| (Istruzione e formazione professionale).
1. Le scuole e gli istituti di istruzione del Corpo della
polizia tributaria perseguono
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il fine di garantire la formazione e l'aggiornamento
del personale.
2. Le scuole e gli istituti di cui al comma 1, organizzano
e svolgono nelle proprie sedi, presso altre strutture del
Corpo o presso enti pubblici, istituti specializzati e centri
italiani e stranieri:
a) corsi di formazione finalizzati all'inserimento
del personale immediatamente dopo l'assunzione;
b) corsi e seminari di aggiornamento e
qualificazione che forniscano maggiori elementi di conoscenza
generale e professionale.
3. La direzione centrale per gli istituti di istruzione
sovraintende e coordina la scuola superiore di polizia
tributaria, l'accademia della polizia tributaria, l'istituto
per ispettori e sovrintendenti e la scuola allievi agenti di
polizia tributaria.
4. Alla struttura ed organizzazione degli istituti e delle
scuole di cui al comma 2, si provvede con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle finanze
di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica
istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
5. Sulla base delle direttive impartite dal direttore
generale della polizia tributaria, la programmazione ed il
coordinamento delle attività di formazione e di aggiornamento
dell'istituto per ispettori e sovrintendenti e della scuola
allievi guardie sono affidati ad una commissione paritetica,
istituita con provvedimento della stesso direttore generale
del Corpo, composta da rappresentanti dell'amministrazione del
Corpo della polizia tributaria e da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
personale.
6. La commissione paritetica di cui al comma 5 è presieduta
dal dirigente generale della direzione centrale per gli
istituti di istruzione.
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7. Alla commissione paritetica di cui al comma 5 competono
altresì:
a) la formulazione dei programmi e dei metodi di
insegnamento e di studio, la fissazione del rapporto numerico
tra docenti ed allievi, la scelta e la disciplina delle
modalità di svolgimento delle prove, quando non siano
riservate da leggi o da regolamenti ad altre pubbliche
istituzioni;
b) la scelta dei docenti.
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