| 1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui
all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il
procedimento
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di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati prima
dell'entrata in vigore della presente legge modificati, hanno
diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il
ripristino degli stessi nella forma originaria, con
provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino
del cognome ha effetto anche per i discendenti degli
interessati.
2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui
agli articoli 158 e seguenti del regio decreto 9 luglio 1939,
n. 1238; il provvedimento è esente da spese e deve essere
adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta.
3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle
annotazioni conseguenti.
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