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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2755
DDL0158-0038
Progetto di legge Camera n. 158 - testo presentato - (DDL12-158)
(suddiviso in 42 Unità Documento)
Unità Documento n.38 (che inizia a pag.26 dello stampato)
...C158. TESTIPDL
...C158.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 31.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC158 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Istruzione e formazione professionale).
    1.  Le scuole e gli istituti di istruzione del Corpo della
  polizia tributaria perseguono
 
                              Pag. 27
 
  il fine di garantire la formazione e l'aggiornamento
  del personale.
    2.  Le scuole e gli istituti di cui al comma 1, organizzano
  e svolgono nelle proprie sedi, presso altre strutture del
  Corpo o presso enti pubblici, istituti specializzati e centri
  italiani e stranieri:
        a)  corsi di formazione finalizzati all'inserimento
  del personale immediatamente dopo l'assunzione;
        b)  corsi e seminari di aggiornamento e
  qualificazione che forniscano maggiori elementi di conoscenza
  generale e professionale.
    3.  La direzione centrale per gli istituti di istruzione
  sovraintende e coordina la scuola superiore di polizia
  tributaria, l'accademia della polizia tributaria, l'istituto
  per ispettori e sovrintendenti e la scuola allievi agenti di
  polizia tributaria.
    4.  Alla struttura ed organizzazione degli istituti e delle
  scuole di cui al comma 2, si provvede con decreto del
  Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
  Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle finanze
  di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica
  istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
  in vigore della presente legge.
    5.  Sulla base delle direttive impartite dal direttore
  generale della polizia tributaria, la programmazione ed il
  coordinamento delle attività di formazione e di aggiornamento
  dell'istituto per ispettori e sovrintendenti e della scuola
  allievi guardie sono affidati ad una commissione paritetica,
  istituita con provvedimento della stesso direttore generale
  del Corpo, composta da rappresentanti dell'amministrazione del
  Corpo della polizia tributaria e da rappresentanti delle
  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
  personale.
    6.  La commissione paritetica di cui al comma 5 è presieduta
  dal dirigente generale della direzione centrale per gli
  istituti di istruzione.
 
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    7.  Alla commissione paritetica di cui al comma 5 competono
  altresì:
        a)  la formulazione dei programmi e dei metodi di
  insegnamento e di studio, la fissazione del rapporto numerico
  tra docenti ed allievi, la scelta e la disciplina delle
  modalità di svolgimento delle prove, quando non siano
  riservate da leggi o da regolamenti ad altre pubbliche
  istituzioni;
        b)  la scelta dei docenti.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-158 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0158 TOTPAG=0035 TOTDOC=0042 NDOC=0038 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0026 RIGINIZ=031 PAGFIN=0028 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=26 PAGEFIN=28 SORTRES= SORTDDL=015800 00 FASCIDC=12DDL0158 SORTNAV=0015800 000 00000 ZZDDLC158 NDOC0038 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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