Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2814
DDL0164-0002
Progetto di legge Camera n. 164 - testo presentato - (DDL12-164)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C164. TESTIPDL
...C164.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC164 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'iniziativa legislativa di cui ci
  stiamo occupando viene qui riproposta per la terza volta;
  infatti già nel 1991 nella X legislatura e nel 1992,
  all'inizio della XI legislatura, il Parlamento italiano è
  stato investito di questo problema su sollecitazione esterna
  di una organizzazione di categoria (il SINDAUT-CISL)
  sollecitazione prontamente raccolta non solo dai firmatari
  della proposta di legge, ma da molte forze politiche e singoli
  parlamentari.  Del resto il problema del riconoscimento
  giuridico della attività di gestione di apparecchi da
  trattenimento e della conseguente istituzione dell'Albo
  professionale emerge in tutta la sua importanza proprio perché
  si tratta di attività inserita profondamente nel "sociale",
  tanto è vero che anche il Consiglio nazionale dell'economia e
  del lavoro (CNEL) già dal 1991 ha assunto una importantissima
  iniziativa concretizzatasi nella organizzazione
  di una serie di
  Forum  che hanno avuto ad oggetto le nuove professioni e
  la necessità di addivenire ad un riconoscimento giuridico
  della figura di coloro che ad esse si dedicano.  Tra queste
  nuove professioni fu individuata anche quella di "gestore di
  apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento", e
  quindi la nostra iniziativa si colloca perfettamente nel solco
  tracciato da un organismo - il CNEL appunto - che
  istituzionalmente si occupa anche di queste problematiche.
    Onorevoli colleghi, il riconoscimento giuridico e
  l'istituzione dell'albo professionale per i gestori di
  apparecchi automatici da trattenimento si basa, a nostro
  avviso, su importanti argomentazioni giuridiche e sociologiche
  che rendono, fra l'altro, urgente un simile provvedimento.
    Da tempo sociologi e psicologi hanno rivolto attenzione al
  problema del tempo libero: per usare una terminologia più
  recente, del "tempo fuori lavoro".
 
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    E' un dato di fatto che nelle moderne società industriali
  il "tempo fuori lavoro" tende ad un progressivo aumento;
  altrettanto fondata è la constatazione che esso rappresenta
  ormai un nuovo stile di vita, per così dire, e cioè un insieme
  di valori, di simboli, di modelli di comportamento - promossi
  di frequente da abili aziende pseudo-culturali o addirittura
  economiche - e diffusi attraverso i mezzi di comunicazione di
  massa e la dinamica delle interrelazioni sociali.  Il "tempo
  fuori lavoro" appare come un tempo di riposo e di svago,
  diretto tendenzialmente al ristoro delle forze affaticate dal
  lavoro; ed è diventato un nuovo campo di attività individuale
  e collettivo, nel quale viene lasciato all'individuo uno
  spazio più ampio di libertà e spontaneità rispetto alla vita
  di lavoro.
    Probabilmente la migliore definizione del tempo libero è
  quella formulata dal sociologo francese Joffre Dumazedier,
  secondo cui esso è un insieme di occupazioni alle quali
  l'individuo può dedicarsi di buon grado sia per riposarsi sia
  per divertirsi, sia per sviluppare la sua partecipazione
  sociale volontaria, la sua formazione disinteressata, dopo
  essersi liberato da tutti gli obblighi professionali,
  familiari o sociali.  La funzione compensatrice e
  riequilibratrice del "tempo fuori lavoro" e la sua funzione
  positiva sono state poste molto bene in luce da un altro
  sociologo francese, Georges Friedmann, secondo cui, nelle
  condizioni tecniche e sociali della grande industria, la vera
  vita di molti lavoratori non può essere vissuta che nelle ore
  di riposo.  Lo svago, in particolare, rappresenta la condizione
  stessa di uno sviluppo personale, umano.  La ricreazione e lo
  svago si concretano in attività o situazioni che comportano di
  solito un abbandono temporaneo delle consuete occupazioni ed
  alle quali l'individuo si dedica per soddisfare il suo bisogno
  di cambiamento.
