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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2805
DDL0163-0002
Progetto di legge Camera n. 163 - testo presentato - (DDL12-163)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C163. TESTIPDL
...C163.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC163 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- La riforma dell'ordinamento
  portuale, ormai in fase di attuazione, richiede un ulteriore
  ed urgente intervento dello Stato per consentire la
  trasformazione prevista senza creare traumi sul piano sociale
  e difficoltà nella fase attuativa con consenguenti disagi per
  l'economia portuale.
    Appare evidente come la trasformazione delle compagnie in
  imprese e la trasformazione degli enti ed aziende dei
  mezzi meccanici in autorità portuali, con ruoli
  rispettivamente improntati da una parte all'efficienza ed
  operatività e dall'altra a funzioni d'indirizzo e
  programmazione, presuppongano una riduzione del personale
  attualmente in servizio.
    Con il presente decreto si interviene, pertanto, nel
  settore, per ridurre complessivamente di 2.000 unità gli
  esuberi dei lavoratori delle compagnie portuali e dei
  dipendenti degli enti ed aziende portuali,
 
                               Pag. 2
 
  ed agevolare, unitamente alle altre forme previste (avvio in
  mobilità, in distacco, eccetera) il processo di
  riorganizzazione dei porti.
  Articolo 1.
    Commi 1, 2 e 3 -  Il pensionamento anticipato dei
  lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali, nonché dei
  dipendenti degli enti viene attuato seguendo, in linea di
  massima, i criteri già adottati nel corso dei precedenti
  esodi.  E' prevista l'individuazione di termini, criteri e
  modalità, da parte del Ministro dei trasporti e della
  navigazione, sulla base dei quali saranno predisposti i
  progetti di riorganizzazione ed i piani di esodo da parte
  degli enti e delle compagnie portuali.
    Il pensionamento anticipato sarà effettuato, nell'ambito
  delle eccedenze individuate in relazione alla determinazione
  delle piante organiche, tenuto conto delle effettive esigenze
  delle singole realtà.
    Comma 4 -  Si procede ad un ulteriore intervento nel
  settore marittimo dell'armamento pubblico utilizzando lo
  strumento del pensionamento anticipato.
    Il comma 17 dell'articolo 6 del decretolegge 20 maggio
  1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
  luglio 1993, n. 236, prevede la proroga, per il periodo
  1994-1996, delle disposizioni riguardanti il pensionamento
  anticipato, di cui all'articolo 9, comma 8, del decretolegge 4
  marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
  5 maggio 1989, n. 160, a favore delle società Italia, Lloyd
  triestino, Adriatica, Tirrenia, Toremar, Caremar, Siremar e
  Saremar.
    A seguito della ristrutturazione in atto riguardante il
  Gruppo Finmare e tenuto, altresì, conto della crisi
  occupazionale del settore, si rende necessario estendere tale
  provvedimento anche ai dipendenti delle società Sidermar di
  navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi
  accessori, Almare e Interlogistica, nonché ai dipendenti della
  stessa Finmare.
    Comma 6 -  Per quanto riguarda la corresponsione del
  trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali
  collegate, è affidato al commissario liquidatore del Fondo
  gestione il compito di provvedere attraverso l'accensione di
  mutui secondo le modalità già previste dal decretolegge n. 6
  del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del
  1990.
    In particolare, è stato ribadito che sono a carico
  dell'erario dello Stato le spettanze per trattamento di fine
  servizio e delle indennità contrattuali collegate previste per
  i lavoratori portuali, mentre per quanto concerne i dipendenti
  delle compagnie è dovuta dal commissario liquidatore la
  corresponsione del solo trattamento di fine rapporto.  Al
  riguardo, stante l'insorgere di eventuale contenzioso, è stata
  data interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, del
  decreto-legge n. 6 del 1990, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 58 del 1990.
    E' stato, altresì, stabilito che il commissario provveda
  anche alla corresponsione delle indennità di fine servizio a
  tre soci del gruppo portabagagli di Olbia, che, a seguito
  della soppressione del servizio di portabagagli nei porti
  cabotieri di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al
  conseguente trasferimento dei soci nell'ambito della locale
  compagnia portuale, non sono, per la loro particolare
  posizione e per la situazione deficitaria del fondo del
  gruppo, riusciti ancora a percepire le indennità loro
  spettanti.  E' stata, infine, prevista a carico della gestione
  commissariale la corresponsione del trattamento di fine
  rapporto a favore dei dipendenti degli enti portuali.  Ciò in
  considerazione del fatto che il pensionamento del personale in
  questione avverrà nell'arco del triennio 19941996 ed allo
  scopo di non appesantire ulteriormente la grave situazione
  deficitaria degli enti stessi.
    Per quanto concerne la corresponsione delle competenze di
  fine servizio, nella fattispecie in esame, collegata
  necessariamente al riconoscimento da parte dell'INPS del
  diritto al trattamento pensionistico, è stato precisato che
  tale corresponsione non può avvenire nei tempi previsti dalla
  legislazione in materia; pertanto il mancato rispetto dei
  termini non può dare adito, per i predetti motivi, a richieste
  di rivalutazione ed interessi.  Tale norma
 
