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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2806
DDL0163-0003
Progetto di legge Camera n. 163 - testo presentato - (DDL12-163)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C163. TESTIPDL
...C163.
Pag. 7 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC163 ZZ12 ZZRT ZZPR
  Articolo 1:
      Commi 1-3.  La norma prevede il pensionamento
  anticipato di 1.000 lavoratori e dipendenti delle compagnie e
  gruppi portuali e 1.000 dipendenti degli enti portuali e delle
  aziende dei mezzi meccanici.
      Comma 4.  Prevede il pensionamento anticipato di 398
  marittimi ed amministrativi delle società indicate nella
  presente norma.
      Gli oneri, relativi ai ratei di pensione anticipata ed
  all'aumento dell'anzianità contributiva, sono stati
  quantificati sulla base dei seguenti parametri che sono
  indicati nel prospetto riassuntivo:
  - età anagrafica media          a)         51 uomini
                                  b) e c)    57 e 48 donne
  - Numero complessivo lavoratori
  interessati 2398                a)  90%          1.800
                                  b)  10%            200
                                  c)                 398
  - Data ingresso            1^ luglio 1994   1^ luglio 1995
                                  70%               30%
  - Retribuzione imponibile           40.000.000
  - Aliquota contributiva                 26,97%
  - Retribuzione pensionabile         37.600.000
  - Anzianità contributiva media
    (al netto abbuono)            a)                  28
                                  b) e c)             25
  - Numero medio anni
    anticipazione                 a)               8
                                  b)               8
                                  c)               8
 
                               Pag. 8
 
  - Numero medio anni abbuono:
    anzianità contributiva        a)               8
                                  b)               8
                                  c)               5
  - Importo annuo iniziale della
    pensione                      a)          27.072.000
                                  b)          24.816.000
                                  c)          22.560.000
  - Incremento annuo
    retribuzioni    1994: 3,50%  1995: 3,00%  dal 1996: 2,50%
        Comma 6.  Pensionamento anticipato lavoratori portuali
  - Trattamento di fine servizio ed  una tantum.
      La quota necessaria per i lavoratori portuali a copertura
  di detto istituto, pari a lire 91 miliardi, è attinta
  attraverso l'accensione di un mutuo da parte del commissario
  liquidatore del fondo gestione, la cui estinzione si articola
  nell'arco di 10 anni per una somma pari a 15 miliardi,
  comprensiva di capitale ed interessi.
      L'onere indicato, pari a lire 91 miliardi, è comprensivo
  delle seguenti voci, individuate sulla base del valore medio
  del trattamento di fine servizio e dell' una tantum  per
  l'esodo dell'anno 1992:
  T.F.S. (valore medio esodo 1992)             L. 61.000.000
    Una tantum  (valore medio esodo 1992)   "  30.000.000
  Costo  pro capite                        L. 91.000.000
  91.000.000 x 1.000 (lavoratori) = 91 miliardi
      Nell'ambito dei 91 miliardi rientra anche il trattamento
  di fine servizio per i 3 ex soci del gruppo portabagagli di
  Olbia, ammontante complessivamente a lire 150 milioni.
        Dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei
  mezzi meccanici - Trattamento di fine servizio.
        L'onere relativo a detto istituto ammonta per i 1.000
  dipendenti interessati a lire 65 miliardi (lire 65 milioni
  pro capite,  tenuto conto del valore medio del
  trattamento in questione erogato nel corso del precedente
  esodo).
      Tale onere è stato posto a carico della gestione
  commissariale, dato che i relativi costi si articoleranno
  nell'arco di alcuni anni, secondo un piano predisposto dal
  Ministro dei trasporti e della navigazione, che terrà conto
  delle esigenze degli enti e delle disponibilità della gestione
  commissariale.
 
