| (Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante
disposizioni
per il riordino della legislazione in materia
portuale).
1. L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: "In sede di
prima applicazione
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della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata
al Ministro dei trasporti e della navigazione entro
quarantacinque giorni dalla data di emanazione del decreto di
cui al comma 7 dell'articolo 6.".
2. Le lettere i) ed l) dell'articolo 9, comma
1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle
seguenti:
" i) da sei rappresentanti delle seguenti
categorie:
1) armatori;
2) industriali;
3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
4) spedizionieri;
5) agenti e raccomandatari marittimi;
6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale;
designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali
di categoria;
l) da cinque rappresentanti dei lavoratori delle
imprese che operano nel porto e da un rappresentante dei
dipendenti dell'autorità portuale, designati dalle
organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative dei lavoratori.".
3. L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: "In sede di
prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al
presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data
di nomina del presidente.".
4. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla
pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori di cui
al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in
possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione al suddetto
registro, dietro presentazione di una dichiarazione
documentabile e asseverata da parte di ciascun
interessato.".
5. L'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n.
84, è sostituito dal seguente:
"1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione è istituita in ogni porto una commissione
consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori
delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei
dipendenti dell'autorità portuale e da sei rappresentanti
delle categorie imprenditoriali, designati secondo le
procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere i)
ed l). ".
6. L'articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n.
84, è sostituito dal seguente:
"3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione è istituita la commissione consultiva centrale,
composta dal direttore
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generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei
trasporti e della navigazione, che la presiede; da sei
rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera i); da sei
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre
rappresentanti delle regioni marittime designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente
del Ministero dei trasporti e della navigazione e dal
presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di
cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni
attinenti all'organizzazione portuale, ad essa sottoposte dal
Ministro dei trasporti e della navigazione.".
7. L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n.
84, è sostituito dal seguente:
"1. L'autorità portuale o, laddove non istituita,
l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e
le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui
all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni
portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione
dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicità,
stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con
proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì
indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di
vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità
di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari
sono tenuti a versare in rapporto alla durata della
concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree
e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle
aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto
della concessione.".
8. L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n.
84, è sostituito dal seguente:
"8. Sono abrogate le disposizioni del testo unico
approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del
relativo regolamento di attuazione, approvato con regio
decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con
le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo
comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della
navigazione sono abrogati. Sono altresì abrogati, a partire
dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, gli articoli 108, 110, primo,
secondo, terzo e quarto comma; 111, commi primo, secondo e
terzo; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1); 1172 del
codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel
libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione (navigazione marittima),
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, per le parti afferenti la navigazione
marittima. Gli articoli 109 e 1279 del codice della
navigazione sono abrogati a decorrere dal 1^ gennaio
1995.".
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