| (Norme di comportamento politico. Rappresentanze e diritti
sindacali).
1. Gli appartenenti al Corpo della polizia tributaria hanno
l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali.
2. I sindacati del personale della polizia tributaria sono
formati, diretti e rappresentati anche da appartenenti in
attività di servizio o in congedo del disciolto Corpo della
guardia di finanza, e ne tutelano gli interessi, senza
interferire nella direzione dei servizi o nei compiti
operativi.
3. Il personale del Corpo della polizia tributaria non può
esercitare il diritto di sciopero, ne' azioni sostitutive di
esso che effettuate durante il servizio possano pregiudicare
lo stesso.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base di
accordi stipulati tra una delegazione composta dal Ministro
per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro delle
finanze e dal Ministro del tesoro o dai sottosegretari di
Stato da essi delegati, e i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali rappresentative del personale, sono
disciplinate le seguenti materie:
a) il trattamento economico;
b) i permessi, le ferie, i congedi e le
aspettative;
c) i trattamenti economici di missione, di
trasferimento e di lavoro straordinario;
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d) i criteri per la disciplina dei carichi di
lavoro, i turni di servizio e le altre misure volte a
migliorare l'efficienza e la sicurezza delle attitivà
operative;
e) i criteri di massima per la formazione e
l'aggiornamento professionale;
f) i criteri per l'attuazione della mobilità del
personale;
g) l'identificazione dei ruoli in rapporto alle
qualifiche;
h) i criteri istitutivi degli organi di vigilanza e
controllo sulla gestione delle mense e degli spacci e del
fondo di cui all'articolo 32.
5. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina
emanata a seguito degli accordi di cui al comma 4 sono
adottati accordi decentrati stipulati tra una delegazione
presieduta dal Ministro delle finanze o da un sottesegetario
di Stato delegato e composta dal direttore generale della
polizia tributaria, o da un suo delegato, da rappresentanti
titolari degli uffici centrali e periferici, nonché da una
delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali rappresentative del personale.
6. Gli accordi di cui al comma 5 riguardano in particolare
le modalità ed i criteri applicativi degli accordi di cui al
comma 4.
7. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente
legge si applicano le disposizioni di cui al testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni.
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