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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2750
DDL0158-0033
Progetto di legge Camera n. 158 - testo presentato - (DDL12-158)
(suddiviso in 42 Unità Documento)
Unità Documento n.33 (che inizia a pag.24 dello stampato)
...C158. TESTIPDL
...C158.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 27.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC158 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Norme di comportamento politico.  Rappresentanze e diritti
                         sindacali).
    1.  Gli appartenenti al Corpo della polizia tributaria hanno
  l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali.
    2.  I sindacati del personale della polizia tributaria sono
  formati, diretti e rappresentati anche da appartenenti in
  attività di servizio o in congedo del disciolto Corpo della
  guardia di finanza, e ne tutelano gli interessi, senza
  interferire nella direzione dei servizi o nei compiti
  operativi.
    3.  Il personale del Corpo della polizia tributaria non può
  esercitare il diritto di sciopero, ne' azioni sostitutive di
  esso che effettuate durante il servizio possano pregiudicare
  lo stesso.
    4.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
  deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base di
  accordi stipulati tra una delegazione composta dal Ministro
  per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro delle
  finanze e dal Ministro del tesoro o dai sottosegretari di
  Stato da essi delegati, e i rappresentanti delle
  organizzazioni sindacali rappresentative del personale, sono
  disciplinate le seguenti materie:
        a)  il trattamento economico;
        b)  i permessi, le ferie, i congedi e le
  aspettative;
        c)  i trattamenti economici di missione, di
  trasferimento e di lavoro straordinario;
 
                              Pag. 25
 
        d)  i criteri per la disciplina dei carichi di
  lavoro, i turni di servizio e le altre misure volte a
  migliorare l'efficienza e la sicurezza delle attitivà
  operative;
        e)  i criteri di massima per la formazione e
  l'aggiornamento professionale;
        f)  i criteri per l'attuazione della mobilità del
  personale;
        g)  l'identificazione dei ruoli in rapporto alle
  qualifiche;
        h)  i criteri istitutivi degli organi di vigilanza e
  controllo sulla gestione delle mense e degli spacci e del
  fondo di cui all'articolo 32.
    5.  Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina
  emanata a seguito degli accordi di cui al comma 4 sono
  adottati accordi decentrati stipulati tra una delegazione
  presieduta dal Ministro delle finanze o da un sottesegetario
  di Stato delegato e composta dal direttore generale della
  polizia tributaria, o da un suo delegato, da rappresentanti
  titolari degli uffici centrali e periferici, nonché da una
  delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni
  sindacali rappresentative del personale.
    6.  Gli accordi di cui al comma 5 riguardano in particolare
  le modalità ed i criteri applicativi degli accordi di cui al
  comma 4.
    7.  Per quanto non espressamente stabilito dalla presente
  legge si applicano le disposizioni di cui al testo unico delle
  disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
  dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
  modificazioni.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-158 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0158 TOTPAG=0035 TOTDOC=0042 NDOC=0033 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0024 RIGINIZ=011 PAGFIN=0025 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=24 PAGEFIN=25 SORTRES= SORTDDL=015800 00 FASCIDC=12DDL0158 SORTNAV=0015800 000 00000 ZZDDLC158 NDOC0033 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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