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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2767
DDL0160-0002
Progetto di legge Camera n. 160 - testo presentato - (DDL12-160)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C160. TESTIPDL
...C160.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC160 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge
  intende rispondere alle richieste di riconoscimento
  professionale degli operatori psicomotricisti che già svolgono
  o che intendono svolgere interventi qualificati nel settore
  sanitario; è finalizzata, inoltre all'istituzione dell'ordine
  e dell'albo professionale degli psicomotricisti italiani
  definendo, altresì, le loro competenze in ambito
  riabilitativo.  Tali competenze consentono allo psicomotricista
  di effettuare un proficuo intervento con soggetti che
  presentano  handicap  problemi o difficoltà che si
  manifestano sia sul piano motorio, sia sul piano cognitivo sia
  su quello relazionale.  Alla specificità di questi disturbi
  occorre che si risponda con un intervento specifico.  Tale
  intervento, inoltre, si colloca e risponde ad un bisogno e ad
  un orientamento presente oggi in tutte quelle tecniche
  riabilitative che rifuggono
  sempre più da un meccanicismo di fondo per fare ricorso alla
  motivazione del paziente a guarire.  Queste tendenze si sposano
  egregiamente con l'impostazione "psicomotoria" e con gli
  orientamenti di presa in carico globale della persona.  La
  peculiare caratteristica di questo orientamento
  teorico-pratico inserisce lo psicomotricista nelle tendenze
  che, sul piano più generale, caratterizzano la dinamica
  evolutiva dei sistemi sanitari.  In altri termini, se si farà
  un discorso di figure professionali al servizio di una nuova
  cultura del malato e della malattia superando le logiche
  categoriali, si potranno differenziare gli specifici compiti.
  La necessità di differenziare gli interventi evita che si
  possa pensare di risolvere tutto appiattendo le figure
  professionali, e, pur recuperando una base comune di
  conoscenze ed una omogeneità di problematiche, comporta una
  chiara differenziazione
 
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  dei ruoli e delle competenze in base ai contenuti
  specifici.
    Non possiamo più eludere il problema di "raffinare" le
  tecniche d'intervento: sempre di più oggi si pensa che
  l'intervento terapeutico debba essere espletato basandosi
  sulla partecipazione e sulla motivazione del paziente.  La
  persona in cura deve poter contare sulle parti "sane" di sè:
  di conseguenza su una riabilitazione che la valorizzi e non la
  faccia sentire passivamente in mano a qualcuno che si occupa
  di lei.  Oggi, con il costante progresso delle discipline
  mediche e psicologiche, abbiamo il dovere di preparare e
  riconoscere il ruolo degli operatori che possono al meglio
  assumersi la problematica della persona in difficoltà nella
  sua globalità; la terapia psicomotoria non ha la pretesa di
  accelerare le tappe di sviluppo, né di creare nuovi
  apprendimenti, ma mira all'armonizzazione della personalità
  facendo perno, in maniera strategica, sull'unità
  psicosomatica.
    La definizione stessa di "psicomotricità", infatti, si
  presenta affascinante nel suo intento di conciliare i due
  termini estremi della concezione dualistica della persona
  umana: concezione che la cultura di questo secolo stempera via
  via sotto l'impulso di esperienze e di fenomeni che hanno
  visto riproporsi sempre più energicamente l'interazione "corpo
  - mente" come modello costitutivo dell'individuo.
    La psicomotricità si inscrive in un progetto che tende a
  introdurre un rapporto attivo ed efficace, da un punto di
  vista terapeutico e da un punto di vista pedagogico, tra il
  corpo e le attività mentali, intellettive ed affettive.  Essa,
  quindi, postula l'unità della persona (alla base sia della
  diagnosi che del trattamento) non escludendo, tuttavia, la
  differenziazione delle tre sfere costitutive della
  personalità: motoria, affettiva e cognitiva.  Molte sono le
  definizioni in uso data la complessità e l'interdisciplinarità
  della materia.  Volendo tracciare una sintesi si potrebbero
  intravedere due aspetti fondamentali:
        a)  la stimolazione nel bambino della progressiva
  conoscenza di sé (a cominciare dal "sé" corporeo) e del mondo
  attraverso la motricità e le capacità
  rappresentativo-simboliche;
        b)  lo studio ed il trattamento delle alterazioni
  della motricità finalizzata alle situazioni evolutive e di
  apprendimento (alterazioni dovute a differenti eziologie di
  carattere psicoaffettivo, funzionale o organico eccetera).
    A seguito delle ricerche condotte all'ospedale  H.
  Rousselle  di Parigi dall' équipe  diretta dal professor
  J. De Ajuriaguerra negli anni cinquanta e sessanta la
  professione di psicomotricista è stata riconosciuta in Francia
  nel 1974 con l'istituzione di un diploma di Stato per gli
  operatori di questo settore.  Più o meno nello stesso periodo
  veniva riconosciuta anche in Svizzera.  Le iniziative italiane
  in questo campo negli ultimi quarant'anni sono state
  molteplici, di varia matrice (italiana, francese, svizzera,
  americana) e di varie tendenze.  Si sono svolte iniziative di
  formazione che hanno visto la partecipazione di molti esperti
  anche stranieri.  Sul piano editoriale sono nate numerose
  iniziative a carattere scientifico e divulgativo (bollettini,
  riviste, traduzioni di molti autori soprattutto francesi).
  L'interesse dimostrato dal nostro Paese ha spinto il gruppo
  internazionale ad affidare all'Italia l'organizzazione del V
  congresso internazionale di psicomotricità (Firenze, maggio
  1982) nel quale si è potuto constatare il ricco, promettente e
  già fortissimo numero di apporti e di contributi scientifici
  italiani.
    L'esigenza di un riconoscimento ufficiale che renda
  operativa legalmente la figura dello psicomotricista nel
  nostro Paese per far fronte alle esigenze sopra esposte si
  evince:
        a)  dall'esistenza  de facto  di questa
  professione: anche camminando per la strada ci si rende conto
  di quanti centri sportivi o estetici espongono la dicitura
  "psicomotricità".  Senza, tuttavia, giungere a questa estrema
  evidenza della domanda e dell'offerta, basta vedere in quanti
  servizi socio-sanitari questa figura è operante o perché
  assunta in ruolo tramite
 
