| Onorevoli Colleghi! -- L'iniziativa legislativa di cui ci
stiamo occupando viene qui riproposta per la terza volta;
infatti già nel 1991 nella X legislatura e nel 1992,
all'inizio della XI legislatura, il Parlamento italiano è
stato investito di questo problema su sollecitazione esterna
di una organizzazione di categoria (il SINDAUT-CISL)
sollecitazione prontamente raccolta non solo dai firmatari
della proposta di legge, ma da molte forze politiche e singoli
parlamentari. Del resto il problema del riconoscimento
giuridico della attività di gestione di apparecchi da
trattenimento e della conseguente istituzione dell'Albo
professionale emerge in tutta la sua importanza proprio perché
si tratta di attività inserita profondamente nel "sociale",
tanto è vero che anche il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro (CNEL) già dal 1991 ha assunto una importantissima
iniziativa concretizzatasi nella organizzazione
di una serie di
Forum che hanno avuto ad oggetto le nuove professioni e
la necessità di addivenire ad un riconoscimento giuridico
della figura di coloro che ad esse si dedicano. Tra queste
nuove professioni fu individuata anche quella di "gestore di
apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento", e
quindi la nostra iniziativa si colloca perfettamente nel solco
tracciato da un organismo - il CNEL appunto - che
istituzionalmente si occupa anche di queste problematiche.
Onorevoli colleghi, il riconoscimento giuridico e
l'istituzione dell'albo professionale per i gestori di
apparecchi automatici da trattenimento si basa, a nostro
avviso, su importanti argomentazioni giuridiche e sociologiche
che rendono, fra l'altro, urgente un simile provvedimento.
Da tempo sociologi e psicologi hanno rivolto attenzione al
problema del tempo libero: per usare una terminologia più
recente, del "tempo fuori lavoro".
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E' un dato di fatto che nelle moderne società industriali
il "tempo fuori lavoro" tende ad un progressivo aumento;
altrettanto fondata è la constatazione che esso rappresenta
ormai un nuovo stile di vita, per così dire, e cioè un insieme
di valori, di simboli, di modelli di comportamento - promossi
di frequente da abili aziende pseudo-culturali o addirittura
economiche - e diffusi attraverso i mezzi di comunicazione di
massa e la dinamica delle interrelazioni sociali. Il "tempo
fuori lavoro" appare come un tempo di riposo e di svago,
diretto tendenzialmente al ristoro delle forze affaticate dal
lavoro; ed è diventato un nuovo campo di attività individuale
e collettivo, nel quale viene lasciato all'individuo uno
spazio più ampio di libertà e spontaneità rispetto alla vita
di lavoro.
Probabilmente la migliore definizione del tempo libero è
quella formulata dal sociologo francese Joffre Dumazedier,
secondo cui esso è un insieme di occupazioni alle quali
l'individuo può dedicarsi di buon grado sia per riposarsi sia
per divertirsi, sia per sviluppare la sua partecipazione
sociale volontaria, la sua formazione disinteressata, dopo
essersi liberato da tutti gli obblighi professionali,
familiari o sociali. La funzione compensatrice e
riequilibratrice del "tempo fuori lavoro" e la sua funzione
positiva sono state poste molto bene in luce da un altro
sociologo francese, Georges Friedmann, secondo cui, nelle
condizioni tecniche e sociali della grande industria, la vera
vita di molti lavoratori non può essere vissuta che nelle ore
di riposo. Lo svago, in particolare, rappresenta la condizione
stessa di uno sviluppo personale, umano. La ricreazione e lo
svago si concretano in attività o situazioni che comportano di
solito un abbandono temporaneo delle consuete occupazioni ed
alle quali l'individuo si dedica per soddisfare il suo bisogno
di cambiamento.
Mediante la ricreazione e lo svago, infatti, l'individuo
trae sollievo dalla vita quotidiana, dalla noia e dalla
fatica, spesso anche psicologica, riacquistando energie
fisiche e psichiche utili alla ripresa delle sue attività
professionali. Appare evidente, pertanto, il rilievo sociale
del tempo "fuori lavoro" ed infatti il diritto dell'individuo
alla sua fruizione è affermato, oltre che da numerose carte
costituzionali, anche dalla Carta delle Nazioni Unite, secondo
la quale "ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago,
comprendendone in ciò una ragionevole limitazione delle ore di
lavoro e ferie periodiche retribuite" (articolo 4).
