| Onorevoli Deputati! -- La riforma dell'ordinamento
portuale, ormai in fase di attuazione, richiede un ulteriore
ed urgente intervento dello Stato per consentire la
trasformazione prevista senza creare traumi sul piano sociale
e difficoltà nella fase attuativa con consenguenti disagi per
l'economia portuale.
Appare evidente come la trasformazione delle compagnie in
imprese e la trasformazione degli enti ed aziende dei
mezzi meccanici in autorità portuali, con ruoli
rispettivamente improntati da una parte all'efficienza ed
operatività e dall'altra a funzioni d'indirizzo e
programmazione, presuppongano una riduzione del personale
attualmente in servizio.
Con il presente decreto si interviene, pertanto, nel
settore, per ridurre complessivamente di 2.000 unità gli
esuberi dei lavoratori delle compagnie portuali e dei
dipendenti degli enti ed aziende portuali,
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ed agevolare, unitamente alle altre forme previste (avvio in
mobilità, in distacco, eccetera) il processo di
riorganizzazione dei porti.
Articolo 1.
Commi 1, 2 e 3 - Il pensionamento anticipato dei
lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali, nonché dei
dipendenti degli enti viene attuato seguendo, in linea di
massima, i criteri già adottati nel corso dei precedenti
esodi. E' prevista l'individuazione di termini, criteri e
modalità, da parte del Ministro dei trasporti e della
navigazione, sulla base dei quali saranno predisposti i
progetti di riorganizzazione ed i piani di esodo da parte
degli enti e delle compagnie portuali.
Il pensionamento anticipato sarà effettuato, nell'ambito
delle eccedenze individuate in relazione alla determinazione
delle piante organiche, tenuto conto delle effettive esigenze
delle singole realtà.
Comma 4 - Si procede ad un ulteriore intervento nel
settore marittimo dell'armamento pubblico utilizzando lo
strumento del pensionamento anticipato.
Il comma 17 dell'articolo 6 del decretolegge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, prevede la proroga, per il periodo
1994-1996, delle disposizioni riguardanti il pensionamento
anticipato, di cui all'articolo 9, comma 8, del decretolegge 4
marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 maggio 1989, n. 160, a favore delle società Italia, Lloyd
triestino, Adriatica, Tirrenia, Toremar, Caremar, Siremar e
Saremar.
A seguito della ristrutturazione in atto riguardante il
Gruppo Finmare e tenuto, altresì, conto della crisi
occupazionale del settore, si rende necessario estendere tale
provvedimento anche ai dipendenti delle società Sidermar di
navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi
accessori, Almare e Interlogistica, nonché ai dipendenti della
stessa Finmare.
Comma 6 - Per quanto riguarda la corresponsione del
trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali
collegate, è affidato al commissario liquidatore del Fondo
gestione il compito di provvedere attraverso l'accensione di
mutui secondo le modalità già previste dal decretolegge n. 6
del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del
1990.
In particolare, è stato ribadito che sono a carico
dell'erario dello Stato le spettanze per trattamento di fine
servizio e delle indennità contrattuali collegate previste per
i lavoratori portuali, mentre per quanto concerne i dipendenti
delle compagnie è dovuta dal commissario liquidatore la
corresponsione del solo trattamento di fine rapporto. Al
riguardo, stante l'insorgere di eventuale contenzioso, è stata
data interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge n. 6 del 1990, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 58 del 1990.
E' stato, altresì, stabilito che il commissario provveda
anche alla corresponsione delle indennità di fine servizio a
tre soci del gruppo portabagagli di Olbia, che, a seguito
della soppressione del servizio di portabagagli nei porti
cabotieri di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al
conseguente trasferimento dei soci nell'ambito della locale
compagnia portuale, non sono, per la loro particolare
posizione e per la situazione deficitaria del fondo del
gruppo, riusciti ancora a percepire le indennità loro
spettanti. E' stata, infine, prevista a carico della gestione
commissariale la corresponsione del trattamento di fine
rapporto a favore dei dipendenti degli enti portuali. Ciò in
considerazione del fatto che il pensionamento del personale in
questione avverrà nell'arco del triennio 19941996 ed allo
scopo di non appesantire ulteriormente la grave situazione
deficitaria degli enti stessi.
