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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2825
DDL0165-0002
Progetto di legge Camera n. 165 - testo presentato - (DDL12-165)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C165. TESTIPDL
...C165.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC165 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'automatico da trattenimento è oggi
  giustamente considerato un fenomeno sociale che merita
  l'attenzione del legislatore e degli organi dello Stato.
  All'inizio di questa legislatura, ma anche nelle precedenti,
  insieme ad altri colleghi abbiamo presentato anche una
  proposta di legge per il riconoscimento giuridico della
  categoria dei "gestori", cioè degli operatori economici che
  mettono a disposizione del pubblico gli apparecchi
  elettronici, automatici e semiautomatici per il trattenimento,
  il gioco di abilità e la distribuzione di beni e servizi; cioè
  quegli apparecchi per il tempo libero descritti
  all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
  sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
  come modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986,
  n. 904.
    Il legislatore italiano finora si è poco interessato
  dell'automatico da trattenimento - che per la verità non
  affonda le sue radici in epoche molto remote, essendo nato
  praticamente negli anni cinquanta - e quando lo ha fatto, ciò
  è accaduto in un'ottica punitiva che mal si concilia con
  l'evoluzione del costume non soltanto italiano, e che non è al
  passo con la situazione degli altri Paesi europei i quali sono
 
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  riusciti a darsi una legislazione di settore molto più
  attenta al cambiare dei tempi.
    Il quarto comma del citato articolo 110, come modificato
  dall'articolo 1 della legge n. 904 del 1986, definisce gli
  apparecchi considerati d'azzardo, identificabili come quelli
  che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di
  un qualsiasi premio in denaro od in natura.  Senza peraltro
  tenere presente, a proposito di premio, la  ratio
  dell'articolo 721 del codice penale, che definisce gli
  elementi essenziali del gioco d'azzardo, identificabili nella
  aleatorietà della vincita e nel fine di lucro.
    Il quinto comma del citato articolo 110, come modificato
  dall'articolo 1 dalla legge n. 904 del 1986, stabilisce che
  nessun premio può essere riconosciuto per l'uso degli
  apparecchi da trattenimento e da gioco di abilità, fatta
  eccezione per la ripetizione di una partita e per non più di
  tre volte; limite non conforme ai tempi né adeguato al valore
  del denaro spendibile per il tempo libero.
    Ed è proprio qui il senso della nostra proposta: nessuno
  dei due elementi che configurano l'azzardo, cioè la
  aleatorietà della vincita ed il fine di lucro, è presente sia
  negli apparecchi per il trattenimento che in quelli per il
  gioco di abilità, e nei piccoli distributori di
  oggettistica.
    Scopo delle modifiche da noi proposte è appunto quello di
  consentire che l'uso degli apparecchi da trattenimento e da
  gioco di abilità dia, a chi si intrattiene e dimostra abilità,
  la possibilità di realizzare la vincita di piccoli premi in
  natura, di modesta entità, che non possono essere commerciati,
  scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa
  specie.  I giochi di abilità sono quelli che richiedono
  prontezza manuale e fisica, mentale e strategica; i giochi da
  trattenimento sono quelli di fantasia, strategia mentale,
  simulazione sportiva.
    Il gioco - parliamo dell'attività ludica sanamente intesa -
  è connaturato all'uomo che lo ricerca in tutte le stagioni
  della sua vita: chi gioca si diverte, non si annoia, non cerca
  pericolose evasioni alla sua solitudine; ma cerca anche un
  minimo di premio, di gratificazione morale che può venire da
  una coppa, una medaglia, un piccolo ricordo della sua
  impresa.
    Il gioco è anche un'occasione socializzante, come è
  ampiamente riconosciuto da tutte le scuole di pensiero; il
  premio è strettamente connesso al gioco perché non c'è chi non
  desideri che l'abilità, la prontezza, l'intuizione, la
  manualità, la correttezza dei processi logici vengano
  gratificati in una misura anche molto modestamente
  quantificabile.
    Del resto anche il legislatore italiano ha già accettato
  questo principio, che resta fissato nella legge 18 marzo 1968,
  n. 337, e relativi decreti di attuazione, sullo spettacolo
  viaggiante.  Quando si pensa allo spettacolo viaggiante,
  onorevoli colleghi, si pensa per associazione immediata anche
  al  luna park,  al divertimento, allo svago!  Chi di noi
  non si è sentito gratificato, nella sua fanciullezza e forse
  anche in età più matura, per avere meritato un premio
  centrando un bersaglio od azionando una piccola gru!  Eppure il
  premio non è stato di grande valore: un orsacchiotto di
  peluche,  un pacchetto di caramelle, un pesciolino rosso.