    Mediante la ricreazione e lo svago, infatti, l'individuo
  trae sollievo dalla vita quotidiana, dalla noia e dalla
  fatica, spesso anche psicologica, riacquistando energie
  fisiche e psichiche utili alla ripresa delle sue attività
  professionali.  Appare evidente, pertanto, il rilievo sociale
  del tempo "fuori lavoro" ed infatti il diritto dell'individuo
  alla sua fruizione è affermato, oltre che da numerose carte
  costituzionali, anche dalla Carta delle Nazioni Unite, secondo
  la quale "ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago,
  comprendendone in ciò una ragionevole limitazione delle ore di
  lavoro e ferie periodiche retribuite" (articolo 4).
    Passando ora ad esaminare in particolare lo svago è da dire
  che gli antropologi culturali (vedi ad esempio Catemario)
  hanno rivolto da tempo la loro attenzione a tale fenomeno, che
  rappresenta una delle forme in cui si esplica "il tempo fuori
  lavoro" distinguendo in esso due categorie fondamentali: il
  gioco ed il divertimento.  Per quanto riguarda in particolare
  quest'ultimo, è stata posta in luce la crisi dei più
  importanti rami dello spettacolo (cinema, teatro) ed è stato
  osservato che il "tempo fuori lavoro" si è concentrato verso
  divertimenti al chiuso, in particolare verso forme di
  divertimento come i  flipper,  i videogiochi, il
  bowling,  eccetera, forme che rappresentano un aspetto
  della mutata struttura socio-economica delle società
  contemporanee.
    E' un dato di fatto che l'uso degli apparecchi automatici e
  semiautomatici da gioco e trattenimento, come forma di impiego
  del "tempo fuori lavoro", si è ormai generalizzato, nel senso
  che ad essi accedono giovani e non giovani di ogni categoria e
  ceto sociale con implicazioni rilevanti di natura
  psico-sociologica ed economica.  Alle forme, per così dire,
  primitive di divertimento automatico  (flipper)  si sono
  affiancate forme sempre più nuove ed aggiornate, aventi
  finalità didattiche ed educative di rilievo (i tele- quiz,
  le microguide, i  computer,  i simulatori di volo, i
  tiri a segno elettronici, eccetera).  L'uso sempre più esteso
  di tali apparecchi è testimoniato dall'accrescersi delle spese
  del pubblico per il divertimento automatico.  Secondo i dati
  rilevati dalla SIAE, già nel 1977 la spesa è stata di circa
  lire 27 miliardi, per salire a 375 miliardi nel 1992, il che
  ha posto il settore al quinto posto nella graduatoria dei modi
  d'impiego
 
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  del tempo fuori lavoro, dopo il cinema, la televisione,
  il ballo e lo sport.  Le indagini eseguite a Roma dal Centro
  italiano femminile hanno accertato, inoltre, che la maggior
  parte dei giovani utilizza il tempo libero in prevalenza
  mediante l'uso di apparecchi automatici e semiautomatici da
  trattenimento.
    Appare opportuno, a questo punto, esaminare - molto
  sommariamente - gli aspetti giuridici e psicologici dell'uso
  degli apparecchi in questione.
    In ordine ai primi, c'è da dire che, come è noto, il
  legislatore, intervenendo nel 1965 nel particolare settore
  (legge 20 maggio 1965, n. 507), vietò l'uso degli apparecchi
  automatici e dei congegni semiautomatici da gioco nei luoghi
  pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di
  qualsiasi specie, determinando poi quali apparecchi dovessero
  essere considerati tali (e cioè quelli che potevano dar luogo
  a scommesse o che consentivano la vincita di un qualsiasi
  premio in denaro o in natura anche sotto forma di consumazione
  o di ripetizione).
    Con circolare n. 10.20612/120001 del 10 novembre 1965, il
  Ministro dell'interno inserì nell'elenco degli apparecchi non
  consentiti anche i  flipper  che consentissero il
  prolungamento della partita.