Per quanto concerne la corresponsione delle competenze di
fine servizio, nella fattispecie in esame, collegata
necessariamente al riconoscimento da parte dell'INPS del
diritto al trattamento pensionistico, è stato precisato che
tale corresponsione non può avvenire nei tempi previsti dalla
legislazione in materia; pertanto il mancato rispetto dei
termini non può dare adito, per i predetti motivi, a richieste
di rivalutazione ed interessi. Tale norma
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scaturisce dall'esigenza di sanare una serie di vertenze nei
confronti del Fondo dirette ad ottenere rivalutazione ed
interessi sulle competenze a tale titolo percepite, vertenze
che, per giurisprudenza costante, dovrebbero portare alla
condanna della gestione commissariale con un onere finanziario
notevole per lo Stato, senz'altro superiore ai 50 miliardi di
lire. Occorre peraltro precisare che l'adottanda normativa
stabilisce soltanto un accollo finanziario al Fondo degli
interventi in questione, risultandone quindi una
responsabilità del Fondo stesso limitata all'ambito
finanziario autorizzato dalla normativa medesima, ferma
restando l'obbligazione in via principale a carico dei
soggetti tenuti, quali indicati nei commi da 1 a 4.
Comma 7 - A seguito della sentenza n. 261 del 12
giugno 1991 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la
parziale illegittimità dell'articolo 18, secondo comma, del
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nella
parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi contributivi
le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno d'Italia
relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non
sono assoggettate a contribuzione per l'assicurazione contro
la disoccupazione involontaria, l'INPS sta procedendo al
rimborso delle somme che risultano dovute a favore delle
compagnie e gruppi portuali.
Per tali somme, stante il particolare sistema tariffario
legato alle prestazioni rese dai lavoratori portuali, sono
state avanzate richieste dagli utenti portuali, dagli enti
portuali e dal commissario liquidatore del Fondo gestione.
Tenuto conto delle difficoltà per individuare in ogni
realtà, e nell'arco dell'intero periodo considerato, i
legittimi destinatari del rimborso ed al fine di evitare
l'insorgere di contenzioso, si ritiene necessario intervenire
con la presente norma per destinare le somme in questione a
copertura del trattamento di fine servizio dei lavoratori
portuali maturato alla data del 31 gennaio 1990.
Infatti per il periodo antecedente la soppressione del
Fondo, a causa dei versamenti effettuati al Fondo medesimo
delle quote accantonate al riguardo presso le compagnie
portuali sulla base delle disposizioni ministeriali e stante
il livello notevolmente contenuto dell'addizionale prevista a
tale titolo al fine di non far lievitare i costi portuali, le
compagnie si sono trovate spoglie delle somme maturate dai
lavoratori ai fini della liquidazione del trattamento di fine
servizio.
Sono attualmente pendenti numerose vertenze mosse dalle
compagnie nei confronti del commissario liquidatore del Fondo
e da ultimo anche nei confronti del Ministero dei trasporti e
della navigazione, del Ministero del tesoro e del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per la copertura
dell'istituto in questione.
Per i motivi dinanzi rappresentati, al fine di sanare una
situazione pregressa che potrebbe col tempo comportare anche
maggiori oneri all'erario dello Stato, si provvede a destinare
le somme dei rimborsi effettuati dall'INPS a copertura del
trattamento di fine servizio (TFS) pregresso dei lavoratori
delle compagnie.
Le somme in questione devono essere versate dall'INPS al
commissario liquidatore, che, secondo criteri e modalità
stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, deve provvedere alla liquidazione delle
competenze spettanti ad ogni singola compagnia previo debito
accertamento, senza rivalutazione ed interessi. Nell'ambito di
dette somme l'INPS è, altresì, autorizzato a trattenere in
rate di otto anni e di pari importo, senza interessi e
rivalutazione, la somma di lire 30.705.765.778 ad esso dovuta
dal commissario liquidatore per i maggiori oneri scaturiti
dall'applicazione del decreto-legge n. 6 del 1990, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 58 del 1990, per i
pensionamenti anticipati.
