| (Fondo assistenza finanzieri).
1. Il fondo assistenza finanzieri muta la propria
denominazione in "fondo di assistenza".
2. Con decreto del Ministro delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
personale, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, alla revisione del fondo di
cui al comma 1.
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