| 1. L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 1 da parte dei
gestori ed operatori di apparecchi automatici e semiautomatici
da trattenimento è condizione necessaria per l'esercizio
dell'attività.
2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge esercitano l'attività di cui al comma 2 dell'articolo 1
sono tenuti, nel termine di sei mesi dalla predetta data, a
presentare alla regione territorialmente competente la
documentazione
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relativa all'attività svolta, ai fini della valutazione, da
parte degli organi competenti, della sussistenza dei requisiti
richiesti per l'inserimento negli elenchi camerali e nell'albo
nazionale. La documentazione può essere presentata anche per
il tramite delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale, legalmente costituite.
Durante detto periodo di sei mesi sono sospese le domande di
nuove iscrizioni all'albo professionale nazionale.
3. Al termine del periodo transitorio di cui al comma 2,
dopo la formazione dell'albo professionale nazionale e degli
elenchi camerali, chiunque intenda esercitare la professione
di cui alla presente legge è tenuto a presentare domanda alla
regione territorialmente competente corredandola della
documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti
richiesti per l'iscrizione all'albo professionale
nazionale.
4. L'iscrizione all'albo professionale nazionale abilita
all'esercizio dell'attività professionale su tutto il
territorio della Repubblica e, per quanto consentito dalle
direttive e dai trattati comunitari, su tutto il territorio
della Comunità europea.
5. L'iscrizione del gestore all'albo professionale
nazionale è condizione affinché all'esercente del pubblico
esercizio o della sala attrazioni sia rilasciata
l'autorizzazione all'installazione degli apparecchi in cui
all'articolo 1. L'iscrizione all'albo professionale nazionale
è altresì condizione per l'ottenimento della autorizzazione
alla installazione di apparecchi in un pubblico esercizio o
della autorizzazione all'esercizio di una sala attrazioni,
anche nel caso in cui esercente sia lo stesso gestore.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio decreto, adotta il regolamento
per la definizione dei requisiti e delle condizioni per
l'iscrizione all'albo professionale nazionale, per la gestione
dell'albo presso le regioni, per la formazione degli elenchi
presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nonché per il funzionamento della
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commissione regionale, di cui all'articolo 3, e delle
commissioni camerali, di cui all'articolo 4, responsabili
rispettivamente della gestione dell'albo professionale
regionale e degli elenchi camerali.
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