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  scaturisce dall'esigenza di sanare una serie di vertenze nei
  confronti del Fondo dirette ad ottenere rivalutazione ed
  interessi sulle competenze a tale titolo percepite, vertenze
  che, per giurisprudenza costante, dovrebbero portare alla
  condanna della gestione commissariale con un onere finanziario
  notevole per lo Stato, senz'altro superiore ai 50 miliardi di
  lire.  Occorre peraltro precisare che l'adottanda normativa
  stabilisce soltanto un accollo finanziario al Fondo degli
  interventi in questione, risultandone quindi una
  responsabilità del Fondo stesso limitata all'ambito
  finanziario autorizzato dalla normativa medesima, ferma
  restando l'obbligazione in via principale a carico dei
  soggetti tenuti, quali indicati nei commi da 1 a 4.
    Comma 7 -  A seguito della sentenza n. 261 del 12
  giugno 1991 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la
  parziale illegittimità dell'articolo 18, secondo comma, del
  decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nella
  parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi contributivi
  le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno d'Italia
  relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non
  sono assoggettate a contribuzione per l'assicurazione contro
  la disoccupazione involontaria, l'INPS sta procedendo al
  rimborso delle somme che risultano dovute a favore delle
  compagnie e gruppi portuali.
    Per tali somme, stante il particolare sistema tariffario
  legato alle prestazioni rese dai lavoratori portuali, sono
  state avanzate richieste dagli utenti portuali, dagli enti
  portuali e dal commissario liquidatore del Fondo gestione.
    Tenuto conto delle difficoltà per individuare in ogni
  realtà, e nell'arco dell'intero periodo considerato, i
  legittimi destinatari del rimborso ed al fine di evitare
  l'insorgere di contenzioso, si ritiene necessario intervenire
  con la presente norma per destinare le somme in questione a
  copertura del trattamento di fine servizio dei lavoratori
  portuali maturato alla data del 31 gennaio 1990.
    Infatti per il periodo antecedente la soppressione del
  Fondo, a causa dei versamenti effettuati al Fondo medesimo
  delle quote accantonate al riguardo presso le compagnie
  portuali sulla base delle disposizioni ministeriali e stante
  il livello notevolmente contenuto dell'addizionale prevista a
  tale titolo al fine di non far lievitare i costi portuali, le
  compagnie si sono trovate spoglie delle somme maturate dai
  lavoratori ai fini della liquidazione del trattamento di fine
  servizio.
    Sono attualmente pendenti numerose vertenze mosse dalle
  compagnie nei confronti del commissario liquidatore del Fondo
  e da ultimo anche nei confronti del Ministero dei trasporti e
  della navigazione, del Ministero del tesoro e del Ministero
  del lavoro e della previdenza sociale per la copertura
  dell'istituto in questione.
    Per i motivi dinanzi rappresentati, al fine di sanare una
  situazione pregressa che potrebbe col tempo comportare anche
  maggiori oneri all'erario dello Stato, si provvede a destinare
  le somme dei rimborsi effettuati dall'INPS a copertura del
  trattamento di fine servizio (TFS) pregresso dei lavoratori
  delle compagnie.
    Le somme in questione devono essere versate dall'INPS al
  commissario liquidatore, che, secondo criteri e modalità
  stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della
  navigazione, deve provvedere alla liquidazione delle
  competenze spettanti ad ogni singola compagnia previo debito
  accertamento, senza rivalutazione ed interessi.  Nell'ambito di
  dette somme l'INPS è, altresì, autorizzato a trattenere in
  rate di otto anni e di pari importo, senza interessi e
  rivalutazione, la somma di lire 30.705.765.778 ad esso dovuta
  dal commissario liquidatore per i maggiori oneri scaturiti
  dall'applicazione del decreto-legge n. 6 del 1990, convertito,
  con modificazioni, dalla legge n. 58 del 1990, per i
  pensionamenti anticipati.
    E', altresì, previsto che le ulteriori esigenze per
  l'erogazione del trattamento pregresso di fine servizio, pari
  a circa 150 miliardi, siano poste a carico dell'erario dello
  Stato.
 
