| 1. L'addizionale regionale all'imposta erariale di
trascrizione, prevista dal capo I del decreto legislativo 21
dicembre 1990, n. 398, e l'imposta provinciale per
l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro
automobilistico, prevista dal capo II del titolo II del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applicano
anche agli atti pubblici ed agli atti giudiziari assoggettati
all'imposta di registro, da prodursi al pubblico registro
automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione e
annotazione.
2. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e
l'attribuzione agli enti aventi diritto delle somme riscosse,
nonché per ogni adempimento relativo all'applicazione
dell'addizionale regionale e dell'imposta provinciale di cui
al comma 1, si applicano le disposizioni contenute,
rispettivamente, nel capo I del decreto legislativo 21
dicembre 1990, n.398, e nel capo II del titolo II del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.504. I predetti tributi
dovranno essere corrisposti al pubblico registro
automobilistico contestualmente alla richiesta delle
formalità.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
agli atti pubblici formati e agli atti giudiziari pubblicati o
emanati a decorrere dal 31 dicembre 1993.
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