  E nessuno ha mai pensato che quelle vincite avessero in sé i
  caratteri della pericolosità sociale perché in effetti non
  sono socialmente pericolose: sono estranee al concetto di
  aleatorietà ed al fine di lucro che, stando al disposto
  dell'articolo 721 del codice penale sopra richiamato,
  configurano l'azzardo.  Dunque scopo della presente proposta di
  legge è di consentire anche all'automatico da trattenimento lo
  stesso livello di operatività.  Anche nel settore
  dell'automatico da trattenimento, del resto, e proprio con la
  norma che qui si chiede di modificare, il legislatore italiano
  ha riconosciuto ed introdotto il concetto di premio perché si
  riconosce il diritto al conseguimento del premio sia pure
  nella limitatissima forma della ripetizione della partita per
  non più di tre volte.
    Ebbene, onorevoli colleghi, è opportuno sapere che nel
  consesso europeo l'Italia è ben ultima, al contrario di quanto
  accade per esempio in Belgio, Olanda, Gran Bretagna, Germania
  e Spagna, a porre limitazioni di siffatta specie; è opportuno
  che,
 
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  seguendo non diciamo l'evoluzione del costume, ma
  semplicemente la strada già tracciata per lo spettacolo
  viaggiante, anche per l'automatico da trattenimento e da gioco
  di abilità venga rivista la misura del premio staccandola
  dall'ormai anacronistico limite delle tre partite e
  consentendo ai fruitori del trattenimento offerto dalle
  macchine un riconoscimento più tangibile come gratificazione e
  soddisfazione.  Tangibile quanto?  Molto, ma molto poco.  Perché
  è veramente poco consentire la ripetizione della partita, ed è
  molto poco concedere in premio un modestissimo oggetto ricordo
  che comunque - è detto nel testo da noi suggerito - non potrà
  essere commerciato, scambiato o convertito in denaro od in
  premi di diversa specie né superare un prestabilito rapporto
  con il prezzo della giocata: un premio dal valore materiale
  simbolico e dal valore morale altissimo, che non può e non
  deve concretizzare un fine di lucro per il giocatore perché
  non c'è lucro quando il valore della giocata è irrisorio e
  l'entità del premio in natura è ad esso proporzionata.
    Esistono in Italia circa 4-5.000 aziende di "gestione",
  cioè aziende che vivono con i proventi dell'utilizzo degli
  apparecchi da parte dei fruitori; ed oltre 3000 sale
  attrazioni fisse e 1000 viaggianti, come ambienti ludici
  specializzati; ma se consideriamo che i pubblici esercizi nei
  quali sono installati i giochi - oltre alle sale attrazioni -
  sono molte decine di migliaia in tutta Italia, è facile
  arrivare alla conclusione che un esercito di cittadini è
  interessato alla ricaduta economica.  Ma è una ricaduta
  economica misera, perché l'automatico da trattenimento, così
  come è oggi strutturato, non consente la economicità della
  gestione, schiacciato come è sia dall'avvento sul mercato dei
  videogiochi tascabili e da casa, sia dalla concorrenza di
  attività similari alle quali è consentito mantenere vivo
  l'interesse della clientela mediante l'elargizione di modesti
  souvenir.  Ne fa fede la grave crisi che il settore sta
  attraversando; circa 1000 piccole aziende hanno chiuso nel
  corso del 1993, con gravissime conseguenze nell'occupazione:
  si stima che gli addetti siano diminuiti di
  oltre 30.000 unità nell'ultimo anno.  Le aziende del settore
  sono per lo più di piccole dimensioni, a carattere familiare e
  artigianale, sono cioè proprio quelle alle quali si deve fare
  riferimento, agli inizi di questa seconda Repubblica, per
  contribuire a rilanciare l'occupazione.  Interesse del
  legislatore è che il settore viva, non solo perché riguarda un
  esercito di cittadini, ma anche perché ha una funzione sociale
  generalmente riconosciuta: è una attività economica calata nel
  sociale.  In un momento storico in cui la società non offre,
  purtroppo, strutture di accoglienza e di supporto che possano
  dedicarsi con successo ai nostri giovani, l'automatico da
  trattenimento rappresenta molto spesso l'alternativa alla
  strada e (perché no?) anche alla droga.
    Occorre ricordare che le sale sono gestite da
  professionisti che da quel lavoro traggono di che vivere, ai
  quali molto spesso gli stessi genitori affidano i propri figli
  per i momenti di svago.