                               Pag. 9
 
      Il trattamento di fine servizio per il personale delle
  società del gruppo Finmare è a carico delle società
  medesime.
  Comma 7.  Trattamento di fine servizio (TFS) pregresso dei
  lavoratori portuali.
      Per la parte pregressa del TFS la maggior parte delle
  compagnie portuali ha instaurato nei confronti del Fondo
  Gestione un contenzioso per rivendicare il versamento delle
  quote maturate dai lavoratori al 31 gennaio 1990, data di
  soppressione del Fondo medesimo (decreto-legge n. 6 del 1990,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 1990).
      Pertanto, sulla base delle richieste avanzata e dei dati
  in possesso, può farsi una stima del trattamento di fine
  servizio maturato dai lavoratori delle compagnie portuali al
  31 gennaio 1990 nei termini seguenti: lavoratori portuali n.
  5.900 x 47.000.000 = 280 miliardi.
      Sono stati considerati 5.900 lavoratori in seguito alla
  detrazione di 1.000 lavoratori da porre in pensionamento
  anticipato.
      A tale onere connesso soltanto alle spettanze di
  competenza, senza rivalutazione ed interessi, si provvede
  mediante il recupero delle somme che l'INPS, a seguito della
  sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991,
  sta rimborsando alle compagnie portuali operanti nel
  Mezzogiorno d'Italia e nella Laguna Veneta.  Su tale somma è
  prevista altresì la compensazione del debito pari a lire
  30.705.765.778 della gestione commissariale nei confronti
  dell'INPS per i maggiori oneri scaturiti in ordine ai
  pensionamenti anticipati nel triennio 1990-1992.
      La restante somma necessaria per la copertura del TFS
  pregresso pari a lire 150 miliardi è posta a carico dello
  Stato a partire dal 1996 tenuto presente che la liquidazione
  delle competenze avverrà nel corso dei prossimi anni in
  relazione al piano individuato dal Ministero dei trasporti e
  della navigazione, tenuto conto sia della esigenza di ciascuna
  compagnia portuale sia delle disponibilità finanziarie del
  Fondo.
  Comma 8.  Cassa integrazione straordinaria per personale
  dipendente delle società del gruppo Finmare.
      Il trattamento in questione già previsto a favore di
  detta categoria per l'anno 1993 con l'articolo 6, comma 15,
  del decreto-legge n. 148 del 1993, non essendo stato affatto
  utilizzato, viene esteso al periodo 1994-1996 nell'ambito dei
  limiti degli stanziamenti già previsti a tale titolo nel
  richiamato decreto-legge n. 148 del 1993.  Pertanto per tale
  comma non sussiste alcun ulteriore onere a carico dell'erario
  dello Stato.
  Comma 9.  Cassa integrazione straordinaria - 1.800
  lavoratori portuali.
      Il trattamento massimo di integrazione salariale è pari a
  lire 1.248.000 mensili, aumentato dall'accredito contributivo,
  correlato ai
 
                              Pag. 10
 
  salari medi contrattuali fissati per la giornata retributiva
  ai fini del pagamento dei salari differiti, pari mediamente a
  lire 97.346 per l'anno 1994, secondo i criteri stabiliti
  dall'articolo 8, comma 4, del decretolegge 17 dicembre 1986,
  n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio
  1987, n. 26.
      Contribuzione:
      G.R. media lire 97.346;
      97.346 x 26 giorni x 12 mesi = lire 30.371.952;
      30.371.952 (imponibile annuo) x 27 per cento = lire
  8.200.427;
      lire 14.976.000 + lire 8.200.427 = lire 23.176.427  pro
  capite;
        lire 23.176.427 x 1.800 unità = lire 41.717.568.600
  (42 miliardi).
      Tenuto conto degli slittamenti temporali derivanti dal
  meccanismo di rendicontazione dell'INPS, delle modalità di
  rimborso sia del mutuo che delle somme relative ai trattamenti
  di fine servizio, gli oneri sono modulati secondo il prospetto
  allegato alla presente relazione.
 
                              Pag. 11
 
                 PROSPETTO RIASSUNTIVO ONERI
                    (in miliardi di lire)
                          (omissis)
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-163 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0163 TOTPAG=0019 TOTDOC=0009 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRT PAGINIZ=0007 RIGINIZ=001 PAGFIN=0011 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=016300 00 FASCIDC=12DDL0163 SORTNAV=0016300 000 00000 ZZDDLC163 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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