| 1. E' fatto divieto a chi non è iscritto all'albo
professionale di cui alla presente legge di gestire gli
apparecchi di cui all'articolo 1.
2. E' vietato a chiunque, a pena di nullità, di stipulare
contratti, relativi all'esercizio degli apparecchi di cui
all'articolo 1, con gestori ed operatori non iscritti all'albo
professionale.
3. I contravventori alle disposizioni di cui al presente
articolo sono puniti con una sanzione pecuniaria il cui
importo è definito nel regolamento di cui al comma 6
dell'articolo 2 e periodicamente aggiornato, nonché con la
confisca degli apparecchi.
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