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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2816
DDL0164-0004
Progetto di legge Camera n. 164 - testo presentato - (DDL12-164)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C164. TESTIPDL
...C164.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC164 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 1 da parte dei
  gestori ed operatori di apparecchi automatici e semiautomatici
  da trattenimento è condizione necessaria per l'esercizio
  dell'attività.
    2.  Coloro che alla data di entrata in vigore della presente
  legge esercitano l'attività di cui al comma 2 dell'articolo 1
  sono tenuti, nel termine di sei mesi dalla predetta data, a
  presentare alla regione territorialmente competente la
  documentazione
 
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  relativa all'attività svolta, ai fini della valutazione, da
  parte degli organi competenti, della sussistenza dei requisiti
  richiesti per l'inserimento negli elenchi camerali e nell'albo
  nazionale.  La documentazione può essere presentata anche per
  il tramite delle organizzazioni sindacali maggiormente
  rappresentative a livello nazionale, legalmente costituite.
  Durante detto periodo di sei mesi sono sospese le domande di
  nuove iscrizioni all'albo professionale nazionale.
    3.  Al termine del periodo transitorio di cui al comma 2,
  dopo la formazione dell'albo professionale nazionale e degli
  elenchi camerali, chiunque intenda esercitare la professione
  di cui alla presente legge è tenuto a presentare domanda alla
  regione territorialmente competente corredandola della
  documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti
  richiesti per l'iscrizione all'albo professionale
  nazionale.
    4.  L'iscrizione all'albo professionale nazionale abilita
  all'esercizio dell'attività professionale su tutto il
  territorio della Repubblica e, per quanto consentito dalle
  direttive e dai trattati comunitari, su tutto il territorio
  della Comunità europea.
    5.  L'iscrizione del gestore all'albo professionale
  nazionale è condizione affinché all'esercente del pubblico
  esercizio o della sala attrazioni sia rilasciata
  l'autorizzazione all'installazione degli apparecchi in cui
  all'articolo 1.  L'iscrizione all'albo professionale nazionale
  è altresì condizione per l'ottenimento della autorizzazione
  alla installazione di apparecchi in un pubblico esercizio o
  della autorizzazione all'esercizio di una sala attrazioni,
  anche nel caso in cui esercente sia lo stesso gestore.
    6.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, con proprio decreto, adotta il regolamento
  per la definizione dei requisiti e delle condizioni per
  l'iscrizione all'albo professionale nazionale, per la gestione
  dell'albo presso le regioni, per la formazione degli elenchi
  presso le camere di commercio, industria, artigianato e
  agricoltura, nonché per il funzionamento della
 
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  commissione regionale, di cui all'articolo 3, e delle
  commissioni camerali, di cui all'articolo 4, responsabili
  rispettivamente della gestione dell'albo professionale
  regionale e degli elenchi camerali.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-164 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0164 TOTPAG=0013 TOTDOC=0011 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=026 PAGFIN=0009 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=016400 00 FASCIDC=12DDL0164 SORTNAV=0016400 000 00000 ZZDDLC164 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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