    La maggioranza delle magistrature di merito, soprattutto i
  pretori, non condivisero tale interpretazione, assolvendo i
  gestori e gli esercenti denunziati dall'autorità di pubblica
  sicurezza.  La Suprema corte invece eresse, sin dai primi
  tempi, un vero e proprio "muro" di sentenze favorevoli al
  contenuto della circolare di cui sopra, "muro" che può dirsi
  ormai consolidato (vedi, tra le altre, la sentenza della
  Cassazione penale, Sezione prima, del 13 ottobre 1976).  La
  stessa Corte costituzionale, investita della questione a
  seguito di ordinanze di rimessione dei giudici di merito, ha
  ritenuto ragionevole e giustificato il divieto dei
  flipper  che consentono il prolungamento della partita
  (cfr. sentenza n. 12 del 4 febbraio 1970).
    Fino alla promulgazione della legge 17 dicembre 1986, n.
  904, dovette ritenersi lecito l'uso di tutti quegli apparecchi
  che potevano definirsi di "puro divertimento" e che non
  consentivano quindi in nessuna forma il prolungamento della
  partita.
    In seguito a tale legge il limite del "premio" venne
  spostato fino alla legittimazione della "vincita massima" di
  tre partite.
    Non vi è dubbio, infatti, che apparecchi del genere non
  possano non essere definiti di puro trattenimento, inteso
  quest'ultimo come semplice svago, puro passatempo per
  l'appagamento di varie esigenze, al di fuori di qualsiasi
  miraggio di vantaggi economici concreti; ciò perché l'uso di
  apparecchi del genere esclude la sussistenza degli elementi
  tipici del gioco: il rischio ed il fine di lucro.
    Del resto la elargizione di premi anche di ben altra
  portata è consentita in tutti i luna park, ed agli operatori
  dello spettacolo viaggiante, i quali dispongono per la loro
  attività di una serie infinita di apparecchi che sono
  perfettamente leciti, che distribuiscono direttamente o
  comunque consentono di ottenere premi, ma che sono tuttavia
  ancora vietati agli operatori dell'automatico da
  trattenimento.
    Passando ad esaminare gli aspetti psicologici del problema,
  occorre porre subito in rilievo che l'uso degli apparecchi in
  questione non sembra possa ritenersi nocivo dal punto di vista
  psicologico.  Come ha notato esattamente il Fioramonti
  (" Flippers  sì o no?" Roma, 1965, Corsa editore) illustri
  precettori, autorità ecclesiastiche, istituzioni sportive e
  ricreative, avendo accertato che nel funzionamento degli
  apparecchi in questione prevale l'attività dell'agente e che
  l'uso di essi appare utile per scaricare la tensione nervosa e
  l'innata competitività di molti soggetti, giovani e non
  giovani, e che inoltre serve anche ad esercitare il colpo
  d'occhio dell'agente ed attivare la sua prontezza di riflessi,
  dopo aver considerato che, in ultima analisi, con modica spesa
  si riusciva ad intrattenere in svaghi e divertimenti soggetti
  che diversamente e fatalmente si sarebbero indirizzati verso
  ambienti traviati e socialmente pericolosi, hanno adottato o
  consigliato l'adozione degli apparecchi automatici su larga
  scala.
 
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    Del resto le più moderne correnti pedagogiche ritengono che
  il videogioco debba necessariamente essere inserito in un
  progetto educativo complessivo (professor Franco Fabbroni,
  Roma); l'americano Greenfield sostiene che l'uso del
  videogioco richiede una serie di abilità complesse di tipo
  visuo-spaziali, quali ad esempio l'integrazione spaziale
  intesa come capacità di ricostruire mentalmente un ambiente,
  la rappresentatività dello spazio a tre dimensioni, il
  ribaltamento dei punti di vista, cioè riuscire a
  rappresentarsi un oggetto da diverse angolazioni, la memoria
  relativa allo spazio, l'attenzione e la memoria visiva, il
  ragionamento induttivo.