                               Pag. 4
 
    Infine, stante il maggior carico di lavoro e di
  responsabilità assunto dall'attuale personale in servizio
  presso la gestione commissariale, si considera la possibilità
  di utilizzo da parte del commissario liquidatore del
  personale, già dipendente dall'ente, che, con decreto del
  Ministro dei trasporti e della navigazione, può essere
  trasferito nuovamente presso detta gestione in relazione ai
  nuovi compiti ad essa assegnati.
    Comma 8 -  Per quanto concerne la cassa integrazione
  straordinaria si rammenta che il provvedimento di cui
  all'articolo 6, comma 15, del citato decreto-legge n. 148 del
  1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del
  1993 - che prevede l'estensione al settore marittimo di detto
  trattamento - è applicabile solo al personale sospeso entro il
  1993.  Il comma citato prevede un'estensione di tale
  trattamento per il periodo 1994-1996, a favore del personale
  interessato dal piano di ristrutturazione e privatizzazione
  del Gruppo Finmare in via di ridefinizione.
    Comma 9 -  Anche per i lavoratori e dipendenti delle
  compagnie portuali si ritiene necessario accompagnare il
  beneficio del pensionamento anticipato con la proroga per
  tutto il 1994 del trattamento straordinario di cassa
  integrazione.
    Stante la crisi dei traffici, che ha ridotto notevolmente
  il livello occupazionale della categoria nel corso del 1993,
  si rende altresì necessaria una integrazione della quota già
  assegnata per il predetto anno, utilizzando, previa
  individuazione delle specifiche esigenze dei singoli scali con
  apposito decreto ministeriale, una parte delle 1.800 unità
  richieste per l'anno 1994.
    Comma 10 -  L'onere relativo alla prosecuzione, fino
  al 31 dicembre 1995, degli adempimenti contrattuali inerenti
  la gestione ed il funzionamento della casa si soggiorno per
  lavoratori portuali in Dovadola, già previsti dal comma 1,
  lettera  a),  dell'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio
  1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
  marzo 1990, n. 58, ammonta a lire 1.000.000.000.
    Tale onere è posto a carico della gestione commissariale
  per il corrente anno e per l'anno successivo nelle more del
  perfezionamento dei provvedimenti normativi inerenti
  l'imposizione di contribuzioni specifiche da destinare a tale
  scopo, da porre a carico dell'utenza e delle imprese operanti
  in porto in base alla legge di riforma.
    Articolo 2 -  La legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante
  riordino della legislazione in materia portuale, pone un
  problema di coordinamento in ordine alla successione delle
  norme.  Premesso che per l'effettiva costituzione delle
  autorità portuali previste dagli articoli 7 e seguenti della
  legge citata occorrono numerosi provvedimenti amministrativi,
  per la cui emanazione sono richiesti tempi dai 30 ai 60 giorni
  dall'entrata in vigore della legge (a ciò aggiungasi che per
  la nomina dei presidenti sembra richiesto il parere delle
  competenti Commissioni parlamentari), si richiamano in
  particolare:
      l'articolo 27, comma 1, che dispone che "rimangono in
  vigore le norme legislative, regolamentari e statutarie che
  disciplinano le organizzazioni portuali fino alla loro
  trasformazione in società ai sensi dell'articolo 20";
      l'articolo 20, comma 4, che dispone che "i presidenti
  assicurano la continuità della gestione corrente delle
  organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse affluenti
  alle organizzazioni portuali ai sensi della normativa vigente"
  non oltre il 31 dicembre 1994;
      l'articolo 20, comma 3, che dispone che per tale data i
  presidenti (preposti all'atto della nomina in base
  all'articolo 20, comma 1, con funzioni di commissari
  governativi alla gestione delle organizzazioni portuali)
  "dispongono la trasformazione delle organizzazioni portuali in
  società (...) per l'esercizio, in condizioni di concorrenza,
  di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali,
  della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonché
  in altri settori del trasporto o industriali".
    Può ritenersi che le richiamate norme abbiano inteso
  disporre ed assicurare il passaggio dall'attuale al nuovo
  sistema
 