Passando ora ad esaminare in particolare lo svago è da dire
che gli antropologi culturali (vedi ad esempio Catemario)
hanno rivolto da tempo la loro attenzione a tale fenomeno, che
rappresenta una delle forme in cui si esplica "il tempo fuori
lavoro" distinguendo in esso due categorie fondamentali: il
gioco ed il divertimento. Per quanto riguarda in particolare
quest'ultimo, è stata posta in luce la crisi dei più
importanti rami dello spettacolo (cinema, teatro) ed è stato
osservato che il "tempo fuori lavoro" si è concentrato verso
divertimenti al chiuso, in particolare verso forme di
divertimento come i flipper, i videogiochi, il
bowling, eccetera, forme che rappresentano un aspetto
della mutata struttura socio-economica delle società
contemporanee.
E' un dato di fatto che l'uso degli apparecchi automatici e
semiautomatici da gioco e trattenimento, come forma di impiego
del "tempo fuori lavoro", si è ormai generalizzato, nel senso
che ad essi accedono giovani e non giovani di ogni categoria e
ceto sociale con implicazioni rilevanti di natura
psico-sociologica ed economica. Alle forme, per così dire,
primitive di divertimento automatico (flipper) si sono
affiancate forme sempre più nuove ed aggiornate, aventi
finalità didattiche ed educative di rilievo (i tele- quiz,
le microguide, i computer, i simulatori di volo, i
tiri a segno elettronici, eccetera). L'uso sempre più esteso
di tali apparecchi è testimoniato dall'accrescersi delle spese
del pubblico per il divertimento automatico. Secondo i dati
rilevati dalla SIAE, già nel 1977 la spesa è stata di circa
lire 27 miliardi, per salire a 375 miliardi nel 1992, il che
ha posto il settore al quinto posto nella graduatoria dei modi
d'impiego
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del tempo fuori lavoro, dopo il cinema, la televisione,
il ballo e lo sport. Le indagini eseguite a Roma dal Centro
italiano femminile hanno accertato, inoltre, che la maggior
parte dei giovani utilizza il tempo libero in prevalenza
mediante l'uso di apparecchi automatici e semiautomatici da
trattenimento.
Appare opportuno, a questo punto, esaminare - molto
sommariamente - gli aspetti giuridici e psicologici dell'uso
degli apparecchi in questione.
In ordine ai primi, c'è da dire che, come è noto, il
legislatore, intervenendo nel 1965 nel particolare settore
(legge 20 maggio 1965, n. 507), vietò l'uso degli apparecchi
automatici e dei congegni semiautomatici da gioco nei luoghi
pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di
qualsiasi specie, determinando poi quali apparecchi dovessero
essere considerati tali (e cioè quelli che potevano dar luogo
a scommesse o che consentivano la vincita di un qualsiasi
premio in denaro o in natura anche sotto forma di consumazione
o di ripetizione).
Con circolare n. 10.20612/120001 del 10 novembre 1965, il
Ministro dell'interno inserì nell'elenco degli apparecchi non
consentiti anche i flipper che consentissero il
prolungamento della partita.
La maggioranza delle magistrature di merito, soprattutto i
pretori, non condivisero tale interpretazione, assolvendo i
gestori e gli esercenti denunziati dall'autorità di pubblica
sicurezza. La Suprema corte invece eresse, sin dai primi
tempi, un vero e proprio "muro" di sentenze favorevoli al
contenuto della circolare di cui sopra, "muro" che può dirsi
ormai consolidato (vedi, tra le altre, la sentenza della
Cassazione penale, Sezione prima, del 13 ottobre 1976). La
stessa Corte costituzionale, investita della questione a
seguito di ordinanze di rimessione dei giudici di merito, ha
ritenuto ragionevole e giustificato il divieto dei
flipper che consentono il prolungamento della partita
(cfr. sentenza n. 12 del 4 febbraio 1970).
Fino alla promulgazione della legge 17 dicembre 1986, n.
904, dovette ritenersi lecito l'uso di tutti quegli apparecchi
che potevano definirsi di "puro divertimento" e che non
consentivano quindi in nessuna forma il prolungamento della
partita.
In seguito a tale legge il limite del "premio" venne
spostato fino alla legittimazione della "vincita massima" di
tre partite.
Non vi è dubbio, infatti, che apparecchi del genere non
possano non essere definiti di puro trattenimento, inteso
quest'ultimo come semplice svago, puro passatempo per
l'appagamento di varie esigenze, al di fuori di qualsiasi
miraggio di vantaggi economici concreti; ciò perché l'uso di
apparecchi del genere esclude la sussistenza degli elementi
tipici del gioco: il rischio ed il fine di lucro.
