| 1. Fino al 31 marzo 1994, nei confronti degli intestatari
di conto fiscale di cui all'articolo 78, commi da 27 a 38,
della legge 30 dicembre 1991, n.413, le aziende di credito
possono limitarsi ad accettare deleghe per versamenti
dell'imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27 e
74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.633, utilizzando i moduli approvati con il decreto del
Ministro delle finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.279 del 28 novembre 1991. In tal
caso l'azienda di credito delegata accredita, entro le ore 13
del terzo giorno lavorativo successivo a quello di
ricevimento, al concessionario competente per il comune dove
ha sede l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto le somme
riscosse, al netto delle commissioni stabilite in via
regolamentare.
2. Unitamente ai dati relativi all'accredito, l'azienda
di credito trasmette al concessionario, entro lo stesso
termine di cui al comma 1, il riepilogo delle somme riscosse e
delle commissioni trattenute.
3. La consegna della copia degli attestati è effettuata,
nei cinque giorni lavorativi successivi alla riscossione, al
concessionario, che, nei cinque giorni seguenti, li invia al
consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del
servizio di riscossione dei tributi solo nell'ipotesi in cui
in una stessa provincia coesistano più ambiti territoriali; in
quest'ultima ipotesi, spetta al consorzio ripartire tra i
concessionari competenti le commissioni trattenute al momento
del riversamento alla sezione di tesoreria provinciale dello
Stato.
4. Per le riscossioni a titolo d'imposta sul valore
aggiunto effettuate fino alla data del 31 marzo 1994,
l'azienda di credito delegata che si avvale della facoltà
prevista dal comma 1, non deve trasmettere all'amministrazione
finanziaria alcuna informazione sulle operazioni eseguite; a
ciò provvede il concessionario della riscossione, secondo
termini e modalità stabilite con decreto del Ministro delle
finanze.
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5. Le richieste di rimborso presentate al concessionario
dagli intestatari di conto fiscale non possono eccedere il
limite di 40 milioni di lire, di 60 milioni di lire e di 80
milioni di lire, rispettivamente per ciascuno degli anni 1994,
1995 e 1996.
6. Limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 1994, le
liquidazioni e i versamenti previsti dall'articolo 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.633, sono effettuati entro il giorno 20 di ciascun mese.
Fino al 31 marzo 1994 i versamenti sono effettuati presso una
dipendenza di una azienda di credito sita nella circoscrizione
territoriale dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
competente secondo il domicilio fiscale del contribuente.
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