Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2809
DDL0163-0006
Progetto di legge Camera n. 163 - testo presentato - (DDL12-163)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C163. TESTIPDL
...C163.
...Decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. (*) Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC163 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Interventi urgenti a favore del settore portuale e
                         marittimo).
      1.  Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del
  decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, è integrato
  di 1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti
  delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della
  compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo gestione
  istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di
  cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del
  1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti
  degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici,
  intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato,
  rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre
  1996.
      2.  Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei
  trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data
  di entrata in vigore del presente decreto, individua termini,
  criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle
  eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e
  gruppi portuali, a coloro che hanno
      (*) Vedi anche il successivo  avviso di rettifica
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 91 del 20 aprile
  1994.
 
                              Pag. 14
 
  presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31
  dicembre 1992.  Con decreto determina le dotazioni organiche e
  relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli
  professionali, sulla base di specifici progetti di
  riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte
  degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei
  traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva.  Ai lavoratori
  delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i
  requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero
  volontario delle marche contributive relative al periodo di
  occasionalato, senza onere per lo Stato.  E' fatto divieto di
  procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze.
      3.  Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
  disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1- bis  e 8, del
  decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli
  articoli 8- bis  e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del
  decretolegge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.  Ai
  lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è
  concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo
  massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza
  tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai
  ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età,
  ovvero del periodo necessario al compimento di quaranta anni
  di contribuzione previdenziale.  Ai trattamenti pensionistici
  di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di
  incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti
  pensionistici di anzianità.  Per i lavoratori titolari di
  pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i
  quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato,
  l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un
  supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di
  cui al presente comma.  Il trattamento pensionistico del
  personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali
  elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di
  fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi
  oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in
  prepensionamento ai sensi del presente decreto.
      4.  I trattamenti di pensionamento anticipato di cui
  all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996,
  anche ai dipendenti della società Sidermar di navigazione,
  Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori,
  Almare, Interlogistica e Società finanziaria marittima
  (Finmare), nonché delle società Italia e Lloyd Triestino,
  intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base
  dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a
  quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di
  lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di
  età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di
  quaranta anni di contribuzione previdenziale.
      5.  Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi
  di cui ai commi 1 a 4 sono posti a carico della gestione
  commissariale del Fondo istituti contrattuali lavoratori
  portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti
  previdenziali di competenza sulla base di apposita
  rendicontazione annuale.
 
                              Pag. 15
 
      6.  L'onere connesso alla corresponsione del trattamento
  di fine servizio e delle indennità contrattuali e del
  trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento
  anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei
  dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei
  lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto
  Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo,
  fa carico alla gestione di cui al comma 5.  A tal fine il
  commissario liquidatore del fondo provvede, con le modalità di
  cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n.
  58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91
  miliardi.  Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo,
  del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e
  successive disposizioni relative alla corresponsione delle
  competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi
  portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine
  rapporto.  L'onere connesso alle competenze di fine servizio
  dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi
  meccanici è a carico della gestione del fondo di cui al comma
  5 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2
  limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi
  meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini
  finanziari.  Le competenze di cui al presente comma, ivi
  comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono
  soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.
      7.  Per il superamento del contenzioso relativo ai
  trattamenti di fine servizio maturati al 31 gennaio 1990 dai
  lavoratori delle compagnie e gruppi portuali, la gestione del
  fondo di cui al comma 5 è autorizzata a rimborsare alle
  compagnie ed ai gruppi portuali medesimi, secondo un piano
  individuato con decreto del Ministro dei trasporti e della
  navigazione, la complessiva somma valutata in lire 280
  miliardi senza rivalutazioni o altri oneri finanziari.
  Conseguentemente le somme dovute dall'INPS, in attuazione
  della sentenza della Corte costituzionale n. 261, pubblicata
  nella  Gazzetta Ufficiale -  prima serie speciale - n. 24
  del 19 giugno 1991, a titolo di sgravi degli oneri sociali a
  favore delle compagnie e gruppi portuali operanti nei
  territori di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, e al testo
  unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
  con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
  218, e relative a periodi contributivi anteriori alla data
  della predetta pubblicazione, affluiscono alla gestione
  commissariale e concorrono alla copertura finanziaria della
  predetta somma, unitamente alle somme a tale titolo già
  corrisposte dall'INPS per il complessivo importo valutato in
  lire 160 miliardi.  L'INPS corrispondentemente è autorizzato a
  compensare, in otto rate annuali di pari importo su tali
  somme, senza aggravio di rivalutazioni o di altri oneri
  finanziari, la somma di lire 30.705.765.778 ad esso dovuta
  dalla gestione del predetto fondo a titolo di maggiori oneri
  connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e
  dipendenti delle compagnie portuali nel triennio 1990-1992.
  Per le esigenze connesse ai compiti di cui al presente
  articolo, il Ministro dei trasporti e della navigazione
  provvede, con decreto, su richiesta motivata del commissario
  liquidatore, al trasferimento presso il Fondo gestione
  istituti
 
                              Pag. 16
 
  contrattuali lavoratori portuali in liquidazione del
  personale già dipendente dal fondo stesso.
      8.  I termini per la presentazione delle domande per
  l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui
  al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993,
  n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n. 236, nonché le sospensioni dal lavoro, sono prorogati
  al 31 dicembre 1996, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo
  delle somme stanziate allo scopo.
      9.  Il beneficio di integrazione salariale di cui
  all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992,
  n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è
  concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità,
  ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993.  Il
  relativo onere è a carico della gestione del fondo di cui al
  comma 5 ed è rimborsato all'INPS su conforme rendicontazione.
  Qualora gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del
  citato decreto-legge n. 370 del 1992, risultino non conformi
  alla normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le
  procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e
  gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali.
      10.  Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4,
  comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede
  agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della
  gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in
  Dovadola fino al 31 dicembre 1995.  L'onere derivante dal
  presente comma, pari a lire un miliardo, è posto a carico
  della gestione commissariale di cui al comma 5.
      11.  Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 sono
  autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo
  di cui al comma 5, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60
  miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.  Al relativo
  onere di lire 60 miliardi, per l'anno 1995, e di lire 120
  miliardi, per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente
  utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello
  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
  1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente
  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
  trasporti e della navigazione.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-163 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0163 TOTPAG=0019 TOTDOC=0009 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0013 RIGINIZ=019 PAGFIN=0016 RIGFIN=042 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=016300 00 FASCIDC=12DDL0163 SORTNAV=0016300 000 00000 ZZDDLC163 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



Ritorna al menu della banca dati