| 1. Le quote del fondo di cui all'articolo 2 sono ripartite
con vincolo di destinazione tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della
popolazione e degli indici di consumo di prodotti alcolici.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
predispongono programmi di informazione e di educazione
sanitaria rivolti alla prevenzione dei danni correlati al
consumo di prodotti alcolici, da realizzare con l'apporto dei
comuni, delle unità sanitarie locali, delle associazioni che
per statuto sono direttamente impegnate nella lotta contro
l'alcolismo.
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