E', altresì, previsto che le ulteriori esigenze per
l'erogazione del trattamento pregresso di fine servizio, pari
a circa 150 miliardi, siano poste a carico dell'erario dello
Stato.
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Infine, stante il maggior carico di lavoro e di
responsabilità assunto dall'attuale personale in servizio
presso la gestione commissariale, si considera la possibilità
di utilizzo da parte del commissario liquidatore del
personale, già dipendente dall'ente, che, con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, può essere
trasferito nuovamente presso detta gestione in relazione ai
nuovi compiti ad essa assegnati.
Comma 8 - Per quanto concerne la cassa integrazione
straordinaria si rammenta che il provvedimento di cui
all'articolo 6, comma 15, del citato decreto-legge n. 148 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del
1993 - che prevede l'estensione al settore marittimo di detto
trattamento - è applicabile solo al personale sospeso entro il
1993. Il comma citato prevede un'estensione di tale
trattamento per il periodo 1994-1996, a favore del personale
interessato dal piano di ristrutturazione e privatizzazione
del Gruppo Finmare in via di ridefinizione.
Comma 9 - Anche per i lavoratori e dipendenti delle
compagnie portuali si ritiene necessario accompagnare il
beneficio del pensionamento anticipato con la proroga per
tutto il 1994 del trattamento straordinario di cassa
integrazione.
Stante la crisi dei traffici, che ha ridotto notevolmente
il livello occupazionale della categoria nel corso del 1993,
si rende altresì necessaria una integrazione della quota già
assegnata per il predetto anno, utilizzando, previa
individuazione delle specifiche esigenze dei singoli scali con
apposito decreto ministeriale, una parte delle 1.800 unità
richieste per l'anno 1994.
Comma 10 - L'onere relativo alla prosecuzione, fino
al 31 dicembre 1995, degli adempimenti contrattuali inerenti
la gestione ed il funzionamento della casa si soggiorno per
lavoratori portuali in Dovadola, già previsti dal comma 1,
lettera a), dell'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio
1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1990, n. 58, ammonta a lire 1.000.000.000.
Tale onere è posto a carico della gestione commissariale
per il corrente anno e per l'anno successivo nelle more del
perfezionamento dei provvedimenti normativi inerenti
l'imposizione di contribuzioni specifiche da destinare a tale
scopo, da porre a carico dell'utenza e delle imprese operanti
in porto in base alla legge di riforma.
Articolo 2 - La legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante
riordino della legislazione in materia portuale, pone un
problema di coordinamento in ordine alla successione delle
norme. Premesso che per l'effettiva costituzione delle
autorità portuali previste dagli articoli 7 e seguenti della
legge citata occorrono numerosi provvedimenti amministrativi,
per la cui emanazione sono richiesti tempi dai 30 ai 60 giorni
dall'entrata in vigore della legge (a ciò aggiungasi che per
la nomina dei presidenti sembra richiesto il parere delle
competenti Commissioni parlamentari), si richiamano in
particolare:
l'articolo 27, comma 1, che dispone che "rimangono in
vigore le norme legislative, regolamentari e statutarie che
disciplinano le organizzazioni portuali fino alla loro
trasformazione in società ai sensi dell'articolo 20";
l'articolo 20, comma 4, che dispone che "i presidenti
assicurano la continuità della gestione corrente delle
organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse affluenti
alle organizzazioni portuali ai sensi della normativa vigente"
non oltre il 31 dicembre 1994;
l'articolo 20, comma 3, che dispone che per tale data i
presidenti (preposti all'atto della nomina in base
all'articolo 20, comma 1, con funzioni di commissari
governativi alla gestione delle organizzazioni portuali)
"dispongono la trasformazione delle organizzazioni portuali in
società (...) per l'esercizio, in condizioni di concorrenza,
di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali,
della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonché
in altri settori del trasporto o industriali".