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  organizzatorio garantendo contestualmente la continuità delle
  attività svolte dalle organizzazioni portuali fino alla loro
  trasformazione in società.
    Di contro, disponendo l'articolo 13, comma 2, che "dal 1^
  gennaio 1994 cessano di essere erogati i contributi alle
  organizzazioni portuali previsti dalle rispettive leggi
  istitutive", e l'articolo 28, commi 4, 5, 6 e 7, che sempre
  dal 1^ gennaio 1994 è trasferito al bilancio dello Stato il
  gettito delle varie tasse e diritti marittimi (salvo il 50 per
  cento delle tasse sulle merci) già di pertinenza degli enti
  portuali, deve constatarsi come in concreto vengano meno le
  entrate necessarie proprio a garantire la continuità della
  gestione e l'organizzazione delle nuove autorità portuali.
    Non essendo il problema risolvibile sul piano
  amministrativo e tenuta presente la grave situazione che si
  verrebbe a determinare negli scali italiani per effetto
  dell'applicazione della nuova normativa, si è reso necessario
  un intervento legislativo urgente per far coincidere il
  termine di vigenza delle norme di carattere finanziario con
  quello entro il quale (31 dicembre 1994) le organizzazioni
  portuali dovranno trasformarsi in società (articolo 20, comma
  3).
    La disposizione non reca ulteriori oneri aggiuntivi a
  carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli già previsti
  dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in quanto i provvedimenti
  posti a carico del bilancio statale avranno concreta
  attuazione solo successivamente all'insediamento delle
  autorità portuali.
      Articolo 3.  - L'articolo in questione riporta alcune
  modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il
  riordinamento della legislazione portuale.
    La legge n. 84 del 1994 è stata approvata dal Parlamento
  sul finire della XI legislatura, in un momento di notevole
  produzione legislativa che non ha consentito di tenere conto
  della evoluzione legislativa del momento.  Infatti
  l'applicazione della legge ha trovato notevoli intralci sia
  per gli aspetti cronologici degli adempimenti previsti, sia
  per le necessità di coordinamento con altre disposizioni
  legislative.  Con l'articolo 3 del decreto-legge vengono
  pertanto apportate le seguenti modifiche alle singole
  disposizioni della citata legge n. 84 del 1994.
    Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8, la modifica
  si è resa necessaria per rendere cronologicamente coerenti gli
  adempimenti per l'istituzione dell'autorità portuale.
    L'articolo 8 della legge n. 84 del 1994 prevede, infatti,
  che il presidente dell'autorità portuale sia nominato con
  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
  nell'ambito di una terna di esperti designati rispettivamente
  dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio,
  industria, artigianato e agricoltura la cui competenza
  territoriale coincide in tutto o in parte con la
  circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7.
    In sede di prima applicazione la terna suddetta è
  comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro
  quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
  legge.
    L'articolo 6 della legge stabilisce che il Ministro dei
  trasporti e della navigazione, con proprio decreto, individua
  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
  legge i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna
  autorità portuale.
    Una applicazione puntuale delle due disposizioni potrebbe
  portare alla esclusione, per quanto attiene alla designazione
  dei candidati alla presidenza dell'autorità portuale, di quei
  comuni che potrebbero essere compresi nella circoscrizione
  territoriale che sarà determinata con decreto in un momento
  successivo.
    Si ritiene pertanto opportuno che la terna di cui al comma
  1 dell'articolo 8 venga comunicata al Ministro dei trasporti e
  della navigazione entro quarantacinque giorni dalla data di
  emanazione del decreto di cui al comma 7 dell'articolo 6.
    All'articolo 11 della legge n. 84 del 1994, per quanto
  concerne il collegio dei revisori dei conti, la necessità
  della modifica deriva dal fatto che il registro dei revisori
  contabili, composto secondo i criteri ed i requisiti di cui al
  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non risulta ancora
  pubblicato; tuttavia si ritiene di
 