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  un regolare concorso, o tramite contratti a termine ovvero
  con incarichi di consulenza.  Addirittura se ne fa menzione nel
  contratto nazionale di lavoro per il personale sanitario non
  medico dell'area sanitaria privata (siglato a Roma il 9
  novembre 1987, titolo VIII, articolo 31);
        b)  dall'analisi dei piani socio-sanitari adottati
  da alcune regioni (vedi ad esempio per la regione Lombardia il
  programma triennale straordinario ai sensi dell'articolo 17
  della legge 22 dicembre 1984, n 887, in materia di tutela
  della salute neuropsichica nell'infanzia e nell'adolescenza
  deliberato dal consiglio regionale del 14 ottobre 1986, per la
  regione Veneto, il piano sociale regionale del Veneto per il
  triennio 1989-1991 di cui alla legge regionale 20 luglio 1989,
  n. 22;
        c)  dall'istituzione presso alcune università (Roma,
  Genova, Palermo, Napoli, eccetera) di scuole dirette a fini
  speciali per "terapisti della neuropsicomotricità dell'età
  evolutiva".  Ciò sta ad indicare che la proposta riabilitativa
  sta evolvendo e mutando la sua qualità e che l'approccio
  psicomotorio risulta indispensabile, specie a livello dell'età
  evolutiva;
        d)  dall'esistenza di una normativa analoga presente
  già da anni in altri Paesi della Comunità europea in Francia,
  ad esempio, la figura riconosciuta, come sopra detto, nel
  1974, ha ottenuto nel corso degli anni successivi importanti
  aggiornamenti relativi al ruolo ed all'impiego, fino
  all'ultimo decreto del 28 aprile 1988 emanato dal Ministero
  degli affari sociali e dell'occupazione, che ne stabilisce
  dettagliatamente le competenze ed i settori d'intervento;
        e)  dalla direttiva "relativa ad un sistema generale
  di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che
  sanzionano formazioni professionali di una durata minima di
  tre anni" (direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre
  1988).
  In base a questa direttiva, paradossalmente, gli
  psicomotricisti francesi potranno esercitare, a pieno diritto
  giuridico, dal 1993 la loro professione in Italia paese nel
  quale tale figura non è ancora sanzionata legalmente e nel
  quale esistono, a tutt'oggi, poche scuole di formazione
  legalmente riconosciute;
        f)  dal riconoscimento della professione di
  psicomotricista in quanto tecnica sanitaria di riabilitazione
  nel testo unificato concernente il riordino delle professioni
  infermieristiche elaborato nella precedente legislatura dalla
  XII Commissione affari sociali della Camera dei deputati.
    La presente proposta di legge all'articolo 1 definisce la
  terapia psicomotoria e la professione di psicomotricista.  Non
  è inutile tale definizione dal momento che molta confusione si
  è generata in Italia a questo proposito, facendo perdere di
  vista la specificità di questo intervento.
    L'articolo 2, nell'elencare le competenze, sottolinea la
  specificità di cui all'articolo 1 e si può ben cogliere quanto
  l'ambito di intervento di questa figura sia definibile e
  specifico.
    L'articolo 3 stabilisce la formazione necessaria e la
  necessità di iscrizione all'albo per coloro che intendono
  esercitare questa professione.
    L'articolo 4 istituisce l'ordine degli psicomotricisti.
    Gli articoli 5, 6 e 7 istituiscono e dettano le regole
  fondamentali per l'albo degli psicomotricisti e per la
  relativa iscrizione e cancellazione.
    Gli articoli 8 e 9 conferiscono al Ministro di grazia e
  giustizia la facoltà di emanare le norme e le modalità
  relative all'applicazione della presente legge in materia di
  disciplina dell'albo degli psicomotricisti.
    L'articolo 10 prevede norme transitorie in sede di prima
  applicazione della legge.
 
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