    Il videogioco deve dunque essere considerato come un
  moderno strumento conoscitivo a disposizione dei giovani; non
  vogliamo difenderne l'abuso, naturalmente, bensì il distensivo
  utilizzo in un clima di sana competizione con la macchina e di
  confronto con le proprie possibilità: e non ci pare poco.  Da
  questo punto di vista appaiono del tutto anacronistici anche i
  limiti di età che le amministrazioni comunali impongono; ma
  questo è un altro discorso.
    In questa sede desideriamo sottolineare soltanto che tutti
  gli argomenti come sopra addotti consigliano di affidare la
  gestione di videogiochi in genere a persone ed aziende
  qualificate, che privilegino la professionalità e la
  serietà.
    L'importanza del videogioco e della sala attrazioni nella
  società moderna assume uno spessore che non possiamo
  assolutamente trascurare per le varie funzioni che tale
  strumento assolve.
    Da un punto di vista cognitivo, cioè dell'apprendimento,
  gli studi più moderni ne hanno sottolineato l'importanza; ma è
  proprio di questi giorni la notizia che un prestigioso
  laboratorio italiano, e cioè il Dipartimento di scienze
  sociali presso l'Università di Pisa diretto dal professor
  Massimo Ampola, ha stipulato e formalizzato con il ricordato
  SINDAUT-CISL un protocollo di collaborazione che deve tendere,
  attraverso varie iniziative e sperimentazioni scientifiche, a
  dimostrare l'opportunità dell'"utilizzo del videogioco quale
  meccanismo educativo all'interno della scuola e della
  famiglia".  Lo stesso SINDAUT-CISL ha organizzato e gestito
  direttamente un importantissimo convegno scientifico svoltosi
  proprio all'interno di Montecitorio il 17 giugno 1993, con la
  presenza di molti parlamentari ma soprattutto di importanti
  studiosi nel campo della neuropsichiatria infantile, della
  sociologia e della tecnica. Né si deve dimenticare che in una
  società che purtroppo va sempre di corsa non sempre i genitori
  hanno la possibilità di dedicare ai propri figli tutto il
  tempo di cui questi avrebbero bisogno; ed in una società che
  putroppo non ha dedicato molta attenzione ai problemi della
  gioventù, che spesso è senza riferimenti non solo etici in
  quanto mancano centri di accoglienza e luoghi di ritrovo, la
  sala attrazioni si trova necessariamente a svolgere una
  importante e delicata funzione sociale in quanto molto spesso
  essa è l'unico punto di incontro, e quindi una occasione di
  socializzazione.
    Ne emerge in maniera prepotente la necessità di
  regolamentare questa attività assegnando una precisa
  connotazione, una precisa identità a coloro che ad essa si
  dedicano e che non è esagerato definire quindi come "operatori
  sociali".
    A questo punto, prima di esaminare il problema relativo al
  riconoscimento giuridico della categoria professionale di
  gestori degli apparecchi automatici da trattenimento, occorre
  premettere alcune considerazioni concernenti più in generale
  l'intervento dello Stato nel campo dell'esercizio
  professionale.
    Come ha posto in luce uno specialista della materia, B.
  Cavallo ("Lo  status  professionale", 1967, vol. 2,
  Milano), alla base del riconoscimento normativo degli
  interessi di una determinata categoria di professioni vi è la
  constatazione che esiste una coincidenza, totale o parziale,
  tra gli interessi della categoria ed i fini statuali
  perseguiti nel particolare settore professionale.
    Il collegamento tra i fini in questione e gli interessi
  delle associazioni professionali può essere più o meno
  intenso, il che dà luogo a due distinte forme di
  organizzazione.  Nel caso di più intenso collegamento,
 
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  l'intervento dello Stato determina la nascita di uno
  specifico ente pubblico: il collegio o l'ordine professionale,
  dotati di ampia autonomia organizzativa.  Nel secondo caso
  l'intervento statuale determina la creazione dell'albo
  professionale e cioè dà vita alla instaurazione di un apparato
  amministrativo, che provvede all'organizzazione del gruppo
  professionale.