                               Pag. 6
 
  salvaguardare l'interesse sostanziale tutelato dalla norma,
  consistente nello  standard  professionale garantito
  dall'iscrizione al suddetto registro mediante il possesso dei
  requisiti prescritti per la predetta iscrizione.
    Circa le modifiche agli articoli 9 e 15, si ritiene
  opportuno evidenziare la inadeguatezza e la difficoltà
  applicativa delle norme riguardanti la designazione dei
  rappresentanti delle categorie imprenditoriali e dei
  lavoratori in seno al comitato portuale (articolo 9, comma 1,
  lettera  i)  ed alle commissioni consultive (articolo 15,
  comma 1).
    In particolare, per quanto riguarda la designazione dei
  rappresentanti delle categorie imprenditoriali nell'ambito del
  comitato portuale, tale designazione deve, in base alla legge
  in oggetto, essere effettuata unitariamente da tutte le
  organizzazioni di categoria.
    Ciò implica una complessa procedura ed una lunga
  consultazione tra le organizzazioni interessate, dal momento
  che il numero delle organizzazioni stesse risulta essere
  particolarmente elevato ed i rappresentanti da designare
  unitariamente sono solo tre.
    A quanto sopra si aggiunge l'ulteriore difficoltà
  costituita dal fatto che la designazione deve, in sede di
  prima applicazione, pervenire al presidente dell'autorità
  portuale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
  della legge (articolo 9, comma 2) e che, in assenza di tale
  designazione, il comitato potrà regolarmente operare anche
  senza i rappresentanti delle categorie imprenditoriali.
    Quanto sopra è sufficiente ad evidenziare l'eccessiva
  severità di una simile normativa che, da un lato, impedisce
  alle organizzazioni di categoria di giungere in tempi brevi ad
  una designazione unitaria e, dall'altro, penalizza tale
  mancata designazione consentendo un regolare funzionamento del
  comitato anche in assenza dei rappresentanti di dette
  categorie.
    Per quanto riguarda invece la istituzione delle commissioni
  consultive, disciplinata dall'articolo 15, comma 1, tale
  articolo, nel rinviare alle disposizioni contenute
  all'articolo 9, comma 1, lettera  i),  prevede le stesse
  anomalie sopra indicate, con l'aggravante che nei porti ove
  non ha sede l'autorità portuale, i rappresentanti
  imprenditoriali sono soltanto quelli delle imprese portuali
  autorizzate o concessionarie, con l'esclusione quindi delle
  imprese armatoriali, degli agenti marittimi e raccomandatari,
  degli spedizionieri e degli autotrasportatori.
    Tale esclusione appare del tutto irrazionale dal momento
  che le competenze assegnate alle commissioni consultive non
  variano in funzione della presenza o meno nello scalo
  dell'autorità portuale ed è quindi del tutto incomprensibile
  l'esclusione dei rappresentanti delle categorie
  imprenditoriali sopra indicate dalle commissioni istituite nei
  porti ove non hanno sede le predette autorità.
    L'articolo 9, comma 1, lettera  l)  prevede che i
  rappresentanti dei lavoratori siano designati tra coloro che
  sono alle dipendenze delle imprese che operano nel porto, con
  elezione a scrutinio segreto con voto singolo.  Tale procedura
  assolutamente complessa pone seri problemi ai fini
  dell'applicazione dovendosi individuare criteri e modalità
  oggettivi sui quali, peraltro, non è facile raggiungere
  un'intesa fra le stesse organizzazioni sindacali.
    Le modifiche proposte agli articoli in questione si ritiene
  rappresentino la soluzione più idonea.
    In relazione al primo periodo del comma 1 dell'articolo 18
  della legge n. 84 del 1994, la modifica è proposta nella
  considerazione che la concessione delle aree e delle banchine
  comprese nell'ambito portuale viene rilasciata alle imprese di
  cui all'articolo 16, comma 3.  Pertanto le predette
  concessioni, riguardando esclusivamente operazioni portuali in
  senso stretto, non rendono pertinente il richiamo ad attività
  relative ai passeggeri.
    All'articolo 27, comma 8, secondo periodo, della medesima
  legge n. 84 del 1994, per un mero errore non è stato indicato,
  tra gli articoli che saranno abrogati dopo il centonovantesimo
  giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge,
  l'articolo 111, comma primo, secondo e terzo, del codice della
  navigazione.  A ciò si provvede appunto con il comma 8
  dell'articolo 3 del decreto-legge.
 
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