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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2811
DDL0163-0008
Progetto di legge Camera n. 163 - testo presentato - (DDL12-163)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C163. TESTIPDL
...C163.
...Decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. (*) Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC163 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante
                         disposizioni
  per il riordino della legislazione in materia
                          portuale).
    1.  L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 28
  gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: "In sede di
  prima applicazione
 
                              Pag. 17
 
  della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata
  al Ministro dei trasporti e della navigazione entro
  quarantacinque giorni dalla data di emanazione del decreto di
  cui al comma 7 dell'articolo 6.".
    2.  Le lettere  i)  ed  l)  dell'articolo 9, comma
  1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle
  seguenti:
      " i)  da sei rappresentanti delle seguenti
  categorie:
        1) armatori;
        2) industriali;
        3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
        4) spedizionieri;
        5) agenti e raccomandatari marittimi;
        6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale;
  designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali
  di categoria;
        l)  da cinque rappresentanti dei lavoratori delle
  imprese che operano nel porto e da un rappresentante dei
  dipendenti dell'autorità portuale, designati dalle
  organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
  rappresentative dei lavoratori.".
    3.  L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 28
  gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: "In sede di
  prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al
  presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data
  di nomina del presidente.".
    4.  All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994,
  n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla
  pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al
  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori di cui
  al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in
  possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione al suddetto
  registro, dietro presentazione di una dichiarazione
  documentabile e asseverata da parte di ciascun
  interessato.".
    5.  L'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n.
  84, è sostituito dal seguente:
      "1.  Con decreto del Ministro dei trasporti e della
  navigazione è istituita in ogni porto una commissione
  consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori
  delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei
  dipendenti dell'autorità portuale e da sei rappresentanti
  delle categorie imprenditoriali, designati secondo le
  procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere  i)
  ed  l). ".
    6.  L'articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n.
  84, è sostituito dal seguente:
      "3.  Con decreto del Ministro dei trasporti e della
  navigazione è istituita la commissione consultiva centrale,
  composta dal direttore
 
                              Pag. 18
 
  generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei
  trasporti e della navigazione, che la presiede; da sei
  rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui
  all'articolo 9, comma 1, lettera  i);  da sei
  rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
  maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre
  rappresentanti delle regioni marittime designati dalla
  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
  e le province autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente
  del Ministero dei trasporti e della navigazione e dal
  presidente dell'Associazione porti italiani.  La commissione di
  cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni
  attinenti all'organizzazione portuale, ad essa sottoposte dal
  Ministro dei trasporti e della navigazione.".
    7.  L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n.
  84, è sostituito dal seguente:
      "1.  L'autorità portuale o, laddove non istituita,
  l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e
  le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui
  all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni
  portuali.  Le concessioni sono affidate, previa determinazione
  dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicità,
  stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con
  proprio decreto.  Con il medesimo decreto sono altresì
  indicati:
          a)  la durata della concessione, i poteri di
  vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità
  di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
  a nuovo concessionario;
          b)  i limiti minimi dei canoni che i concessionari
  sono tenuti a versare in rapporto alla durata della
  concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree
  e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle
  aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto
  della concessione.".
    8.  L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n.
  84, è sostituito dal seguente:
      "8.  Sono abrogate le disposizioni del testo unico
  approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del
  relativo regolamento di attuazione, approvato con regio
  decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con
  le disposizioni della presente legge.  L'articolo 110, ultimo
  comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della
  navigazione sono abrogati.  Sono altresì abrogati, a partire
  dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in
  vigore della presente legge, gli articoli 108, 110, primo,
  secondo, terzo e quarto comma; 111, commi primo, secondo e
  terzo; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1); 1172 del
  codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel
  libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione
  del codice della navigazione (navigazione marittima),
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
  febbraio 1952, n. 328, per le parti afferenti la navigazione
  marittima.  Gli articoli 109 e 1279 del codice della
  navigazione sono abrogati a decorrere dal 1^ gennaio
  1995.".
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-163 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0163 TOTPAG=0019 TOTDOC=0009 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDL PAGINIZ=0016 RIGINIZ=049 PAGFIN=0018 RIGFIN=057 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=016300 00 FASCIDC=12DDL0163 SORTNAV=0016300 000 00000 ZZDDLC163 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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