inquadrati, secondo la tabella C allegata
alla presente legge, nei seguenti gradi del ruolo
sovrintendenti:
3.1) nel grado di sovrintendente capo, gli appuntati
scelti ufficiali di polizia giudiziaria con anzianità di
servizio minima pari a venticinque anni di servizio;
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3.2) nel grado di sovrintendente, gli appuntati scelti
ufficiali di polizia giudiziaria che non hanno maturato
l'anzianita di cui al numero 3.1);
3.3) nel grado di vice sovrintendente, gli appuntati
scelti previa frequenza di un corso di qualificazione;
4) i marescialli, i brigadieri ed i vice brigadieri del
disciolto Corpo della guardia di finanza, in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
inquadrati, secondo la tabella D allegata alla presente legge,
nei seguenti gradi del ruolo ispettori:
4.1) nel grado di ispettore superiore i marescialli
maggiori aiutanti carica speciale i marescialli maggiori
aiutanti, i marescialli maggiori ed i marescialli capi;
4.2) nel grado di ispettore capo, i marescialli
ordinari ed i brigadieri con anzianità minima nel grado pari a
nove anni;
4.3) nel grado di ispettore, i brigadieri con anzianità
minima nel grado pari a tre anni e sei mesi;
4.4) nel grado di vice ispettore, i brigadieri con
anzianità di grado inferiore a tre anni e sei mesi e tutti i
vice brigadieri;
5) le anzianità di grado eccedenti quelle indicate al
numero 4) della presente lettera sono utili per il
conseguimento del grado superiore in sede di avanzamento; gli
allievi sottufficiali del disciolto Corpo della guardia di
finanza, reclutati ai sensi delle leggi 11 dicembre 1975, n.
627, e 1^ febbraio 1989, n. 53, che frequentano la scuola
sottufficiali alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono inquadrati, al termine del corso e nell'ordine
della graduatoria di merito, nel grado di vice ispettore dopo
i vice brigadieri inquadrati nello stesso grado, in attuazione
del numero 4.1) della presente lettera;
6) gli ufficiali del disciolto Corpo della guardia di
finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono inquadrati nel ruolo dei
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commissari con la medesima anzianità di servizio e di grado
rivestito, secondo le disposizioni previste per il personale
della polizia di Stato di pari livello, grado e qualifica;
7) il personale del disciolto Corpo della guardia di
finanza cui è riconosciuta l'appartenenza al ruolo
dirigenziale, in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, è inquadrato nel ruolo dei dirigenti con la
medesima anzianità di servizio e di grado rivestito, secondo
le disposizioni previste per il personale della polizia di
Stato di pari livello, grado e qualifica;
f) prevedere per il personale appartenente al ruolo
agenti ed assistenti, il conferimento dei gradi con le
seguenti modalità e secondo quanto stabilito alla tabella E
allegata alla presente legge:
1) agli agenti che abbiano compiuto una permanenza
minima nel grado pari a cinque anni è conferito il grado di
agente scelto;
2) agli agenti scelti che abbiano compiuto una
permanenza minima nel grado pari a cinque anni è conferito il
grado di assistente;
3) i gradi di cui ai numeri 1) e 2) della presente
lettera sono conferiti con decorrenza dal giorno successivo a
quello del compimento del periodo minimo di permanenza nel
grado, con determinazione del direttore generale del Corpo
della polizia tributaria, o dell'autorità da esso delegata,
previo giudizio di idoneità all'avanzamento espresso:
3.1) dal dirigente, sentito il parere formulato da
almeno una delle autorità gerarchiche da cui l'agente o
l'assistente dipende;
3.2) dalla commissione di cui al comma 10 dell'articolo
9;
g) prevedere per il personale appartenente al ruolo
agenti ed assistenti l'avanzamento per meriti eccezionali e la
promozione straordinaria per benemerenze di servizio;
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h) prevedere che l'accesso al primo grado del ruolo
sovrintendenti avvenga, annualmente, con le seguenti
modalità:
1) nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al
31 dicembre di ciascun anno mediante superamento di un corso
di aggiornamento e formazione professionale, della durata di
sei mesi, al quale sono ammessi a partecipare, a domanda e in
relazione all'anzianità posseduta, gli assistenti con almeno
un anno di anzianità nel grado, distintamente per
contingenti;
2) nel limite del 3 per cento dei posti disponibili al
31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per
titoli ed esami e superamento di un successivo corso di
aggiornamento e formazione professionale di durata non
inferiore a sei mesi al quale sono ammessi gli agenti con
almeno quattro anni di anzianità nel grado;
i) prevedere che l'accesso al primo grado del ruolo
degli ispettori avvenga, annualmente, con le seguenti
modalità:
1) per il 70 per cento dei posti disponibili
nell'organico, dagli allievi della scuola per ispettori del
Corpo della polizia tributaria che abbiano superato un
apposito corso della durata di due anni;
2) per il rimanente 30 per cento dei posti disponibili
nell'organico, dagli appartenenti al ruolo sovrintendenti, ai
quali è riservata una quota pari a due terzi dei posti
disponibili, e dagli appartenenti al ruolo agenti ed
assistenti, che abbiano superato un apposito concorso, nonché
un corso di qualificazione di durata non superiore a tre mesi
per gli assistenti e di nove mesi per gli agenti scelti e gli
agenti;
l) prevedere per il personale appartenente a tutti
i ruoli, escluso quello della dirigenza, le seguenti forme di
avanzamento:
1) ad anzianità;
2) a scelta;
3) per meriti eccezionali;
4) per benemerenze di servizio;
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m) attuare gli avanzamenti del personale
appartenente al ruolo dei sovrintendenti sulla base di quanto
stabilito dalla tabella F allegata alla presente legge;
n) attuare gli avanzamenti del personale
appartenente al ruolo degli ispettori sulla base di quanto
stabilito dalla tabella G allegata alla presente legge;
o) attuare gli avanzamenti del personale
appartenente al ruolo dei commissari sulla base delle
disposizioni normative e regolamentari vigenti per il
personale di pari qualifica e grado della polizia di Stato ai
sensi della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni;
p) prevedere per l'accesso al ruolo dei commissari
un'aliquota del 30 per cento da riservare al personale nelle
seguenti modalità:
1) il 20 per cento dei posti disponibili è riservato
agli ispettori capo e agli ispettori superiori, che non
abbiano superato i quarantacinque anni di età;
2) il 5 per cento dei posti disponibili è riservato
agli appartenenti al ruolo degli ispettori, che siano in
possesso del diploma di scuola media superiore di secondo
grado e che non abbiano superato i quaranta anni di età;
3) il 5 per cento dei posti disponibili è riservato
agli appartenenti al Corpo della polizia tributaria in
possesso di laurea in materie economico-giuridiche e che non
abbiano superato i quarantacinque anni di età.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, ai
sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sentito il
parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica con le procedure di
cui al comma 4 del medesmo articolo 14 della legge n. 400 del
1988.
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