Può ritenersi che le richiamate norme abbiano inteso
disporre ed assicurare il passaggio dall'attuale al nuovo
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organizzatorio garantendo contestualmente la continuità delle
attività svolte dalle organizzazioni portuali fino alla loro
trasformazione in società.
Di contro, disponendo l'articolo 13, comma 2, che "dal 1^
gennaio 1994 cessano di essere erogati i contributi alle
organizzazioni portuali previsti dalle rispettive leggi
istitutive", e l'articolo 28, commi 4, 5, 6 e 7, che sempre
dal 1^ gennaio 1994 è trasferito al bilancio dello Stato il
gettito delle varie tasse e diritti marittimi (salvo il 50 per
cento delle tasse sulle merci) già di pertinenza degli enti
portuali, deve constatarsi come in concreto vengano meno le
entrate necessarie proprio a garantire la continuità della
gestione e l'organizzazione delle nuove autorità portuali.
Non essendo il problema risolvibile sul piano
amministrativo e tenuta presente la grave situazione che si
verrebbe a determinare negli scali italiani per effetto
dell'applicazione della nuova normativa, si è reso necessario
un intervento legislativo urgente per far coincidere il
termine di vigenza delle norme di carattere finanziario con
quello entro il quale (31 dicembre 1994) le organizzazioni
portuali dovranno trasformarsi in società (articolo 20, comma
3).
La disposizione non reca ulteriori oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli già previsti
dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in quanto i provvedimenti
posti a carico del bilancio statale avranno concreta
attuazione solo successivamente all'insediamento delle
autorità portuali.
Articolo 3. - L'articolo in questione riporta alcune
modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il
riordinamento della legislazione portuale.
La legge n. 84 del 1994 è stata approvata dal Parlamento
sul finire della XI legislatura, in un momento di notevole
produzione legislativa che non ha consentito di tenere conto
della evoluzione legislativa del momento. Infatti
l'applicazione della legge ha trovato notevoli intralci sia
per gli aspetti cronologici degli adempimenti previsti, sia
per le necessità di coordinamento con altre disposizioni
legislative. Con l'articolo 3 del decreto-legge vengono
pertanto apportate le seguenti modifiche alle singole
disposizioni della citata legge n. 84 del 1994.
Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8, la modifica
si è resa necessaria per rendere cronologicamente coerenti gli
adempimenti per l'istituzione dell'autorità portuale.
L'articolo 8 della legge n. 84 del 1994 prevede, infatti,
che il presidente dell'autorità portuale sia nominato con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
nell'ambito di una terna di esperti designati rispettivamente
dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura la cui competenza
territoriale coincide in tutto o in parte con la
circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7.
In sede di prima applicazione la terna suddetta è
comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge.
L'articolo 6 della legge stabilisce che il Ministro dei
trasporti e della navigazione, con proprio decreto, individua
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna
autorità portuale.
Una applicazione puntuale delle due disposizioni potrebbe
portare alla esclusione, per quanto attiene alla designazione
dei candidati alla presidenza dell'autorità portuale, di quei
comuni che potrebbero essere compresi nella circoscrizione
territoriale che sarà determinata con decreto in un momento
successivo.
Si ritiene pertanto opportuno che la terna di cui al comma
1 dell'articolo 8 venga comunicata al Ministro dei trasporti e
della navigazione entro quarantacinque giorni dalla data di
emanazione del decreto di cui al comma 7 dell'articolo 6.
All'articolo 11 della legge n. 84 del 1994, per quanto
concerne il collegio dei revisori dei conti, la necessità
della modifica deriva dal fatto che il registro dei revisori
contabili, composto secondo i criteri ed i requisiti di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non risulta ancora
pubblicato; tuttavia si ritiene di
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salvaguardare l'interesse sostanziale tutelato dalla norma,
consistente nello standard professionale garantito
dall'iscrizione al suddetto registro mediante il possesso dei
requisiti prescritti per la predetta iscrizione.
