| 1. Presso ciascuna camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura è costituita una commissione per la
gestione dell'elenco camerale degli iscritti all'albo
professionale nazionale.
2. Le commissioni camerali sono composte in modo paritetico
da un rappresentante della categoria dei gestori ed operatori
di apparecchi automatici o semiautomatici da trattenimento per
ciascuna delle organizzazioni sindacali provinciali o
interprovinciali maggiormente rappresentative, e da tre
rappresentanti della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura. Le commissioni sono presiedute da
un segretario nominato direttamente dal presidente della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al
quale spetta la decisione definitiva nel caso che all'interno
della commissione emergano pareri contrastanti ma paritari.
3. Nel regolamento adottato dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, ai sensi del comma 6
dell'articolo 2, sono indicate le condizioni per la nomina dei
membri effettivi e supplenti delle commissioni camerali, per
il funzionamento delle stesse e per la gestione degli elenchi
camerali.
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4. Le commissioni camerali hanno il compito di tenere
aggiornato l'elenco camerale, di rappresentare alla
commissione regionale problemi e questioni relativi alla vita
ed allo sviluppo della categoria, di vigilare nel proprio
ambito di competenza sul rispetto delle norme, di proporre
eventuali cancellazioni dall'albo professionale nazionale alla
commissione regionale, di esprimere il parere sui ricorsi, di
intervenire come organo di conciliazione e di arbitrato nelle
controversie insorte all'interno della categoria, di vigilare
sul comportamento morale dei gestori e degli operatori
affinché siano rispettati lo spirito e le disposizioni del
codice deontologico della categoria professionale.
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