| 1. L'inosservanza da parte dei produttori e dei rivenditori
degli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, comporta la
revoca della licenza di produzione o di vendita dei prodotti
alcolici per un periodo non inferiore a sei mesi.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Presidente del Consiglio dei
ministri, con proprio decreto, stabilisce le modalità per la
riscossione delle somme dovute dai produttori e dai
rivenditori in base alla pubblicità effettuata ed individua
l'autorità demandata ai controlli, anche in riferimento al
provvedimento di revoca da adottare nei casi di cui al comma
1.
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