| 1. Il quarto comma dell'articolo 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 1 della
legge 17 dicembre 1986, n. 904, è sostituito dal seguente:
"Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici od elettronici per il gioco d'azzardo quelli
atti a dare luogo a scommesse o che consentono vincite
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in
natura che concretizzi lucro, escluse le macchine vidimatrici
per il gioco del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del
Totip".
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