Del resto la elargizione di premi anche di ben altra
portata è consentita in tutti i luna park, ed agli operatori
dello spettacolo viaggiante, i quali dispongono per la loro
attività di una serie infinita di apparecchi che sono
perfettamente leciti, che distribuiscono direttamente o
comunque consentono di ottenere premi, ma che sono tuttavia
ancora vietati agli operatori dell'automatico da
trattenimento.
Passando ad esaminare gli aspetti psicologici del problema,
occorre porre subito in rilievo che l'uso degli apparecchi in
questione non sembra possa ritenersi nocivo dal punto di vista
psicologico. Come ha notato esattamente il Fioramonti
(" Flippers sì o no?" Roma, 1965, Corsa editore) illustri
precettori, autorità ecclesiastiche, istituzioni sportive e
ricreative, avendo accertato che nel funzionamento degli
apparecchi in questione prevale l'attività dell'agente e che
l'uso di essi appare utile per scaricare la tensione nervosa e
l'innata competitività di molti soggetti, giovani e non
giovani, e che inoltre serve anche ad esercitare il colpo
d'occhio dell'agente ed attivare la sua prontezza di riflessi,
dopo aver considerato che, in ultima analisi, con modica spesa
si riusciva ad intrattenere in svaghi e divertimenti soggetti
che diversamente e fatalmente si sarebbero indirizzati verso
ambienti traviati e socialmente pericolosi, hanno adottato o
consigliato l'adozione degli apparecchi automatici su larga
scala.
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Del resto le più moderne correnti pedagogiche ritengono che
il videogioco debba necessariamente essere inserito in un
progetto educativo complessivo (professor Franco Fabbroni,
Roma); l'americano Greenfield sostiene che l'uso del
videogioco richiede una serie di abilità complesse di tipo
visuo-spaziali, quali ad esempio l'integrazione spaziale
intesa come capacità di ricostruire mentalmente un ambiente,
la rappresentatività dello spazio a tre dimensioni, il
ribaltamento dei punti di vista, cioè riuscire a
rappresentarsi un oggetto da diverse angolazioni, la memoria
relativa allo spazio, l'attenzione e la memoria visiva, il
ragionamento induttivo.
Il videogioco deve dunque essere considerato come un
moderno strumento conoscitivo a disposizione dei giovani; non
vogliamo difenderne l'abuso, naturalmente, bensì il distensivo
utilizzo in un clima di sana competizione con la macchina e di
confronto con le proprie possibilità: e non ci pare poco. Da
questo punto di vista appaiono del tutto anacronistici anche i
limiti di età che le amministrazioni comunali impongono; ma
questo è un altro discorso.
In questa sede desideriamo sottolineare soltanto che tutti
gli argomenti come sopra addotti consigliano di affidare la
gestione di videogiochi in genere a persone ed aziende
qualificate, che privilegino la professionalità e la
serietà.
L'importanza del videogioco e della sala attrazioni nella
società moderna assume uno spessore che non possiamo
assolutamente trascurare per le varie funzioni che tale
strumento assolve.
Da un punto di vista cognitivo, cioè dell'apprendimento,
gli studi più moderni ne hanno sottolineato l'importanza; ma è
proprio di questi giorni la notizia che un prestigioso
laboratorio italiano, e cioè il Dipartimento di scienze
sociali presso l'Università di Pisa diretto dal professor
Massimo Ampola, ha stipulato e formalizzato con il ricordato
SINDAUT-CISL un protocollo di collaborazione che deve tendere,
attraverso varie iniziative e sperimentazioni scientifiche, a
dimostrare l'opportunità dell'"utilizzo del videogioco quale
meccanismo educativo all'interno della scuola e della
famiglia". Lo stesso SINDAUT-CISL ha organizzato e gestito
direttamente un importantissimo convegno scientifico svoltosi
proprio all'interno di Montecitorio il 17 giugno 1993, con la
presenza di molti parlamentari ma soprattutto di importanti
studiosi nel campo della neuropsichiatria infantile, della
sociologia e della tecnica. Né si deve dimenticare che in una
società che purtroppo va sempre di corsa non sempre i genitori
hanno la possibilità di dedicare ai propri figli tutto il
tempo di cui questi avrebbero bisogno; ed in una società che
putroppo non ha dedicato molta attenzione ai problemi della
gioventù, che spesso è senza riferimenti non solo etici in
quanto mancano centri di accoglienza e luoghi di ritrovo, la
sala attrazioni si trova necessariamente a svolgere una
importante e delicata funzione sociale in quanto molto spesso
essa è l'unico punto di incontro, e quindi una occasione di
socializzazione.
