| (Personale del Corpo della polizia tributaria).
1. La polizia tributaria espleta i propri compiti di
istituto con personale di sesso maschile e femminile avente
parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico
e di progressione di carriera.
2. Il personale della polizia tributaria è suddiviso nei
seguenti ruoli secondo l'ordine gerarchico:
a) ruolo degli agenti ed assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori;
d) ruolo dei commissari;
e) ruolo dei dirigenti.
3. La successione gerarchica nei vari gradi dei ruoli di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 si attua
sulla base di quanto stabilito dalla tabella H allegata alla
presente legge.
4. Per la successione gerarchica dei ruoli di cui alle
lettere d) ed e) del comma 2, si applicano le
disposizioni previste per i corrispondenti ruoli del personale
del Corpo della polizia di Stato secondo quanto previsto dalla
legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e
integrazioni.
5. Gli organici della polizia tributaria sono stabiliti con
il regolamento di cui all'articolo 21.
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