| 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14
pari a lire 10.000 milioni annui a decorrere dal 1994, si
provvede, per il triennio 1994-1996, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 19941996, al capitolo 6856 dallo stato di previsione
del Ministero dal tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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