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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2817
DDL0164-0005
Progetto di legge Camera n. 164 - testo presentato - (DDL12-164)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C164. TESTIPDL
...C164.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC164 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Presso ogni regione è istituita una commissione
  regionale composta in modo paritetico da un rappresentante
  della categoria dei gestori ed operatori di apparecchi
  automatici o semiautomatici da trattenimento, per ciascuna
  delle organizzazioni sindacali nazionali di settore
  maggiormente rappresentative, e da rappresentanti, in egual
  numero, della regione e delle camere di commercio, industria,
  artigianato e agricoltura.  La commissione è presieduta da un
  delegato della regione, le cui decisioni prevalgono in caso di
  pareri contrastanti ma paritari fra i membri della commissione
  stessa.
    2.  La commissione regionale di cui al comma 1 ha il compito
  di ricevere le domande di iscrizione all'albo, di valutarle e
  di esprimersi circa l'ammissione; di decidere in ordine alle
  revisioni dell'albo professionale, alle cancellazioni, agli
  eventuali ricorsi degli interessati, trasmettendo gli esiti
  delle proprie decisioni alle camere di commercio, industria,
  artigianato e agricoltura per la formazione e l'aggiornamento
  degli elenchi camerali.
    3.  La commissione regionale può esprimere pareri e
  formulare proposte al Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato in relazione ai provvedimenti che si
  ritengono opportuni per la tutela della categoria, la
  valorizzazione dell'attività professionale e la qualificazione
  del comparto produttivo interessato.
    4.  La commissione regionale decide in ultima istanza in
  ordine ad ogni tipo di questione o ricorso sottoposti a
  valutazione da parte delle commissioni di cui all'articolo 4.
  Nel regolamento adottato con il decreto ministeriale di cui al
  comma 6 dell'articolo 2 sono indicati i casi in cui la
  commissione regionale delibera in via definitiva
 
                              Pag. 10
 
  ed i casi in cui deve rimettere le decisioni al
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
    5.  In sede di adozione del regolamento di cui al comma 6
  dell'articolo 2, il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato stabilisce il codice deontologico cui deve
  attenersi chi esercita la professione di gestore od operatore
  di apparecchi automatici o semiautomatici da trattenimento.  La
  vigilanza sulla condotta dei gestori e degli operatori compete
  alla commissione di cui all'articolo 4.  La trasgressione ai
  princìpi e alle norme del codice deontologico, quando è
  contestata da specifici richiami e quando assume aspetti di
  particolare gravità, può determinare la decisione
  insindacabile di cancellazione dall'albo professionale
  nazionale da parte della commissione regionale.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-164 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0164 TOTPAG=0013 TOTDOC=0011 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=006 PAGFIN=0010 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=016400 00 FASCIDC=12DDL0164 SORTNAV=0016400 000 00000 ZZDDLC164 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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