| 1. Lo Stato riconosce la funzione sociale dell'automatico
da trattenimento e sostiene il consolidamento e lo sviluppo
del settore.
2. Per automatico da trattenimento si intende l'attività
svolta mediante apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici, elettronici e meccanici da trattenimento e da
gioco di abilità e per la distribuzione di beni e servizi.
3. E' istituito l'albo professionale dei gestori ed
operatori di apparecchi elettronici, automatici e
semiautomatici per il trattenimento, il gioco di abilità e la
distribuzione di beni e servizi, installati in luoghi pubblici
o aperti al pubblico, o nei circoli ed associazioni di
qualunque specie.
4. L'albo professionale di cui al comma 3 è istituito
presso le regioni ed è strutturato in elenchi organizzati
presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
5. Gli apparecchi automatici di cui al comma 2, ovunque
collocati, devono recare in modo ben visibile il nome del
gestore o la denominazione della ditta, nonché il numero di
iscrizione all'albo nazionale e nell'elenco camerale.
| |