Circa le modifiche agli articoli 9 e 15, si ritiene
opportuno evidenziare la inadeguatezza e la difficoltà
applicativa delle norme riguardanti la designazione dei
rappresentanti delle categorie imprenditoriali e dei
lavoratori in seno al comitato portuale (articolo 9, comma 1,
lettera i) ed alle commissioni consultive (articolo 15,
comma 1).
In particolare, per quanto riguarda la designazione dei
rappresentanti delle categorie imprenditoriali nell'ambito del
comitato portuale, tale designazione deve, in base alla legge
in oggetto, essere effettuata unitariamente da tutte le
organizzazioni di categoria.
Ciò implica una complessa procedura ed una lunga
consultazione tra le organizzazioni interessate, dal momento
che il numero delle organizzazioni stesse risulta essere
particolarmente elevato ed i rappresentanti da designare
unitariamente sono solo tre.
A quanto sopra si aggiunge l'ulteriore difficoltà
costituita dal fatto che la designazione deve, in sede di
prima applicazione, pervenire al presidente dell'autorità
portuale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge (articolo 9, comma 2) e che, in assenza di tale
designazione, il comitato potrà regolarmente operare anche
senza i rappresentanti delle categorie imprenditoriali.
Quanto sopra è sufficiente ad evidenziare l'eccessiva
severità di una simile normativa che, da un lato, impedisce
alle organizzazioni di categoria di giungere in tempi brevi ad
una designazione unitaria e, dall'altro, penalizza tale
mancata designazione consentendo un regolare funzionamento del
comitato anche in assenza dei rappresentanti di dette
categorie.
Per quanto riguarda invece la istituzione delle commissioni
consultive, disciplinata dall'articolo 15, comma 1, tale
articolo, nel rinviare alle disposizioni contenute
all'articolo 9, comma 1, lettera i), prevede le stesse
anomalie sopra indicate, con l'aggravante che nei porti ove
non ha sede l'autorità portuale, i rappresentanti
imprenditoriali sono soltanto quelli delle imprese portuali
autorizzate o concessionarie, con l'esclusione quindi delle
imprese armatoriali, degli agenti marittimi e raccomandatari,
degli spedizionieri e degli autotrasportatori.
Tale esclusione appare del tutto irrazionale dal momento
che le competenze assegnate alle commissioni consultive non
variano in funzione della presenza o meno nello scalo
dell'autorità portuale ed è quindi del tutto incomprensibile
l'esclusione dei rappresentanti delle categorie
imprenditoriali sopra indicate dalle commissioni istituite nei
porti ove non hanno sede le predette autorità.
L'articolo 9, comma 1, lettera l) prevede che i
rappresentanti dei lavoratori siano designati tra coloro che
sono alle dipendenze delle imprese che operano nel porto, con
elezione a scrutinio segreto con voto singolo. Tale procedura
assolutamente complessa pone seri problemi ai fini
dell'applicazione dovendosi individuare criteri e modalità
oggettivi sui quali, peraltro, non è facile raggiungere
un'intesa fra le stesse organizzazioni sindacali.
Le modifiche proposte agli articoli in questione si ritiene
rappresentino la soluzione più idonea.
In relazione al primo periodo del comma 1 dell'articolo 18
della legge n. 84 del 1994, la modifica è proposta nella
considerazione che la concessione delle aree e delle banchine
comprese nell'ambito portuale viene rilasciata alle imprese di
cui all'articolo 16, comma 3. Pertanto le predette
concessioni, riguardando esclusivamente operazioni portuali in
senso stretto, non rendono pertinente il richiamo ad attività
relative ai passeggeri.
All'articolo 27, comma 8, secondo periodo, della medesima
legge n. 84 del 1994, per un mero errore non è stato indicato,
tra gli articoli che saranno abrogati dopo il centonovantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge,
l'articolo 111, comma primo, secondo e terzo, del codice della
navigazione. A ciò si provvede appunto con il comma 8
dell'articolo 3 del decreto-legge.
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