| (Trattamento economico).
1. Al personale del Corpo della polizia tributaria spetta
il trattamento economico previsto per gli appartenenti alla
polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche di cui alla
tabella A allegata alla presente legge.
2. Al personale è attribuito il trattamento economico
secondo i seguenti livelli:
a) al personale appartenente al ruolo "agenti ed
assistenti", il livello V e, in aggiunta, uno scatto
stipendiale ad ogni passaggio di grado;
b) al personale appartenente al ruolo
"sovrintendenti":
1) il livello VI nel grado di vice sovrintendente;
2) il livello VI- bis nel grado di
sovrintendente;
3) il livello VII nel grado di sovrintendete capo;
c) al personale appartenente al ruolo
"ispettori":
1) il livello VII nel grado di vice ispettore;
2) il livello VII- bis nel grado di ispettore;
3) il livello, VII- bis nel grado di ispettore
capo;
4) il livello VIII- bis nel grado di ispettore
superiore;
d) al personale direttivo del Corpo è attribuito lo
stesso trattamento economico spettante al personale direttivo
delle corrispondenti qualifiche della polizia di Stato in base
alla legge 1^ aprile 1981, n. 121, ed alle altre disposizioni
vigenti in materia;
e) al personale dirigente del Corpo è attribuito il
trattamento economico determinato ai sensi del comma 5
dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
Pag. 24
3. Le delegazioni previste dall'articolo 95 della legge 1^
aprile 1981, n. 121, sono integrate dal Ministro delle finanze
e dal Sottosegretario da questi designato, dal direttore
generale del Corpo della polizia tributaria e dai
rappresentanti dei sindacati del personale maggiormente
rappresentativi.
| |