| 1. Presso ogni regione è istituita una commissione
regionale composta in modo paritetico da un rappresentante
della categoria dei gestori ed operatori di apparecchi
automatici o semiautomatici da trattenimento, per ciascuna
delle organizzazioni sindacali nazionali di settore
maggiormente rappresentative, e da rappresentanti, in egual
numero, della regione e delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura. La commissione è presieduta da un
delegato della regione, le cui decisioni prevalgono in caso di
pareri contrastanti ma paritari fra i membri della commissione
stessa.
2. La commissione regionale di cui al comma 1 ha il compito
di ricevere le domande di iscrizione all'albo, di valutarle e
di esprimersi circa l'ammissione; di decidere in ordine alle
revisioni dell'albo professionale, alle cancellazioni, agli
eventuali ricorsi degli interessati, trasmettendo gli esiti
delle proprie decisioni alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la formazione e l'aggiornamento
degli elenchi camerali.
3. La commissione regionale può esprimere pareri e
formulare proposte al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in relazione ai provvedimenti che si
ritengono opportuni per la tutela della categoria, la
valorizzazione dell'attività professionale e la qualificazione
del comparto produttivo interessato.
4. La commissione regionale decide in ultima istanza in
ordine ad ogni tipo di questione o ricorso sottoposti a
valutazione da parte delle commissioni di cui all'articolo 4.
Nel regolamento adottato con il decreto ministeriale di cui al
comma 6 dell'articolo 2 sono indicati i casi in cui la
commissione regionale delibera in via definitiva
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ed i casi in cui deve rimettere le decisioni al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. In sede di adozione del regolamento di cui al comma 6
dell'articolo 2, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato stabilisce il codice deontologico cui deve
attenersi chi esercita la professione di gestore od operatore
di apparecchi automatici o semiautomatici da trattenimento. La
vigilanza sulla condotta dei gestori e degli operatori compete
alla commissione di cui all'articolo 4. La trasgressione ai
princìpi e alle norme del codice deontologico, quando è
contestata da specifici richiami e quando assume aspetti di
particolare gravità, può determinare la decisione
insindacabile di cancellazione dall'albo professionale
nazionale da parte della commissione regionale.
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