Ne emerge in maniera prepotente la necessità di
regolamentare questa attività assegnando una precisa
connotazione, una precisa identità a coloro che ad essa si
dedicano e che non è esagerato definire quindi come "operatori
sociali".
A questo punto, prima di esaminare il problema relativo al
riconoscimento giuridico della categoria professionale di
gestori degli apparecchi automatici da trattenimento, occorre
premettere alcune considerazioni concernenti più in generale
l'intervento dello Stato nel campo dell'esercizio
professionale.
Come ha posto in luce uno specialista della materia, B.
Cavallo ("Lo status professionale", 1967, vol. 2,
Milano), alla base del riconoscimento normativo degli
interessi di una determinata categoria di professioni vi è la
constatazione che esiste una coincidenza, totale o parziale,
tra gli interessi della categoria ed i fini statuali
perseguiti nel particolare settore professionale.
Il collegamento tra i fini in questione e gli interessi
delle associazioni professionali può essere più o meno
intenso, il che dà luogo a due distinte forme di
organizzazione. Nel caso di più intenso collegamento,
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l'intervento dello Stato determina la nascita di uno
specifico ente pubblico: il collegio o l'ordine professionale,
dotati di ampia autonomia organizzativa. Nel secondo caso
l'intervento statuale determina la creazione dell'albo
professionale e cioè dà vita alla instaurazione di un apparato
amministrativo, che provvede all'organizzazione del gruppo
professionale.
Quest'ultima è la forma di organizzazione adottata con
maggiore frequenza dal legislatore italiano.
Nel campo del riconoscimento delle categorie professionali
devono segnalarsi linee di tendenza di carattere sociologico e
linee di tendenza di carattere politicolegislativo.
Dal primo punto di vista, come è stato ripetutamente
affermato dai sociologi delle professioni (vedi in Francia M.
Chapoulié, G. Latrielle, M. Maurice, ed in Italia, Visentini),
nelle società ad elevato grado di industrializzazione, esiste
una tendenza quasi naturale delle occupazioni a
"professionalizzarsi" e cioè ad organizzarsi secondo i canoni
delle professioni tradizionali (cosiddette liberali).
L'analisi sociologica nel settore è diretta ad individuare le
condizioni che consentono ad una data occupazione di
trasformarsi da "mestiere" in "professione".
In ogni caso appare ormai del tutto superato il criterio
cosiddetto della intellettualità, tradizionalmente adoperato
per distinguere le professioni dai mestieri.
Questa linea di tendenza sociologica viene progressivamente
recepita a livello normativo, favorita dall'evoluzione
tecnologica e dal sorgere di nuove "professioni" che, con
differente rilievo, si inseriscono nei diversi settori di
intervento pubblico. Il processo è gradualmente agevolato
anche dalla riconosciuta dilatazione dei fini perseguiti dallo
Stato nelle moderne società.
Può pertanto affermarsi che specie in Italia esiste un
costante indirizzo legislativo diretto ad attribuire, quando
si verificano certi presupposti, la dignità di professioni
liberali ad attività artigianali, ovvero a tipici mestieri.
Ciò mediante la creazione di appositi albi professionali.
L'affermazione di tale politica appare chiaramente ove si
esamini la recente legislazione di settore.
Sono state così riconosciute via via le professioni di
spedizioniere doganale (legge 12 dicembre 1960, n. 1612), di
esportatore di prodotti ortofrutticoli ed agrumi (legge 25
gennaio 1966, n. 31, modificata dal decreto-legge 11 settembre
1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 1967, n. 1000), di costruttore edile (legge 10
febbraio 1962, n. 57, modificata dalla legge 29 marzo 1965, n.
203), di agente e rappresentante di commercio (legge 12 marzo
1968, n. 316), di autotrasportatore di cose per conto di terzi
(legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile
1975, n. 145), ed altre ancora.
Ciò premesso, non può non rilevarsi che la categoria
professionale dei gestori di apparecchi automatici e
semiautomatici da svago e divertimento conta ormai parecchie
migliaia di soggetti ed ha assunto una posizione di rilievo
dal punto di vista sociale ed economico.
Secondo i dati, quelli sindacalizzati, risultano essere
proprietari o gestori di oltre 330.000 apparecchi, e si
calcola che abbiano investito nel settore somme ingenti che
danno lavoro a circa 80.000 addetti e - particolare non
trascurabile - corrispondono al fisco circa 100 miliardi
l'anno solo a titolo di imposta spettacoli ed IVA connessa,
senza tenere conto del normale assoggettamento fiscale cui
sono tenuti gli imprenditori.
