| 1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 4, comma 3, lettera a),
l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Resta ferma la
facoltà per l'amministrazione finanziaria di esonerare da tale
obbligo le ditte riconosciute affidabili o di notoria
solvibilità.";
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b) nell'articolo 17, comma 3, nel terzo periodo,
la cifra: "250.000" è sostituita dalla seguente: "125.000", e
sono soppressi il quinto, il nono e il decimo periodo;
c) nell'articolo 29, comma 1, l'alinea è
sostituito dal seguente: "L'imposta di fabbricazione sui
sacchetti di plastica e l'imposta di fabbricazione sui
fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza
comunitaria, si applicano con le aliquote vigenti al 1^
gennaio 1993 e con le seguenti modalità:".
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