    Quest'ultima è la forma di organizzazione adottata con
  maggiore frequenza dal legislatore italiano.
    Nel campo del riconoscimento delle categorie professionali
  devono segnalarsi linee di tendenza di carattere sociologico e
  linee di tendenza di carattere politicolegislativo.
    Dal primo punto di vista, come è stato ripetutamente
  affermato dai sociologi delle professioni (vedi in Francia M.
  Chapoulié, G. Latrielle, M. Maurice, ed in Italia, Visentini),
  nelle società ad elevato grado di industrializzazione, esiste
  una tendenza quasi naturale delle occupazioni a
  "professionalizzarsi" e cioè ad organizzarsi secondo i canoni
  delle professioni tradizionali (cosiddette liberali).
  L'analisi sociologica nel settore è diretta ad individuare le
  condizioni che consentono ad una data occupazione di
  trasformarsi da "mestiere" in "professione".
    In ogni caso appare ormai del tutto superato il criterio
  cosiddetto della intellettualità, tradizionalmente adoperato
  per distinguere le professioni dai mestieri.
    Questa linea di tendenza sociologica viene progressivamente
  recepita a livello normativo, favorita dall'evoluzione
  tecnologica e dal sorgere di nuove "professioni" che, con
  differente rilievo, si inseriscono nei diversi settori di
  intervento pubblico.  Il processo è gradualmente agevolato
  anche dalla riconosciuta dilatazione dei fini perseguiti dallo
  Stato nelle moderne società.
    Può pertanto affermarsi che specie in Italia esiste un
  costante indirizzo legislativo diretto ad attribuire, quando
  si verificano certi presupposti, la dignità di professioni
  liberali ad attività artigianali, ovvero a tipici mestieri.
  Ciò mediante la creazione di appositi albi professionali.
    L'affermazione di tale politica appare chiaramente ove si
  esamini la recente legislazione di settore.
    Sono state così riconosciute via via le professioni di
  spedizioniere doganale (legge 12 dicembre 1960, n. 1612), di
  esportatore di prodotti ortofrutticoli ed agrumi (legge 25
  gennaio 1966, n. 31, modificata dal decreto-legge 11 settembre
  1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
  novembre 1967, n. 1000), di costruttore edile (legge 10
  febbraio 1962, n. 57, modificata dalla legge 29 marzo 1965, n.
  203), di agente e rappresentante di commercio (legge 12 marzo
  1968, n. 316), di autotrasportatore di cose per conto di terzi
  (legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile
  1975, n. 145), ed altre ancora.
    Ciò premesso, non può non rilevarsi che la categoria
  professionale dei gestori di apparecchi automatici e
  semiautomatici da svago e divertimento conta ormai parecchie
  migliaia di soggetti ed ha assunto una posizione di rilievo
  dal punto di vista sociale ed economico.
    Secondo i dati, quelli sindacalizzati, risultano essere
  proprietari o gestori di oltre 330.000 apparecchi, e si
  calcola che abbiano investito nel settore somme ingenti che
  danno lavoro a circa 80.000 addetti e - particolare non
  trascurabile - corrispondono al fisco circa 100 miliardi
  l'anno solo a titolo di imposta spettacoli ed IVA connessa,
  senza tenere conto del normale assoggettamento fiscale cui
  sono tenuti gli imprenditori.
    D'altro canto, come già detto sopra, il fenomeno del
  divertimento è diventato socialmente rilevante, interessando
  sempre più vasti strati sociali e finendo per diventare un
  fatto collettivo, un modo d'impiego generalizzato del "tempo
  fuori lavoro" per categorie sempre più ampie di cittadini,
  tanto da interessare profondamente le autorità amministrative
  e lo stesso legislatore.