D'altro canto, come già detto sopra, il fenomeno del
divertimento è diventato socialmente rilevante, interessando
sempre più vasti strati sociali e finendo per diventare un
fatto collettivo, un modo d'impiego generalizzato del "tempo
fuori lavoro" per categorie sempre più ampie di cittadini,
tanto da interessare profondamente le autorità amministrative
e lo stesso legislatore.
Poiché, come già detto, rientra certamente tra i fini dello
Stato sociale la protezione non soltanto del diritto al tempo
libero ma anche ai mezzi di impiego di esso, può senz'altro
affermarsi che
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esiste un interesse statuale, sia pure non fondamentale, al
riconoscimento giuridico della categoria dei gestori degli
apparecchi sopra menzionati, in quanto tali apparecchi
costituiscono una delle forme più frequentemente ricorrenti di
impiego del "tempo fuori lavoro". Il riconoscimento potrebbe
agevolmente attuarsi mediante l'istituzione di un apposito
albo professionale tenuto presso ciascuna camera di
commercio.
Tale albo garantirebbe, anzitutto, la formazione di una
categoria di operatori del settore forniti di specifiche
qualità di carattere morale e tecnico e depurerebbe inoltre la
categoria dalla presenza degli "infiltrati" e cioè da coloro
che occasionalmente e spesso spregiudicatamente gestiscono gli
apparecchi in questione (gli "avventurieri dell'automatico").
Il carattere obbligatorio della disciplina professionale,
insistentemente richiesto dalla stessa categoria, garantirebbe
- in modo incisivo - il controllo e la sanzione per attività
svolte in contrasto con la normativa e l'etica professionale,
il che coinciderebbe non soltanto con gli interessi
professionali ma anche con i fini che lo Stato deve perseguire
nel settore.
In definitiva può dirsi che i tempi sono ormai maturi per
l'istituzione dell'albo professionale. Peraltro, dobbiamo
ricordare che nella maggioranza dei Paesi europei, tale
disciplina e tale albo esistono ormai da tempo, per cui gli
operatori italiani vengono a trovarsi in uno stato di
inferiorità in quanto meno tutelati. La presente proposta di
legge verrebbe a creare, quanto meno, una situazione
equilibrata a livello europeo anche per questa significativa
categoria del lavoro italiano.
E' opportuno fare presente che il testo della proposta di
legge che qui presentiamo non solo è stato predisposto con la
collaborazione del SINDAUT-CISL, cioè di una qualificata
associazione di categoria, il
che significa che recepisce le istanze e le esigenze del
settore, ma su tale testo già nella scorsa legislatura abbiamo
registrato la adesione pressoché totale dell'altra unica
organizzazione rappresentativa. Può affermarsi, quindi, che
tutti i gestori italiani si riconoscono in questa proposta.
Desideriamo qui segnalare che quello dell'approvazione
della legge istitutiva dell'albo professionale dei gestori è,
a nostro parere, solo il primo intervento dello Stato italiano
nel settore; non c'è dubbio, infatti, che la legge n. 904 del
1986, sopra citata, deve ritenersi non solo superata sul piano
del costume e delle affermazioni di principio, ma è anche
molto indietro rispetto al tipo di legislazione che è stata
adottata nel settore stesso da quasi tutti i Paesi europei.
Riteniamo pertanto equo ed importante che lo Stato italiano
proceda ad un adeguamento della propria normativa in materia
al livello medio europeo.
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La proposta di legge è composta di nove articoli.
Nell'articolo 1 si istituisce l'albo professionale e si
individuano gli apparecchi per i quali si esercita la
professione in oggetto.
Nell'articolo 2 si individano le condizioni per la
formazione dell'albo nazionale e degli elenchi presso le
camere di commercio.
Negli articoli 3 e 4 si istituiscono le commissioni
incaricate della gestione dell'albo a livello nazionale e
camerale. E' stato giustamente valorizzato il ruolo delle
organizzazioni sindacali di categoria.
Nell'articolo 5 si indicano i requisiti fondamentali per
l'iscrizione nell'albo; nell'articolo 6 i requisiti per le
società.
Nell'articolo 7 sono previste le disposizioni
tariffarie.
Nell'articolo 8 sono indicate alcune situazioni di
esclusione dall'esercizio della professione ed alcune
sanzioni.
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