| 1. Per l'iscrizione all'albo professionale nazionale e
negli elenchi camerali, unitamente al possesso dei requisiti
indicati nel regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 2, il
richiedente deve comunque:
a) essere cittadino italiano, o cittadino di uno
degli Stati membri della Comunità europea, o cittadino
straniero ma residente in Italia;
b) godere dei diritti civili;
c) non essere interdetto, inabilitato, condannato
per delitti contro la pubblica amministrazione ovvero per
delitti contro l'ordine pubblico o per gravi delitti contro la
persona o il patrimonio o per delitti relativi all'uso di
apparecchi meccanici, automatici, semiautomatici ed
elettronici per il gioco d'azzardo, salvo i casi in cui sia
intervenuta la riabilitazione;
d) dimostrare di aver adempiuto agli obblighi
scolastici;
e) essere iscritto alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio
per l'attività definita nella presente legge.
2. Gli iscritti all'albo devono rispettare, nell'esercizio
della professione, un comportamento
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etico che sia coerente con gli indirizzi stabiliti
nell'apposito codice deontologico della categoria e comunque
improntato a princìpi di assoluta probità, dignità, prestigio,
decoro, senso di responsabilità nel rapporto con gli utenti,
collaborazione con le autorità locali e nazionali impegnate
nella tutela e nella promozione della categoria.
3. Gli interessati devono comunicare entro sessanta giorni
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
ogni variazione intervenuta negli elementi dichiarati all'atto
della presentazione della domanda di iscrizione all'albo
professionale nazionale.
4. L'albo nazionale e gli elenchi camerali sono soggetti a
revisione ogni tre anni.
5. L'iscrizione all'albo professionale nazionale è
incompatibile con l'attività svolta in qualità di lavoratore
dipendente.
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