| (Compiti).
1. La Casa dei cittadini consiste in una struttura di
servizi localizzata in un immobile di proprietà del comune o,
comunque, messo a disposizione dall'amministrazione comunale,
presso la quale i cittadini singoli o associati possono
accedere ad atti e documenti dell'amministrazione, leggi dello
Stato e delle regioni, direttive e regolamenti comunitari
inerenti le seguenti materie:
a) diritti dei consumatori e degli utenti;
b) diritti dei bambini e degli anziani;
c) diritti del malato;
d) tutela dell'ambiente;
e) attività del difensore civico;
f) competenze del sindaco e della giunta e statuti
comunali;
g) iniziative degli organismi di decentramento.
2. La Casa dei cittadini, oltre a quanto previsto dal comma
1, svolge i seguenti compiti:
a) favorisce l'accesso ai dati ed alle informazioni
relativi alla rete dei servizi
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pubblici e dei controlli ambientali e sanitari con
particolare riferimento all'inquinamento acustico ed
atmosferico e ai prodotti alimentari;
b) consente l'individuazione dei responsabili dei
procedimenti amministrativi e fornisce informazioni sulle
procedure;
c) fornisce informazioni sulle iniziative delle
associazioni cittadine dei consumatori e del volontariato;
d) informa sull'accesso all'azionariato
popolare;
e) promuove la tutela dei diritti del turista;
f) promuove la tutela dei diritti degli animali;
g) raccoglie e divulga le proposte dei cittadini
singoli o associati sulle materie di cui al comma 1;
h) favorisce il contatto diretto fra i cittadini ed
il sindaco;
i) promuove organismi di arbitrato tra produttori e
consumatori e tra gestori dei servizi pubblici ed utenti;
l) promuove una carta dei fondamentali parametri
della compatibilità ambientale ed economica dei consumatori
del comune.
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