    Poiché, come già detto, rientra certamente tra i fini dello
  Stato sociale la protezione non soltanto del diritto al tempo
  libero ma anche ai mezzi di impiego di esso, può senz'altro
  affermarsi che
 
                               Pag. 6
 
  esiste un interesse statuale, sia pure non fondamentale, al
  riconoscimento giuridico della categoria dei gestori degli
  apparecchi sopra menzionati, in quanto tali apparecchi
  costituiscono una delle forme più frequentemente ricorrenti di
  impiego del "tempo fuori lavoro".  Il riconoscimento potrebbe
  agevolmente attuarsi mediante l'istituzione di un apposito
  albo professionale tenuto presso ciascuna camera di
  commercio.
    Tale albo garantirebbe, anzitutto, la formazione di una
  categoria di operatori del settore forniti di specifiche
  qualità di carattere morale e tecnico e depurerebbe inoltre la
  categoria dalla presenza degli "infiltrati" e cioè da coloro
  che occasionalmente e spesso spregiudicatamente gestiscono gli
  apparecchi in questione (gli "avventurieri dell'automatico").
  Il carattere obbligatorio della disciplina professionale,
  insistentemente richiesto dalla stessa categoria, garantirebbe
  - in modo incisivo - il controllo e la sanzione per attività
  svolte in contrasto con la normativa e l'etica professionale,
  il che coinciderebbe non soltanto con gli interessi
  professionali ma anche con i fini che lo Stato deve perseguire
  nel settore.
    In definitiva può dirsi che i tempi sono ormai maturi per
  l'istituzione dell'albo professionale.  Peraltro, dobbiamo
  ricordare che nella maggioranza dei Paesi europei, tale
  disciplina e tale albo esistono ormai da tempo, per cui gli
  operatori italiani vengono a trovarsi in uno stato di
  inferiorità in quanto meno tutelati.  La presente proposta di
  legge verrebbe a creare, quanto meno, una situazione
  equilibrata a livello europeo anche per questa significativa
  categoria del lavoro italiano.
    E' opportuno fare presente che il testo della proposta di
  legge che qui presentiamo non solo è stato predisposto con la
  collaborazione del SINDAUT-CISL, cioè di una qualificata
  associazione di categoria, il
  che significa che recepisce le istanze e le esigenze del
  settore, ma su tale testo già nella scorsa legislatura abbiamo
  registrato la adesione pressoché totale dell'altra unica
  organizzazione rappresentativa.  Può affermarsi, quindi, che
  tutti i gestori italiani si riconoscono in questa proposta.
    Desideriamo qui segnalare che quello dell'approvazione
  della legge istitutiva dell'albo professionale dei gestori è,
  a nostro parere, solo il primo intervento dello Stato italiano
  nel settore; non c'è dubbio, infatti, che la legge n. 904 del
  1986, sopra citata, deve ritenersi non solo superata sul piano
  del costume e delle affermazioni di principio, ma è anche
  molto indietro rispetto al tipo di legislazione che è stata
  adottata nel settore stesso da quasi tutti i Paesi europei.
  Riteniamo pertanto equo ed importante che lo Stato italiano
  proceda ad un adeguamento della propria normativa in materia
  al livello medio europeo.
                           *  *  *
    La proposta di legge è composta di nove articoli.
    Nell'articolo 1 si istituisce l'albo professionale e si
  individuano gli apparecchi per i quali si esercita la
  professione in oggetto.
    Nell'articolo 2 si individano le condizioni per la
  formazione dell'albo nazionale e degli elenchi presso le
  camere di commercio.
    Negli articoli 3 e 4 si istituiscono le commissioni
  incaricate della gestione dell'albo a livello nazionale e
  camerale.  E' stato giustamente valorizzato il ruolo delle
  organizzazioni sindacali di categoria.
    Nell'articolo 5 si indicano i requisiti fondamentali per
  l'iscrizione nell'albo; nell'articolo 6 i requisiti per le
  società.
    Nell'articolo 7 sono previste le disposizioni
  tariffarie.
    Nell'articolo 8 sono indicate alcune situazioni di
  esclusione dall'esercizio della professione ed alcune
  sanzioni.
 
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