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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


277
DDL0013-0014
Progetto di legge Camera n. 13 - testo presentato - (DDL12-13)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C13. TESTIPDL
...C13.
...Decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1^ marzo 1994. Disposizioni tributarie urgenti.
Articolo 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC13 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  Al testo unico delle disposizioni concernenti
  l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto
  legislativo 31 ottobre 1990, n.346, come modificato
  dall'articolo 23, comma 3, della legge 30 dicembre 1991,
  n.413, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  nell'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal
  seguente:
      "1.  Le passività deducibili sono costituite dai debiti
  del defunto esistenti alla data di apertura della successione
  e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo
  24.";
          b)  nell'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal
  seguente:
      "1.  L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla
  dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la
  scadenza del relativo termine ma prima che sia stato
  notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle
  dichiarazioni integrative o modificative già presentate a
  norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma
  3.";
          c)  nell'articolo 33, comma 2, l'alinea è
  sostituito dal seguente:
      "2.  In sede di liquidazione l'ufficio provvede a
  correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal
  dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad
  escludere:";
 
                              Pag. 20
 
          d)  nell'articolo 34, comma 1, le parole: "dalla
  data di versamento dell'imposta principale" sono sostituite
  dalle seguenti: "dalla data di notificazione della
  liquidazione dell'imposta principale";
          e)  nell'articolo 37, comma 1, sono soppresse le
  parole da: ", salvo i casi" fino a: "all'articolo 33, comma
  1,";
          f)  nell'articolo 38, il comma 1 è sostituito dal
  seguente:
      "1.  Al contribuente può essere concesso di eseguire il
  pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle
  imposte, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi
  di mora nei termini di cui all'articolo 37, comma 1, e per il
  rimanente importo in rate annuali posticipate.  La dilazione,
  che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non
  può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello
  dell'apertura della successione e viene accordata entro
  novanta giorni dalla data della richiesta stessa.";
          g)  nell'articolo 39, comma 2, le parole: "nei
  termini previsti dagli articoli 33, comma 1, e 37" sono
  sostituite dalle seguenti: "nel termine previsto dall'articolo
  37";
          h)  nell'articolo 52, comma 1, è soppresso
  l'ultimo periodo.
      2.  Il comma 1 dell'articolo 63 del decreto-legge 30
  agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge
  29 ottobre 1993, n. 427, è abrogato.
 
DATA=940301 FASCID=DDL12-13 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0013 TOTPAG=0024 TOTDOC=0024 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0019 RIGINIZ=026 PAGFIN=0020 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=001300 00 FASCIDC=12DDL0013 SORTNAV=0001300 000 00000 ZZDDLC13 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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