    Scopo delle modifiche da noi suggerite è di rendere
  giustizia ad un settore troppo dimenticato, del quale molto
  poco ci siamo occupati.  E di consentire anche che, oltre alla
  tipologia universalmente riconosciuta di apparecchi da
  trattenimento (videogiochi,  flippers,  elettrogrammofoni,
  apparecchi meccanici) il settore possa finalmente accedere
  all'utilizzo di questi apparecchi automatici, semiautomatici,
  meccanici ed elettronici che consentano, come di fatto già
  consentono nei  luna park  e nei parchi attrezzati, la
  vincita di piccoli premi nella misura più volte sopra
  ricordata, e cioè, a titolo esemplificativo, tiri al gettone,
  tiri di abilità, gru sia verticali che orizzontali
  pesca-oggetti, ruspe a caduta di gettoni, distributori
  automatici che oltre al prodotto acquistato consentono di
  vincere i modesti premi in esposizione.
    Se ne ricaverebbe tra l'altro un beneficio enorme sotto il
  profilo morale: le modestissime vincite in natura
  scoraggerebbero la pratica del gioco d'azzardo in quanto la
  gratificazione viene raggiunta appunto mediante il premio
  consentito; premio in natura che certamente devierebbe
  l'interesse dal premio in denaro, con
 
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  beneficio sia dei gestori che dei fruitori.  La vincita, in
  sostanza, appaga; quando essa rimane circoscritta nel modo da
  noi indicato, non è socialmente pericolosa ma soddisfa
  semplicemente quella parte di vanità che è in ogni essere
  umano.
    La soluzione da noi proposta, tra l'altro, porterebbe
  grande respiro alle circa duecento aziende di produzione oggi
  esistenti in Italia, che attraversano una situazione di grave
  crisi anche con riflessi occupazionali.  Del resto non possiamo
  ignorare ciò che accade negli altri Paesi europei per trarne
  le dovute indicazioni: in Spagna, ove sono ammessi i giochi a
  premio, gli addetti al settore sono circa 155.000; in
  Germania, ove sono ammessi i giochi a premio, gli addetti sono
  circa 145.000; in Grecia e Irlanda - che con l'Italia
  mantengono il proibizionismo - gli addetti sono poche decine
  di migliaia.  Nel nostro Paese si stima siano ora scesi a circa
  50.000 ma non è utopistico sostenere che nel giro di un anno
  essi potranno raddoppiare o triplicare, perché con la
  approvazione della legge che qui si propone sarà possibile
  creare nuove importanti risorse e quindi grandi spazi
  occupazionali non solo nelle aziende di produzione, di
  importazione e di commercializzazione, ma anche e soprattutto
  in quelle di gestione.
    Inoltre la nostra proposta di legge tende ad eliminare una
  inaccettabile discriminazione: si chiede, in sostanza, di
  consentire all'automatico da trattenimento quanto di fatto è
  consentito allo spettacolo viaggiante, ai  luna park,  ai
  parchi attrezzati.
    In Italia, onorevoli colleghi, tutti possono vincere tutto;
  e le televisioni, sia pubblica che private, ne danno
  quotidiani clamorosi esempi.  Ma lo Stato non è da meno e ben
  conoscendo la buona disposizione dei cittadini verso tutto ciò
  che è premio, ha organizzato una gigantesca bisca; cosa sono,
  di diverso, le moltissime lotterie nazionali e locali, il
  totocalcio ed i vari concorsi a premio, per non parlare
  dell'ultimo arrivato, il "gratta e vinci", che consente a
  tutti i cittadini, indipendentemente dal censo e dall'età, di
  praticare impunemente l'azzardo?  La nostra proposta di legge
  non tende naturalmente ad introdurre l'azzardo nell'automatico
  da trattenimento perché vogliamo che il settore resti fuori da
  una pratica che abbisognerebbe di luoghi appositamente
  attrezzati e vigilati e perché la funzione dell'automatico è
  di consentire un sereno utilizzo del tempo libero senza alea e
  senza fine di lucro.  Impedire che, fruendo dell'utilizzo di un
  apparecchio da trattenimento o da gioco di abilità o di un
  apparecchio piccolo distributore, si possa vincere un piccolo
  souvenir,  è come voler dare la caccia alle streghe o
  demonizzare passatempi di per sé lecitissimi e per altro già
  in uso largamente nei  luna park  e nei parchi attrezzati,
  per non parlare di quanto da tempo avviene negli altri Paesi
  europei.
    Le modifiche richieste sono, in definitiva, un dovuto
  ancorché tardivo atto di giustizia, nei confronti di una
  categoria dimenticata.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-165 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0165 TOTPAG=0006 TOTDOC=0004 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=014 PAGFIN=0004 RIGFIN=055 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=016500 00 FASCIDC=12DDL0165 SORTNAV=0016500 000 00000 ZZDDLC165 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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